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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Farmacisti con partite iva, ispezioni e controlli, come difendersi

4 ore fa
Tempo di lettura: 6 min

Il ricorso al farmacista libero professionista è ormai una realtà frequente nell’organizzazione delle farmacie, soprattutto per coprire esigenze temporanee, turni, assenze e attività specialistiche. Proprio per questo, però, è importante che la collaborazione sia costruita e gestita in modo coerente con la sua natura autonoma: quando interviene un accertamento ispettivo, infatti, non conta tanto il nome dato al contratto, quanto il modo in cui il rapporto si è svolto concretamente.


Verbale ispettivo in farmacia cosa fare?


Quando un verbale ispettivo o un avviso di addebito INPS riqualifica una collaborazione professionale in lavoro subordinato, la difesa si gioca su due fronti: rispettare termini spesso brevi e poi costruire una prova documentale coerente con il modo in cui il rapporto si è realmente svolto.


Leggi l’approfondimento su


Farmacisti a partita iva cosa dice la giustizia




Il lavoro autonomo del farmacista è una forma contrattuale possibile, ma la qualificazione non dipende dal nome attribuito dalle parti al contratto né dalla sola emissione di fattura.


Le verifiche dell’Ispettorato e dell’INPS si concentrano sulle modalità concrete della prestazione: orari, turni, direttive, inserimento nell’organizzazione, autonomia nella disponibilità e presenza o meno di un effettivo potere disciplinare.


Le recenti pronunce della Corte d’Appello di Ancona sui farmacisti a partita IVA confermano quanto sia decisivo questo accertamento di fatto. Ne abbiamo parlato in altro post dedicato.


Ma cosa fare dopo che é arrivata una contestazione?


Farmacisti: Il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro


Quando la contestazione riguarda la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, il principale rimedio amministrativo è il ricorso previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 124/2004 al Comitato per i rapporti di lavoro.


Dopo la riorganizzazione dell’attività ispettiva, il rimedio riguarda gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli enti previdenziali e assicurativi aventi ad oggetto proprio questi profili.


Il ricorso va proposto, di regola, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto e va indirizzato al Comitato competente, normalmente per il tramite dell’ufficio che ha emesso l’accertamento.


Il Comitato decide sulla base della documentazione del ricorrente e di quella acquisita dall’amministrazione; il termine per la decisione è di 90 giorni e, decorso inutilmente, opera il silenzio-rigetto.


Hai un caso?



Attenzione agli effetti del ricorso.


La proposizione del ricorso non equivale, in generale, a una sospensione automatica di ogni effetto dell’accertamento.


Tuttavia produce conseguenze importanti sui termini successivi e, sul versante contributivo, l’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 46/1999 prevede che, in presenza di gravame amministrativo contro l’accertamento, la riscossione coattiva mediante titolo esecutivo previdenziale intervenga dopo la decisione del competente organo amministrativo, fermo il rispetto dei termini di decadenza.


Hai un caso?



Anche sul piano del DURC la pendenza del contenzioso può essere decisiva: il D.M. 30 gennaio 2015 considera comunque sussistente la regolarità contributiva per i crediti in fase amministrativa oggetto di contenzioso amministrativo sino alla decisione di rigetto e, nelle ipotesi previste, durante il contenzioso giudiziario. Per i crediti già affidati alla riscossione, assume rilievo la sospensione giudiziale del titolo.


L’avviso di addebito INPS e la fase giudiziale


Se la pretesa contributiva viene formalizzata con un avviso di addebito INPS, il contribuente può contestare nel merito il credito davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. È il termine indicato dallo stesso INPS in applicazione dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999.


Il ricorso giudiziale non sospende automaticamente l’esecuzione.

Nello stesso giudizio può essere chiesta la sospensione per gravi motivi ai sensi dell’art. 24, comma 6. Per i crediti già affidati all’agente della riscossione, una sospensione giudiziale può assumere rilievo anche ai fini della regolarità contributiva.


I termini vanno però verificati in relazione al vizio concretamente dedotto. Il termine di 40 giorni riguarda l’opposizione sul merito della pretesa contributiva; eventuali censure relative agli atti esecutivi o a vizi formali possono essere soggette a discipline e termini differenti.


Per questo il singolo avviso deve essere esaminato immediatamente, senza affidarsi a un termine unico valido per qualunque contestazione.


La partita sanzionatoria: ordinanza-ingiunzione


Accanto alla pretesa contributiva può esserci una distinta fase sanzionatoria.


Contro l’ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro e previdenza l’opposizione è proposta al Tribunale secondo l’art. 6 del D.Lgs. 150/2011. Il termine ordinario è di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, elevato a 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.


L’efficacia esecutiva dell’ordinanza può essere sospesa dal giudice, su richiesta, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.


Si tratta di un rimedio distinto dall’opposizione all’avviso di addebito INPS: verbale ispettivo, ordinanza-ingiunzione e avviso contributivo possono quindi richiedere difese differenti, con termini autonomi.


La strategia probatoria: dimostrare l’autonomia nei fatti


Davanti al Comitato e, soprattutto, davanti al giudice, la domanda centrale è sempre la stessa:


come si svolgeva concretamente il rapporto di lavoro in farmacia?

Un contratto di collaborazione ben scritto è utile, ma non basta se la prassi quotidiana racconta una relazione diversa.


Tra gli elementi che possono risultare più significativi per la difesa:

  • email, messaggi e calendari dai quali risulti che il professionista comunicava le proprie disponibilità e poteva rifiutare singoli incarichi;

  • fatture emesse nello stesso periodo verso più committenti, se esistenti, quale indice di effettiva attività professionale autonoma;

  • documentazione del compenso collegato alle prestazioni effettivamente rese, distinguendolo da un importo fisso che riproduca semplicemente una retribuzione mensile;

  • assenza di richiami disciplinari, autorizzazioni per ferie o permessi e procedure proprie del personale dipendente;

  • contratti, messaggi e procedure interne coerenti con un coordinamento professionale e non con un potere gerarchico;

  • eventuale organizzazione autonoma di servizi specialistici, consulenze o appuntamenti, distinta dalla semplice copertura dei normali turni della farmacia.


Quanto vale il verbale ispettivo in giudizio


Il verbale ispettivo non ha lo stesso valore probatorio per ogni sua parte. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, fa piena prova fino a querela di falso per la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale e per i fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.


Diversa è la posizione delle circostanze apprese de relato, delle dichiarazioni raccolte e delle ricostruzioni derivanti dall’esame di documenti: su questi aspetti non esiste un valore probatorio precostituito e il materiale deve essere liberamente apprezzato dal giudice.


La Cassazione ha ribadito nel 2024 che non può essere attribuito al verbale, per tali circostanze, un valore tale da rovesciare automaticamente sull’opponente l’onere di dimostrare l’inesistenza dei fatti contestati.


Questo non significa che le dichiarazioni ispettive siano irrilevanti: possono essere utilizzate e valutate insieme a tutti gli altri elementi.


La difesa efficace, quindi, non consiste nel negare genericamente il verbale, ma nel contrapporre documenti, testimoni e dati organizzativi specifici.


Il ruolo dell’iscrizione all’Albo del farmacista


Un ulteriore elemento giuridico è l’art. 2, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 81/2015. La norma esclude dall’automatica applicazione della disciplina prevista per le collaborazioni etero-organizzate quelle rese nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in un albo professionale.


Per il farmacista, quindi, la mera organizzazione della prestazione da parte della farmacia non consente da sola di applicare automaticamente la disciplina del lavoro subordinato ai sensi del comma 1.


Occorre verificare se siano presenti i caratteri della subordinazione ex art. 2094 c.c., e in particolare l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.


La deroga non rende però il farmacista immune dalla riqualificazione.

Se il quadro probatorio dimostra un vero inserimento gerarchico nell’organizzazione della farmacia, la subordinazione può comunque essere accertata.


Questo è il punto evidenziato anche dalla giurisprudenza sui farmacisti a partita IVA e, in termini generali, dalla Cassazione n. 1095/2023 sulla necessità di valutare globalmente gli indici della subordinazione nelle professioni intellettuali.


Conclusioni: la difesa comincia prima dell’ispezione


Le verifiche ispettive sul lavoro autonomo del farmacista non devono essere sottovalutate, ma neppure considerate come una riqualificazione inevitabile.


La differenza tra collaborazione professionale e lavoro subordinato continua a dipendere dai fatti: grado di autonomia, modalità di organizzazione dei turni, possibilità di rifiutare gli incarichi, struttura del compenso, presenza di altri committenti e, soprattutto, effettivo esercizio di poteri direttivi e disciplinari da parte della farmacia.


Per questo la tutela più efficace comincia prima dell’ispezione, con contratti coerenti e prassi organizzative che rispecchino realmente l’autonomia del professionista.


Quando invece arriva un verbale, un’ordinanza-ingiunzione o un avviso di addebito INPS, diventa essenziale agire tempestivamente, individuando il rimedio corretto e raccogliendo subito la documentazione utile.


Il punto centrale resta uno: la partita IVA, da sola, non dimostra l’autonomia, ma neppure consente di presumere la subordinazione.

È la concreta organizzazione del rapporto a decidere la qualificazione giuridica.


Ed è proprio su questa realtà — documentata con contratti, messaggi, fatture, calendari, testimonianze e modalità effettive di svolgimento dell’attività — che deve essere costruita una difesa solida.


La difesa più solida non si fonda quindi su formule standard, ma sull’incrocio tra diritto e prova: qualificazione professionale del farmacista, contratto, organizzazione dei turni, messaggi, fatture, testimoni e reale esercizio dei poteri datoriali.


Se questi elementi descrivono una collaborazione autonoma autentica, la contestazione dell’Ispettorato o dell’INPS può essere affrontata con strumenti amministrativi e giudiziali specifici.


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Avv. Aldo Lucarelli

Studio Legale Angelini Lucarelli


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