La sospensione del farmacista: casi concreti, sanzioni e rimedi
La sospensione del farmacista può derivare da fonti molto diverse e produrre effetti differenti: può essere una sanzione disciplinare dell’Ordine, una conseguenza prevista direttamente dalla legge, una pena accessoria in sede penale oppure accompagnarsi a provvedimenti amministrativi che incidono sull’esercizio della farmacia. Per orientarsi occorre quindi partire dalla causa concreta della misura, non dalla sola parola “sospensione”.

Le sanzioni disciplinari: quando la sospensione arriva dall’Ordine
Il quadro generale delle professioni sanitarie affida agli Ordini la vigilanza sugli iscritti e il potere disciplinare. Per chi opera nel settore, è utile leggere questa materia insieme alle regole e agli approfondimenti di diritto farmaceutico, perché la stessa condotta può avere riflessi deontologici, amministrativi e professionali.
L’art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 elenca quattro sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione e radiazione dall’Albo. Per la sospensione disciplinare ordinaria la durata prevista è da uno a sei mesi, salvo le ipotesi speciali richiamate dallo stesso regolamento.
La scelta della sanzione non può essere automatica: la gravità della condotta, la volontarietà, la reiterazione e le circostanze del caso assumono rilievo nella valutazione disciplinare.
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Caso concreto: ticket non riscossi, sconti e concorrenza tra farmacie
Un caso particolarmente utile è quello deciso dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 25571 del 12 novembre 2020.
Il procedimento riguardava un farmacista al quale erano state contestate, tra l’altro, l’omessa riscossione totale o parziale delle quote di partecipazione dovute dagli assistiti su ricette in regime SSN e l’applicazione di differenti condizioni di sconto sui farmaci non convenzionati. L’Ordine aveva irrogato una sospensione di 45 giorni; la CCEPS aveva confermato la responsabilità disciplinare riducendo la sospensione a 30 giorni; la Cassazione ha poi rigettato il ricorso.
Nel caso specifico era contestata anche la concorrenza sleale tra farmacie per sconto sui ticket
La pronuncia è importante perché valorizza non soltanto la singola violazione ma anche la reiterazione nel tempo e la concreta incidenza della condotta sulla correttezza professionale e sulla concorrenza. Per approfondimenti su controversie analoghe è utile anche la raccolta di
casi legali della farmacia e dei farmacisti, che consente di collegare la regola generale alle vicende operative della farmacia.
Incompatibilità societarie: la sospensione di almeno un anno
Un’ipotesi diversa e molto più severa è prevista dall’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362. La violazione delle disposizioni di incompatibilità richiamate dagli artt. 7 e 8 comporta la sospensione del farmacista dall’Albo per un periodo non inferiore a un anno.
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La stessa disposizione disciplina anche le conseguenze sulla direzione e sulla gestione della farmacia societaria. Se è sospeso il socio che svolge la funzione di direttore responsabile, la direzione può essere affidata a un altro socio in possesso dei requisiti; se la sospensione coinvolge tutti i soci, la legge prevede l’interruzione della gestione e, ove necessario, la nomina di un commissario da parte dell’autorità sanitaria competente.
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Qui la sospensione non nasce dalla normale graduazione disciplinare dell’art. 40 del D.P.R. n. 221/1950, ma da una specifica previsione legislativa: per questo durata, presupposti ed effetti devono essere verificati separatamente.
Vendita di medicinali senza valida ricetta: sanzioni e possibile chiusura
Un ulteriore esempio riguarda la dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione. L’art. 148 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, nel testo vigente, prevede specifiche sanzioni amministrative a carico del farmacista in caso di vendita in assenza della prescrizione richiesta.
In particolare, la vendita senza presentazione di ricetta medica di un medicinale rientrante nell’art. 88, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa da 300 a 1.800 euro.
Più severa è la disciplina prevista per i medicinali di cui all’art. 89: la vendita senza presentazione della ricetta medica, oppure sulla base di una ricetta priva di validità, comporta una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. In tali ipotesi, inoltre, l’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni.
Resta ferma, in entrambi i casi, l’applicazione di eventuali disposizioni penali qualora il fatto costituisca reato.
Chiusura farmacia e Sospensione del farmacista sono due cose diverse
È importante non confondere la chiusura amministrativa della farmacia con la sospensione personale del farmacista dall’Albo: sono misure differenti, con presupposti e conseguenze differenti.
Il caso Cassazione 2026: una condanna non comporta automaticamente la sospensione
La distinzione emerge con particolare chiarezza nella sentenza della Cassazione penale, terza sezione, n. 30318 depositata il 10 agosto 2026.
Il caso riguardava la prosecuzione dell’attività di una farmacia comunale dopo la revoca dell’autorizzazione.
Il giudice di pace aveva condannato il farmacista a 600 euro di ammenda e aveva applicato anche la sospensione dall’esercizio della professione per un anno.
La Cassazione ha confermato la responsabilità per l’esercizio della farmacia senza la prescritta autorizzazione, ma ha eliminato la pena accessoria della sospensione professionale. La Corte ha chiarito che l’art. 35 del codice penale non era applicabile perché tale pena accessoria, per le contravvenzioni commesse con abuso della professione o violazione dei relativi doveri, richiede una pena inflitta non inferiore a un anno di arresto; nel caso concreto era stata invece irrogata una sola ammenda.
Il principio pratico è netto: anche quando un illecito penale è accertato, la sospensione dall’esercizio professionale non può essere aggiunta automaticamente. Occorre una precisa base normativa e devono ricorrerne tutti i presupposti.
Sospensione disciplinare, penale e amministrativa: perché distinguerle
Nella pratica una stessa vicenda può produrre più procedimenti paralleli.
Un fatto può essere rilevante sotto il profilo deontologico, amministrativo, civile o penale, ma le relative conseguenze non si sovrappongono automaticamente.
La sospensione disciplinare deriva dall’esercizio del potere dell’Ordine e segue le regole del procedimento disciplinare.
La sospensione ex lege deriva direttamente da una disposizione speciale, come nel caso delle incompatibilità previste dalla legge n. 362/1991.
La sospensione come pena accessoria richiede i presupposti previsti dal codice penale o da una specifica norma incriminatrice.
La chiusura della farmacia è un provvedimento che incide sull’esercizio commerciale e sanitario e non coincide necessariamente con la sospensione personale dall’Albo.
Quali rimedi ha il farmacista?
La difesa deve partire dal provvedimento concreto. Nel procedimento disciplinare è essenziale verificare la contestazione degli addebiti, l’istruttoria, la prova della condotta, la motivazione e la proporzionalità della sanzione.
Contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini è previsto il ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).
Il Ministero della Salute indica espressamente la necessità di rispettare le modalità di deposito e di notificazione previste dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 221/1950; il termine ordinario è di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento.
Nel sistema oggi vigente, il ricorso dell’interessato alla CCEPS ha effetto sospensivo sui provvedimenti disciplinari, salvo le eccezioni previste dagli artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 221/1950.
Contro la decisione della CCEPS è ammesso ricorso in Cassazione; quest’ultimo, invece, non sospende automaticamente l’esecutività della decisione della Commissione.
La tempestività è quindi decisiva: una difesa predisposta dopo la scadenza dei termini può rendere inutile anche una contestazione fondata nel merito.
Cosa controllare subito quando arriva un provvedimento
I presupposti del provvedimento
Qual è l’autorità che ha disposto la misura: Ordine, autorità sanitaria o giudice?
La sospensione è disciplinare, prevista direttamente dalla legge o applicata come pena accessoria?
Qual è la durata e da quale data dovrebbe decorrere?
Il provvedimento indica correttamente fatti, norme violate e motivazione?
Sono ancora aperti i termini per il ricorso alla CCEPS o per altra impugnazione?
Quali effetti produce la misura sulla direzione e sulla continuità della farmacia?
Conclusioni
La sospensione del farmacista non è un istituto unico. Dietro la stessa parola possono esserci procedimenti, durate ed effetti radicalmente diversi. Il primo passaggio è quindi individuare la fonte normativa della misura e verificare se i presupposti applicati al caso concreto corrispondano realmente a quelli previsti dalla legge.
I casi della Cassazione del 2020 e del 2026 mostrano due facce opposte del problema: nel primo la sospensione disciplinare è stata ritenuta proporzionata alla gravità e alla reiterazione delle condotte; nel secondo la sospensione professionale è stata eliminata perché priva dei necessari presupposti normativi.
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Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli
Chi siamo?
Lo Studio Legale Angelini Lucarelli assiste farmacisti, titolari e società nella valutazione di provvedimenti disciplinari, incompatibilità, autorizzazioni e contenzioso in materia farmaceutica. Leggi i numeri articoli nel blog.
















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