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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Indennità al farmacista uscente, quando il Tribunale decide sulla continuità aziendale

Il Tar Catanzaro 771/2026 torna sullo spinoso tema della indennità ex art 110 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 richiesta dagli eredi di una sede decaduta a seguito di “Avviso Pubblico per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione”.


Indennità farmacia ex art 110 al Tribunale ordinario anche in presenza di una determinazione amministrativa

Sul punto leggi i nostri interventi precedenti



Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del TAR in favore del Giudice Ordinario e ciò anche ove vi sia un provvedimento amministrativo dí quantizzazione disposto dalla Commissione Regionale.


Per quanto i ricorrenti abbiano rivolto la loro azione verso un provvedimento amministrativo di determinazione dell’indennità di avviamento, di cui lamentano l’illegittimità per ragioni procedimentali e sostanziali, la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio vede come destinatario non già la Regione titolare della Commissoone, bensì un soggetto privato, che si assume tenuta al pagamento della citata indennità.

Si tratta della pretesa ad una prestazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro da determinare, ritenendosi illegittima ed erronea l’esclusione da parte dell’amministrazione.

La posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio è, quindi, chiaramente di diritto soggettivo.


Ora, benché la controversia si collochi nel contesto di una materia, quella dei servizi pubblici, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nondimeno da questa sono escluse le liti concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (art. 133, comma 1, lett. c)c.p.a.).



 Il Tribunale è consapevole che in alcune occasioni il giudice amministrativo si è occupato di controversie similari.


Nondimeno, si ritiene più convincente l’orientamento per cui le controversie relative all’indennità di avviamento per le sedi farmaceutiche spetta al giudice ordinario.


Secondo la Corte di Cassazione, per esempio, «il diritto soggettivo del precedente titolare a ricevere l'indennità in questione e, correlativamente, l'obbligo del farmacista subentrante di corrisponderlo sorgono al momento in cui quest'ultimo dichiara validamente di accettare la graduatoria. Pertanto, le successive vicende del provvedimento amministrativo di autorizzazione (qualunque sia la sua efficacia) devono considerarsi irrilevanti per la nascita dei predetti diritto e obbligo. Di modo che, una volta instaurato il giudizio davanti al giudice ordinario per la tutela del diritto soggettivo (all'indennità di avviamento) del farmacista cedente, non ricorre l'ipotesi della sospensione necessaria del processo se il farmacista subentrante (convenuto in quel giudizio) adduce che il provvedimento di autorizzazione potrebbe restare travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo davanti al quale pende il giudizio di legittimità promosso da un terzo per l'annullamento del precedente provvedimento» (Cass. Civ., Sez. I, 19 settembre 2003, n. 13891).



Indennità e continuità aziendale


si deve poi precisare che in tema di indennità ex art 110 sussiste un orientamento che vede l’indennità subordinata alla sussistenza di una continuità aziendale tra il gestore uscente ed il gestore subentrante tale che un intervallo di tempo volto a “interrompere” tale continuità dissolverebbe tale diritto.


L’assunto appare confermato dalla recente decisione della Commissione Regionale Calabria che investita di una vicenda di indennità per attività farmaceutica interrotte per anni ha così stabilito


“La sede farmaceutica di cui si tratta è stata quindi messa a gara ai fini della gestione provvisoria e assegnata con decreto dirigenziale.

In tale decreto si dà atto che l’assegnataria aveva «chiesto l’accertamento dell’ammontare dell’indennità di avviamento, eventualmente dovuto, da parte della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 18/1990».

Tale ultimo norma, infatti, stabilisce che che «in caso di mancato accordo tra il gestore provvisorio della farmacia ed il precedente titolare individuale in merito alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di indennità di avviamento le parti possono formulare richiesta di parere alla Commissione Farmaceutica Regionale per la determinazione dell’indennità».


Ciò posto, l’amministrazione regionale, tenuto conto del parere reso all’unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, ha considerato che «la sede farmaceutica del Comune risulta inattiva dall’anno 2014, attesa l’intervenuta decadenza dalla titolarità dei coeredi del defunto titolare». Quindi, «tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra l’assunzione del provvedimento di decadenza e l’assegnazione della sede a gestore provvisorio, l’obbligazione indennitaria e l’ulteriore obbligo di rilevo degli arredi, provviste e dotazioni, posti a carico del gestore subentrante dall’art. 110 T.U. LL.SS. non possono ritenersi sussistenti per assenza di continuità aziendale tra il vecchio ed il nuovo esercizio farmaceutico; parimenti, non sussistendo la continuità aziendale con la precedente gestione della farmacia non sussiste neanche il diritto all’indennità di avviamento in capo agli eredi del precedente titolare della farmacia».



Più di recente la giurisprudenza ordinaria di merito ha affermato che deve ritenersi che la controversia in cui si discute dell'indennità dovuta al gestore provvisorio di una farmacia non di nuova istituzione per effetto del subentro del nuovo titolare ai sensi 110 del r.d. n. 1265 del 1934, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto investe un diritto soggettivo, garantito da una norma di relazione (e non da una norma di azione), rispetto al quale la determinazione operata dal perito nominato dalla Commissione per le farmacie, in caso di contestazione, ha valore meramente indicativo (Trib. Potenza 18 ottobre 2019, n. 808).


In questi termini, il ricorso al TAR contro una determina relativa all indennità ex art 110 deve essere dichiarato inammissibile.



Studio Legale Angelini Lucarelli

Avv Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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