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Autorizzazione Farmacia e Fallimento, illegittima la decadenza se manca il contraddittorio.

Facciamo il punto: La decadenza dall'autorizzazione della farmacia è prevista nei casi dell'art. 113 del Testo unico, per quello che qui interessa:



A), a seguito della dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, e


D) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il

prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;


Cosa accade se a seguito del fallimento la farmacia viene chiusa per oltre 15 giorni, e la decadenza venga disposta non a causa diretta del fallimento, ma a causa della perdurante chiusura prevista dal comma d) dell'art. 113?


Orbene il Tar Lazio nella recentissima pronuncia ha risposto che:

salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia che, a seguito della chiusura dell'esercizio per oltre 15 giorni, sia stato disposto, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. d), t.u. delle leggi sanitarie, senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni”

Infatti “ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett, d) del t.u. delle leggi sanitarie la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia a causa della chiusura dell'esercizio protrattasi per oltre 15 giorni può essere disposta solo nel caso in cui la chiusura non sia stata previamente notificata alla competente Autorità ovvero nel caso in cui questa, a seguito della notifica, non abbia acconsentito alla chiusura.

Tale mancato consenso, però, non può tradursi nella semplice mancanza di assenso, ma deve essere esplicito e motivato” (T.A.R., Lazio, Roma sez. III , 20/11/2003 , n. 10435);




Autorizzazione della Farmacia e Fallimento, illegittima la decadenza se manca il contraddittorio.


Tar Lazio n. 10708/2021. 

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Legale Oggi a cura dell'avv. Aldo Lucarelli

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