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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Farmacia quali conseguenze per gli illeciti di direttore e farmacisti?

33 minuti fa
Tempo di lettura: 7 min

Farmacia come azienda, ma quali conseguenze per gli illeciti di direttore e farmacisti?


Una farmacia non è soltanto il luogo in cui il farmacista dispensa medicinali: è anche un'impresa, con un titolare, dipendenti, contratti, ricavi, responsabilità organizzative e un rapporto regolato con il Servizio sanitario nazionale.


Per questo un accertamento su medicinali privi dell'identificativo prescritto o su rimborsi non dovuti può avere conseguenze patrimoniali e operative per l'azienda, anche quando la condotta contestata sia attribuita a un singolo farmacista.


Il caso di studio prende spunto dal rinvenimento di numerose confezioni di medicinali e dispositivi medici apparentemente prive dei previsti sistemi identificativi, accompagnato dall'ipotesi, ancora da accertare, di rimborsi non regolari.


L'assenza del tradizionale bollino, soprattutto nel regime di transizione ai sistemi europei di identificazione, non prova di per sé un illecito.

Farmacia come impresa: controlli sulle confezioni di medicinali e responsabilità aziendali

La farmacia può appartenere a soci che non sono farmacisti

Per focizzare il rischio a cui può andare incontro la Farmacia come azienda per il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di diritto farmaceutico è opportuno e necessario paritre dal dato storico, ovvero dal 2017 la Farmacia può non essere di proprietà di farmacisti, quindi il binomio Farmacia-Farmacisti non ha piu' un legale indissolubile ai fini delle responsabilità.



L'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ammette la titolarità delle farmacie private da parte di società di persone, società di capitali e cooperative nei limiti previsti. I soci possono essere meri investitori, anche non farmacisti. La direzione della farmacia gestita dalla società deve invece essere affidata a un farmacista in possesso dell'idoneità richiesta dalla legge, che ne assume la responsabilità professionale.


Ne deriva una separazione fondamentale: la società è titolare dell'esercizio e gestisce l'impresa attraverso i propri organi; il direttore, anche se dipendente e non socio, è la figura professionale responsabile del servizio farmaceutico. La proprietà del capitale non attribuisce ai soci non farmacisti il potere di sostituirsi al direttore negli atti riservati alla professione.



Quando sbaglia il direttore dipendente: la società risponde comunque?


La risposta cambia a seconda della responsabilità esaminata. Sul piano penale opera il principio di personalità dell'articolo 27 della Costituzione: il direttore risponde delle proprie condotte penalmente rilevanti quando ne ricorrono tutti gli elementi; la sola qualità di dipendente o direttore non determina automaticamente la responsabilità penale dei soci o degli amministratori.


Sul piano dell'impresa, invece, la farmacia-società può restare destinataria delle contestazioni relative al servizio reso, al rapporto convenzionale con il SSN, alle registrazioni, alle forniture e agli obblighi che la legge pone sul titolare dell'esercizio.


L'errore professionale del direttore o del collaboratore non trasferisce automaticamente su di loro un debito che il contratto o la normativa pone in capo alla farmacia.


Anche sul piano civile, gli articoli 1228 e 2049 del Codice civile possono assumere rilievo, secondo i rispettivi presupposti, per i fatti degli ausiliari e dei dipendenti. Non sono però norme che rendono automaticamente la società responsabile di ogni violazione penale o amministrativa commessa dal personale. È necessario verificare rapporto di lavoro, mansioni, nesso con l'attività e disciplina applicabile.


In Farmacia il direttore non è un semplice esecutore


Il direttore dipendente mantiene un'autonomia e una responsabilità tecnico-professionale che non scompaiono davanti alle decisioni dei soci. Deve presidiare la corretta dispensazione, la gestione del servizio farmaceutico e il rispetto dei doveri professionali attribuitigli. Se gli amministratori impongono prassi contrarie alle regole sanitarie o deontologiche, l'esistenza del rapporto subordinato non autorizza il direttore a eseguirle senza valutazione.


Specularmente, la società non può scaricare sul direttore l'intera responsabilità aziendale con una clausola generica del contratto di lavoro. La scelta degli strumenti informatici, del personale, delle procedure, dell'organizzazione dei controlli e delle risorse economiche coinvolge normalmente i poteri gestori della società e dei suoi amministratori. Il riparto concreto richiede però l'esame degli incarichi, dei poteri e degli obblighi fissati dalla legge.


Il conflitto tra proprietari-investitori e direttore può diventare particolarmente delicato quando la farmacia è integralmente controllata da soci di puro capitale: chi decide il budget e l'organizzazione dell'impresa deve comunque consentire al direttore di esercitare effettivamente le competenze professionali necessarie.

La separazione tra capitale e direzione è una garanzia del servizio, non uno schermo contro ogni responsabilità.


Le conseguenze per la farmacia come azienda


Un accertamento può produrre, a seconda dei fatti e della disciplina applicabile, recuperi dei rimborsi SSN, contestazioni convenzionali, sanzioni amministrative rivolte al soggetto normativamente obbligato, prescrizioni ispettive, costi di adeguamento, contenzioso e danni economici o reputazionali. Eventuali provvedimenti sull'autorizzazione e sulla continuità dell'attività richiedono specifici presupposti legali e non discendono automaticamente dalla denuncia di un farmacista.


L'impatto economico può essere superiore alla sanzione formalmente contestata: la farmacia può dover sostenere consulenze, verifiche di magazzino, rettifiche dei flussi, restituzioni di somme, costi del personale sostitutivo e spese di difesa. La possibilità di rivalsa verso il dipendente o di iniziative disciplinari sul rapporto di lavoro deve essere esaminata separatamente, nel rispetto delle regole lavoristiche e delle prove della condotta.




Ricette irregolari e recuperi SSN: il debito può colpire l'impresa


Il D.P.R. 371/1998 disciplina il rapporto convenzionale con le farmacie. Se la richiesta di rimborso non rispetta condizioni o limiti applicabili, l'azienda sanitaria può procedere, nei casi previsti, a controlli e addebiti alla farmacia. Questo piano convenzionale non richiede necessariamente una condanna per truffa, e non deve essere confuso con la responsabilità penale del medico, del direttore o del collaboratore.


Per esempio, in presenza di ricette irregolari è essenziale verificare chi abbia prescritto, chi abbia dispensato, come siano state registrate le confezioni e quali somme siano state richieste. La farmacia può contestare ricostruzioni inesatte e far valere le garanzie procedimentali; la qualificazione del rimborso non va dedotta dal solo numero delle confezioni prive di fustella.


Truffa al SSN e responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001


Se sono provati artifici o raggiri finalizzati a ottenere un rimborso non dovuto, può configurarsi, a carico della persona fisica responsabile, la truffa aggravata ai danni dello Stato o di ente pubblico, articolo 640, comma 2, n. 1, Codice penale: reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro. La verifica spetta alla Procura, alla polizia giudiziaria e al giudice penale.


La società titolare di farmacia può essere esposta anche alla disciplina del D.Lgs. 231/2001: l'articolo 24 contempla tra i reati presupposto la truffa aggravata in danno dello Stato. Non basta però che un dipendente commetta un reato. Devono ricorrere i requisiti dell'illecito dell'ente, tra cui l'interesse o vantaggio dell'organizzazione e il collegamento con soggetti apicali o sottoposti, valutando i modelli organizzativi e le condizioni legali di esonero.


Per i casi previsti dall'art. 24 sono contemplate sanzioni pecuniarie calcolate per quote, in via ordinaria fino a 500 quote e fino a 600 quote nelle ipotesi aggravate dalla particolare entità del profitto o del danno; nei casi e alle condizioni di legge possono applicarsi sanzioni interdittive. Non ogni irregolarità di tracciabilità, falso o violazione professionale costituisce automaticamente un reato presupposto 231.


Identificativi dei medicinali: prima la verifica tecnica


Nel valutare il rinvenimento di confezioni senza fustella, occorre applicare la normativa effettivamente vigente al momento dei fatti: Regolamento delegato UE 2016/161, D.Lgs. 219/2006 e D.Lgs. 10/2025, incluso il regime transitorio tra bollino e identificativo univoco Data Matrix. I dispositivi medici seguono regole diverse. Una difformità apparente può richiedere approfondimenti tecnici prima di diventare contestazione amministrativa o penale.


Chi accerta e chi può sanzionare?


I Carabinieri NAS e i servizi di vigilanza farmaceutica svolgono i controlli nei limiti delle rispettive attribuzioni. L'azienda sanitaria verifica il rapporto di dispensazione e rimborso. Le amministrazioni competenti adottano le eventuali sanzioni o misure amministrative previste dalla norma applicabile. L'Ordine dei farmacisti giudica gli illeciti disciplinari del professionista; Procura e giudice accertano la responsabilità penale delle persone fisiche e, quando contestata, quella dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.


Come prevenire il rischio nella farmacia-società


Per i soci di capitale e gli amministratori, le misure essenziali sono la definizione scritta delle responsabilità, l'effettiva autonomia professionale del direttore, procedure su ricette, magazzino e tracciabilità, audit interni, formazione, separazione dei compiti e conservazione verificabile dei documenti. Le procedure devono essere praticate, non soltanto formalizzate. Un modello organizzativo 231, quando opportuno, deve essere calibrato sui rischi concretamente rilevanti e attuato efficacemente.


Per il direttore dipendente è importante documentare istruzioni, segnalazioni e criticità relative alla sicurezza e alla dispensazione. Per la società è altrettanto importante poter dimostrare che disponeva di regole, risorse e controlli adeguati. In caso di ispezione, la prima difesa è ricostruire esattamente i fatti e distinguere l'obbligo della persona fisica da quello del soggetto titolare.


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Conclusione: il rischio aziendale resta anche se l'errore è del farmacista


La farmacia moderna può essere posseduta interamente da investitori non farmacisti e affidare la direzione a un professionista dipendente. Questo assetto separa la proprietà dalla responsabilità tecnica, ma non rende l'impresa estranea alle conseguenze di ciò che avviene nell'esercizio. Un comportamento individuale può generare, se la legge o il rapporto convenzionale lo prevedono, addebiti e ripercussioni per la società, anche senza una condanna penale del titolare.

Il principio decisivo è distinguere tre livelli: responsabilità personale del farmacista o del direttore; obblighi patrimoniali, amministrativi e convenzionali della società titolare; eventuale responsabilità dell'ente per specifici reati presupposto.


Nessuna di queste responsabilità si presume per il solo rinvenimento di confezioni anomale. La farmacia-azienda si protegge con un'effettiva organizzazione dei controlli, con ruoli chiari e con il rispetto dell'autonomia professionale del direttore.


Il presente articolo ha scopo informativo e non anticipa la colpevolezza di alcuna persona né sostituisce la valutazione del caso concreto.



Avv Aldo Lucarelli

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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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