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Sede della farmacia di nuova istituzione, quale valore ha il parere dell'ordine dei farmacisti?


Per rispondere al quesito facciamo un passo indietro. Stiamo parlando della istituzione di nuove sedi di farmacia, “anche” a seguito del concorso straordinario. Dalché l'iter procedimentale prevede l'acquisizione di un parere dell'ordine dei farmacisti del territorio da parte dell'ente Comunale coinvolto.


Ma quale è il valore del parere? Questo è il quesito giunto, ed in particolare ci si chiede se sia possibile per l'ente comunale discostarsi dal parere ricevuto.

Sede della farmacia di nuova istituzione, quale valore ha il parere dell'ordine dei farmacisti?

Una volta acquisito il parere da parte del Comune, unico reale responsabile della allocazione della nuova sede per mezzo della propria Giunta Comunale viene in rilievo che l'acquisizione del parere sia obbligatoria, ma non vincolante, lo stesso quindi avrà un valore consultivo indicativo ma non rappresenterà un parametro su cui poter criticare l'operato dell'amministrazione, a meno che – traendo le fila da altri campi del diritto amministrativo – non si arrivi a paradossali conclusioni che concedano al Giudice di entrare nel percorso logico giuridico ma discrezionale operato dall'amministrazione, trattasi in tal caso forse solo di un caso ipotetico.


Depone in senso a codesta ricostruzione l’esatta formulazione della norma di riferimento atteso che questa non prevede l’acquisizione di un parere vincolante da parte dell’Ordine dei #Farmacisti e dell’A.s.l.


Invero l’art. 2 della l. n. 475 del 1968, modificata dal d.l. n. 1 del 2012, prevede che “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda #sanitaria e l’Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l’accessibilità del servizio #farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. La norma, così, impone che l’Ordine dei farmacisti sia soltanto sentito, senza pertanto essere chiamato a rendere un formale contributo consultivo.


Sede della farmacia di nuova istituzione, quale valore ha il parere dell'ordine dei farmacisti?


Tale valore è stato piu' volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che non ha mancato modo di sottolineare la portata discrezionale dell'attività di individuazione delle zone di ubicazione da parte del #Comune, nel rispetto del parametro demografico dei 3.300 abitanti, o addirittura in deroga ove si applichi il criterio topografico.


In tal senso in alcuni casi è stato sufficiente per il Comune aver assolto tale onere informativo anche solo nel aver messo in condizione l'Ordine dei #Farmacisti di poter emanare il parere, anche se poi detto parere non sia arrivato nei termini utili previsti dalla legge n. 27/2012, purché tale circostanza sia documentabile da parte dell'Ente comunale al fine di escludere la violazione di legge che aprirebbe la strada ad un sindacato giudiziale, quindi ad un ricorso.


Concludiamo quindi nell'assunto che il parere dell'ordine avrà un contenuto importante, quale atto di indirizzo si utile ma non vincolante.


A cura dell'Avvocato Aldo Lucarelli

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