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Vendita della Farmacia e Decadenza dalla Assegnazione, il termine dei 10 anni.




Ci è stato posto il quesito assai frequente, se il requisito di partecipazione al concorso straordinario farmacie per non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni, sussista anche per colui che abbia ceduto la sede dopo l'assegnazione, e ciò in quanto nel bando veniva concessa la possibilità di partecipazione ai titolari di farmacia rurale sussidiaria e soprannumeraria, per i quali quindi l'esigenza di "disfarsi" della precedente sede sia sorta solo dopo l'assegnazione di una "nuova sede".


Ad integrazione ci è stato chiesto se tale limitazione si applica al solo titolare o anche al socio di società di persone.


Il quesito è stato affrontato piu' volte ma la risposta oggi si può sintetizzare come segue.


La norma di riferimento è l'art 12 comma 4 della legge 475/1968 ai sensi del quale:

" Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento."

I bandi - quasi tutti uguali - hanno inserito tra i requisiti la seguente dicitura


"non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni"

con l'ulteriore precisazione, fonte di molte perplessità che:


"Tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede."

Ma quale è il senso di tale precisazione?
Senza dilungarci molto sulla vicenda, vista l'anzianità del quesito, oggi si può evidenziare che la precisazione "fino al momento della assegnazione" possa essere interpretata nel senso che il requisito "non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni" debba essere presente Sia per la partecipazione al concorso e Sia nella fase successiva alla emanazione della graduatoria, e quindi fino all'assegnazione, con la logica conseguenza che possa essere disposta la decadenza dalla assegnazione ove il titolare di farmacia - ammesso al concorso - abbia alienato - medio tempore - la propria farmacia originaria.

Si ritiene quindi non percorribile una alienazione strumentale ad una nuova assegnazione, e ciò non in virtu' di un automatismo, bensì alla luce dei controlli successivi disposti dall'Ente Regionale, da cui spesso nascono contenziosi.

A supporto della ricostruzione riportiamo alcuni passi di una sentenza del Consiglio di Stato del 2020 secondo cui:


"la disciplina in tema di esercizi farmaceutici tende, in linea generale, a contemperare due esigenze.. quella alla organizzazione e funzionamento del servizio farmaceutico.. e quella dei titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività..


Anche la disposizione della cui applicazione si discute rispecchia siffatto ordine di valutazioni legislative, emergendo da essa la tensione – che il legislatore ha inteso comporre attraverso la soluzione “compromissoria” del decennio di sterilizzazione delle aspirazioni concorsuali del farmacista cedente – tra l’interesse del titolare dell’esercizio farmaceutico a “monetizzare” la posizione conseguita, senza per questo precludersi successive chances di nuova assegnazione, e quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, depurandolo da (o, comunque, conferendo rilievo secondario a) profili di carattere meramente speculativo e “commerciale”.


Ed in merito al secondo quesito, cioè se tale preclusione operi anche in capo al socio, ancora il Consiglio di Stato precisa


Il quesito, ad avviso della Sezione, deve ricevere risposta affermativa.


Se infatti, come si è detto, scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile, è evidente che siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone..

Diverso il caso invece ove vi fosse una "rinuncia" da parte del titolare di farmacia rurale sussidiaria o soprannumeraria, oppure ove il non titolare sia stato socio di una Srl titolare di farmacia.

Redazione LegaleOggi







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