Farmacista Socio di Sas ed incompatibilità
- Avv Aldo Lucarelli
- 6 giorni fa
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Riprendiamo il tema caldo delle #incompatibilità in #farmacia per tornare su un tema più volte dibattuto ovvero la posizione non operativa del socio accomodante di SaS, una società di persone caratterizzata dalla differente posizione e responsabilità tra soci, per l’appunto accomandatari (amministratori ed illimitatamente responsabili) ed accomandanti (soci non operativi che possono avere anche una funzione di supporto) e quindi per evidenziare che un farmacista che è socio accomandante di una farmacia società in accomandita semplice (SAS) titolare di una farmacia non può operare in un'altra farmacia.
E ciò in quanto come ben noto la Legge n. 362/1991, all'art. 8, comma 1, lettera b), stabilisce un'incompatibilità tra la partecipazione a una società titolare di farmacia e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (dipendente o lavoratore autonomo) di un'altra farmacia.

Questa incompatibilità è considerata "assoluta" e si applica a tutti i soci, inclusi quelli accomandanti, anche se non hanno poteri di amministrazione o gestione. La ragione di tale norma è quella di evitare conflitti di interesse e di assicurare che il farmacista dedichi la sua attività professionale principalmente alla farmacia di cui è socio.
A chi compente il controllo sulle incompatibilità di diritto farmaceutico?
Il controllo é demandato alla Azienda Sanitaria locale a meno che non si tratti di procedura concorsuale nella quale il controllo é esercitato dagli uffici Regionali.
Attenzione ⚠️ i controlli possono avvenire anche a distanza di tempo e portare all’avvio di procedimenti di sanzione/sospensione oppure all’avvio nei casi più severi di revoca o annullamento delle autorizzazioni regionali ottenute sulla base delle auto dichiarazioni del farmacista ritenute false o mendaci.
Farmacia SaS e la pluripartecipazione
Appare invece possibile che un farmacista sia socio accomandante di una farmacia possa avere la stessa posizione in altra farmacia a patto di non essere operativo in nessuna delle due e quindi a patto di non svolgere alcuna attività che possa generale conflitto di interessi. Tale impostazione valida per le società di capitali sembra replicabile anche nelle società di persone come la SaS ove l’accomandante non svolge attività gestorie
Conclusivamente in tema di incompatibilità della legge 362/1991, anche se il socio accomandante non è coinvolto nella gestione quotidiana, la sua partecipazione in una farmacia SAS gli preclude la possibilità di lavorare in qualsiasi altra farmacia.
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Avv Aldo Lucarelli
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