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Studio Legale Angelini Lucarelli
​Via Monte Velino 133 -67051 Avezzano 

L’indennità di avviamento nella gestione provvisoria della farmacia: oltre il formalismo dell’art. 110 TULS


L’indennità di avviamento nella gestione temporanea della farmacia: oltre il formalismo dell’art. 110 TULS


La determinazione dell’indennità di avviamento spettante al gestore provvisorio di una farmacia è da decenni oggetto di un acceso dibattito tra una visione puramente "fiscale" e una visione "aziendalistica". Una recente evoluzione giurisprudenziale sta però segnando un punto di svolta, imponendo di superare il rigido calcolo algebrico basato sui soli redditi dichiarati.


Il limite del criterio fiscale (Art. 110 TULS)

L’art. 110 del R.D. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) aggancia la liquidazione dell’indennità ai redditi medi degli ultimi cinque anni. Molte attività di valutazione tendono ancora oggi ad applicare questo parametro in modo asettico, limitandosi a trasporre i dati dei quadri RG delle dichiarazioni fiscali in un algoritmo di calcolo.


Tuttavia, questo approccio presenta criticità insuperabili, ad avviso di chi scrive, quando ci si trova di fronte a:

  1. Gestioni di durata inferiore al quinquennio: In questi casi, il parametro normativo perde la sua forza vincolante, lasciando al Giudice il compito di individuare un criterio equo basato sul "prudente apprezzamento".

  2. Fasi di startup o emergenze congiunturali: Utilizzare l'utile netto durante periodi di crisi (come l'emergenza COVID-19) o in fasi iniziali di gestione (caratterizzate da alti costi di avviamento e ammortamenti) finisce per restituire un valore aziendale distorto, spesso prossimo allo zero, che non riflette la reale quota di mercato della farmacia.



Il paradosso del valore della Farmacia dall'Utile al Fatturato


Il paradosso emerge chiaramente confrontando due metodologie di valutazione, elementi spesso incotranti in altre fasi della vita della farmacia, ad esempio nel caso vendita tra privati.


  • Il Metodo Reddituale: Basato sull'utile netto. Se una farmacia dichiara utili contenuti per scelte gestionali o fiscali, l'indennità risulterà irrisoria


  • Il Metodo dei Multipli (Mercato): Basato sul Volume d'Affari (Fatturato). Nel libero mercato, una farmacia viene valutata tra 1.1 e 1.5 volte il fatturato annuo. Il fatturato è l'unico dato che certifica il passaggio della clientela e la tenuta dell'avviamento commerciale, indipendentemente dall'efficienza fiscale del gestore uscente.


La svolta della Cassazione 2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 3374/2025 ha chiarito definitivamente la natura dell'indennità.


In tema di esercizi farmaceutici, l'indennità dovuta dal gestore subentrante, ai sensi dell'art. 110 del r.d. n. 1265 del 1934, in favore del precedente titolare, per evitare che subisca un ingiustificato depauperamento, costituisce il corrispettivo per l'avviamento, in termini di clientela, derivante dalla conclusa gestione e va riconosciuta tenendo conto dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale, attesa la connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività trasferita, con conseguente esame anche degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica.” Cass. Civ. 10.02.2025 n.3374


Non si tratta quindi ad avviso di chi scrive di un mero "premio fiscale", ma di un indennizzo volto a:

  • Compensare la capacità di profitto acquisita: Tale capacità risiede nel giro d'affari consolidato.

  • Evitare l'ingiustificato depauperamento: Il titolare uscente non può ricevere una somma che sia drasticamente inferiore all'investimento iniziale o al valore di mercato dell'asset trasferito.

  • Valorizzare la continuità aziendale: Il Giudice deve considerare elementi "estranei alla disciplina pubblicistica", attingendo ai criteri del diritto commerciale e aziendale.


Le nostre conclusioni

In sede di contenzioso, è consigliabile non limitarsi a una "fredda" analisi dei modelli fiscali. È necessario integrare la valutazione con la "normalizzazione" dei dati (espungendo anomalie come il COVID) e, soprattutto, con l'adozione di parametri legati al volume d'affari, unici garanti di una liquidazione che sia davvero equa e proporzionata al valore reale della farmacia nel mercato odierno, ed ad avviso di chi scrive, maggiormente aderente al dato giurisprudenziale della Corte di Cassazione che premia la capacità di profitto della farmacia come impresa, cercando di non depauperare l'attività del gestore uscente.



Avv. Aldo Lucarelli















il post presenta opinioni dell'autore.

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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