Il rito super accelerato negli appalti
Accesso agli atti di gara: quando si applica il rito super-accelerato e quando torna il rito ordinario
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, chiarisce i confini del particolare rito previsto dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e riafferma la centralità della tutela ordinaria ex art. 116 c.p.a. quando la stazione appaltante non adempie correttamente agli obblighi di trasparenza.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha profondamente modificato la disciplina dell’accesso agli atti di gara. L’obiettivo perseguito dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è evidente: consentire agli operatori economici di conoscere rapidamente la documentazione rilevante dopo l’aggiudicazione, riducendo tanto le tradizionali istanze di accesso quanto il fenomeno dei cosiddetti “ricorsi al buio”.
A questo modello di immediata disponibilità documentale il legislatore ha affiancato un rimedio processuale altrettanto rapido: il rito speciale, comunemente definito “super-accelerato”, previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice.

Proprio l’eccezionale brevità del termine per proporre ricorso — appena dieci giorni — ha però posto un problema fondamentale: cosa accade quando la stazione appaltante non mette correttamente a disposizione gli atti oppure pubblica un’offerta oscurata senza adottare una vera decisione sulla richiesta di riservatezza?
Sul punto è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 9 settembre 2026, n. 8, stabilendo un principio particolarmente importante per imprese e amministrazioni:
il rito super-accelerato non costituisce la disciplina generale dell’accesso agli atti di gara, ma una disciplina eccezionale, applicabile soltanto quando ricorrono puntualmente i presupposti stabiliti dall’art. 36.
Il nuovo sistema di accesso agli atti nel Codice dei contratti pubblici
Il punto di partenza è rappresentato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.
L’art. 35 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presenti nelle piattaforme di approvvigionamento digitale. La norma continua inoltre a richiamare la disciplina generale dell’accesso documentale della legge n. 241/1990 e quella dell’accesso civico prevista dal d.lgs. n. 33/2013. (L
L’art. 36 introduce, però, un meccanismo ancora più incisivo.
Contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione devono essere resi disponibili attraverso la piattaforma:
l’offerta dell’aggiudicatario;
i verbali di gara;
gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione.
Tale documentazione è resa disponibile a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. Per gli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria, inoltre, il legislatore dispone la reciproca disponibilità anche delle rispettive offerte.
La logica è quindi quella dell’accesso automatico e digitale, destinato almeno in parte a sostituire il tradizionale schema nel quale l’impresa interessata doveva prima formulare un’apposita istanza di accesso e attendere la risposta dell’amministrazione.
Il problema dei segreti tecnici e commerciali
L’accesso agli atti di gara incontra, tuttavia, un limite particolarmente delicato nella tutela dei segreti tecnici o commerciali contenuti nelle offerte.
L’operatore economico può infatti chiedere che determinate parti della propria offerta non siano divulgate, purché individui le informazioni interessate e fornisca una motivata e comprovata dichiarazione circa la loro natura riservata.
Non è quindi sufficiente qualificare genericamente un documento come “riservato” o invocare in maniera stereotipata il know-how aziendale.
La stazione appaltante deve valutare concretamente la richiesta e stabilire quali parti possano essere sottratte all’ostensione.
Ed è proprio tale decisione che assume rilevanza centrale ai fini del rito super-accelerato.
La decisione sull’oscuramento deve essere comunicata insieme all’aggiudicazione
L’art. 36, comma 3, dispone che nella comunicazione dell’aggiudicazione la stazione appaltante debba dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento formulate dagli operatori.
Il sistema delineato dal legislatore presuppone pertanto una sequenza molto precisa:
aggiudicazione → disponibilità degli atti sulla piattaforma → decisione sulle richieste di oscuramento → comunicazione agli operatori.
Soltanto quando questa sequenza viene rispettata entra pienamente in funzione il particolare regime processuale previsto dal comma 4.
Che cos’è il rito super-accelerato ex art. 36, comma 4
Il comma 4 dell’art. 36 prevede che le decisioni adottate dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento siano impugnabili secondo lo schema dell’art. 116 c.p.a., ma attraverso termini drasticamente abbreviati.
Il ricorso deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento della notificazione nei loro confronti.
La specialità non riguarda soltanto il termine introduttivo. Il comma 7 stabilisce infatti che il ricorso venga fissato d’ufficio in camera di consiglio secondo termini dimezzati rispetto a quelli cautelari ordinari e sia deciso nella medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni. Il medesimo regime si applica anche ai giudizi di impugnazione.
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Si tratta dunque di un procedimento costruito per ottenere in tempi estremamente brevi una decisione sulla possibilità di conoscere o mantenere riservate determinate parti delle offerte.
Ma Perché il termine è di appena dieci giorni?
La brevità del termine si comprende soltanto considerando il sistema nel suo complesso.
Il legislatore presuppone infatti che, nel momento stesso in cui riceve la comunicazione dell’aggiudicazione, il concorrente:
possa accedere alla documentazione rilevante attraverso la piattaforma digitale;
sappia quali documenti o quali parti dell’offerta siano stati oscurati;
conosca la decisione adottata dalla stazione appaltante sulla richiesta di riservatezza.
In presenza di queste condizioni il concorrente dispone, almeno in teoria, di tutti gli elementi necessari per decidere immediatamente se contestare l’oscuramento.
La compressione del termine processuale trova quindi la propria giustificazione nella contestuale e completa disponibilità delle informazioni.
È precisamente questo rapporto tra trasparenza immediata e abbreviazione dei termini che l’Adunanza plenaria n. 8/2026 ha posto al centro della propria decisione.
La questione sottoposta all’Adunanza plenaria
Il problema era nato nella prassi. Non sempre, infatti, le stazioni appaltanti adempiono contemporaneamente a tutti gli obblighi previsti dall’art. 36.
Può accadere, ad esempio, che:
l’aggiudicazione venga comunicata ma alcuni documenti non siano disponibili sulla piattaforma;
l’offerta dell’aggiudicatario venga pubblicata soltanto parzialmente;
determinate parti risultino oscurate senza che venga comunicata una specifica decisione della stazione appaltante;
sia pubblicata anche la richiesta di oscuramento dell’aggiudicatario, ma senza una distinta determinazione dell’amministrazione.
Si poneva allora la questione se anche in questi casi il concorrente fosse obbligato a proporre ricorso nel termine eccezionalmente breve di dieci giorni.
Il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza 29 maggio 2026, n. 4327, aveva rimesso la questione all’Adunanza plenaria, chiedendo in particolare di chiarire se il rito super-accelerato continuasse ad applicarsi anche quando la stazione appaltante non avesse integralmente adempiuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 36.

La risposta della Plenaria: il rito super-accelerato è eccezionale
La risposta dell’Adunanza plenaria è netta.
Con la sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 settembre 2026, n. 8, è stato affermato che il rito dell’art. 36, comma 4, ha natura eccezionale e, proprio per questa ragione, non può essere applicato analogicamente oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
Il termine di dieci giorni opera quindi nel solo caso “tipico” nel quale, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione:
siano messi a disposizione gli atti previsti dall’art. 36;
siano adempiuti gli obblighi informativi dei commi 1, 2 e 3;
la stazione appaltante dia espressamente atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento.
Se manca in maniera sostanziale questo presupposto informativo, non può essere imposto all’operatore economico il termine processuale eccezionalmente breve.
Secondo la Plenaria, in tal caso “si riespande” la disciplina generale dell’art. 116 c.p.a.
Cosa significa che “si riespande” l’art. 116 c.p.a.
L’espressione utilizzata dall’Adunanza plenaria è particolarmente significativa.
Il rito speciale dell’art. 36 non sostituisce integralmente il rito generale dell’accesso.
Costituisce invece una disciplina speciale che si innesta sul sistema dell’art. 116 c.p.a. e opera soltanto quando ne ricorrono tutti i presupposti.
Venendo meno tali condizioni, torna quindi ad applicarsi il regime ordinario.
L’art. 116 c.p.a. stabilisce che contro le determinazioni dell’amministrazione in materia di accesso — nonché contro il silenzio formatosi sull’istanza — il ricorso debba essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio. Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
La differenza rispetto all’art. 36 è dunque notevole: rito speciale: 10 giorni; rito ordinario: 30 giorni.
Ma la differenza non è puramente quantitativa. Cambia anzitutto il presupposto che mette in moto il processo.
Nel regime speciale vi è una decisione sull’oscuramento inserita nel meccanismo automatico di comunicazione e disponibilità degli atti previsto dall’art. 36.
Nel regime ordinario, invece, il ricorso può essere proposto contro un vero e proprio diniego di accesso oppure contro il silenzio formatosi sull’istanza.
La semplice pubblicazione di un’offerta oscurata non è una decisione
Il secondo principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 8/2026 è forse ancora più importante sul piano pratico.
Secondo il Consiglio di Stato, la mera pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario con alcune parti oscurate non equivale a una decisione della stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento.
Questo vale anche quando, accanto all’offerta oscurata, sia stata pubblicata la richiesta di riservatezza formulata dall’operatore economico.
Occorre quindi verificare una decisione specifica ed espressa dell’amministrazione.
Il concorrente, infatti, deve poter comprendere quale valutazione sia stata compiuta dalla stazione appaltante e per quali ragioni determinate informazioni siano state sottratte all’ostensione.
La semplice constatazione che una parte del documento è coperta da omissis non consente di stabilire con sufficiente certezza se:
la stazione appaltante abbia effettivamente valutato la richiesta;
abbia accolto integralmente o soltanto parzialmente le ragioni dell’offerente;
l’oscuramento dipenda realmente da una decisione amministrativa;
vi sia stata una ponderazione tra segretezza commerciale e diritto di difesa.
Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che un comportamento meramente materiale possa trasformarsi automaticamente in un provvedimento implicito capace di far decorrere il termine processuale di dieci giorni.
La ragione sostanziale: evitare il ricorso “al buio”
La soluzione adottata dalla Plenaria è coerente con la finalità stessa della riforma.
Il nuovo sistema dell’accesso negli appalti vuole ridurre i cosiddetti ricorsi al buio, ossia quelle impugnazioni nelle quali il concorrente è costretto a contestare l’aggiudicazione senza avere ancora piena conoscenza della documentazione e delle ragioni che hanno determinato l’esito della procedura.
La giurisprudenza aveva già evidenziato che la disponibilità diretta degli atti sulla piattaforma digitale mira proprio a consentire all’operatore economico di valutare consapevolmente se agire in giudizio.
Sarebbe quindi contraddittorio imporre un termine di appena dieci giorni quando è stata la stessa stazione appaltante a non rendere disponibili le informazioni che il Codice considera necessarie.
La celerità processuale non può trasformarsi in una riduzione della tutela giurisdizionale.
Il rito ordinario ex art. 116 c.p.a.
Quando non ricorrono i presupposti dell’art. 36, comma 4, torna dunque in primo piano il rito ordinario dell’accesso.
L’art. 116 c.p.a. disciplina la tutela giurisdizionale contro:
il diniego espresso di accesso;
il diniego parziale;
il differimento;
il silenzio formatosi sull’istanza.
Il termine è di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione oppure dalla formazione del silenzio.
Il giudice decide con sentenza in forma semplificata e, quando riconosce fondata la pretesa, può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti entro un termine normalmente non superiore a trenta giorni.
Lo stesso art. 116 consente inoltre di proporre la domanda di accesso anche quando sia già pendente un giudizio al quale la documentazione richiesta risulti connessa.
In questo caso la questione può essere sottoposta al giudice mediante apposita istanza nell’ambito del processo già instaurato.
Quando si applica concretamente il rito super-accelerato
Dopo la sentenza n. 8/2026, il criterio operativo può essere sintetizzato in maniera relativamente semplice.
Il rito dell’art. 36, comma 4, si applica quando esiste il modello procedimentale completo delineato dal Codice.
Ciò significa che deve esservi una comunicazione digitale dell’aggiudicazione accompagnata dalla disponibilità della documentazione prevista dalla legge e da una decisione espressa sulle richieste di oscuramento.
In questa situazione il concorrente interessato a contestare la decisione deve reagire rapidamente: il termine è di dieci giorni.
Non è quindi prudente attendere una successiva istanza di accesso o una nuova comunicazione quando la decisione sull’oscuramento è già stata regolarmente adottata e comunicata secondo l’art. 36.
Quando, invece, opera l’art. 116 c.p.a.
Il rito ordinario torna invece applicabile quando il meccanismo speciale non è stato correttamente attivato.
È il caso, ad esempio, in cui la stazione appaltante:
ometta sostanzialmente di rendere disponibili gli atti prescritti;
non comunichi la decisione relativa all’oscuramento;
si limiti a pubblicare una versione dell’offerta contenente omissis;
metta a disposizione la richiesta di oscuramento dell’aggiudicatario senza adottare una propria determinazione;
costringa, in concreto, l’interessato a presentare una successiva istanza per ottenere documenti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione attraverso la piattaforma.
Una parte della giurisprudenza aveva già riconosciuto, prima dell’intervento della Plenaria, che quando la stazione appaltante non rende disponibile la documentazione contestualmente all’aggiudicazione la successiva richiesta dell’operatore deve essere trattata secondo il procedimento ordinario della legge n. 241/1990 e il relativo diniego deve essere impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. (Giustizia Amministrativa)
L’Adunanza plenaria ha ora dato al principio una sistemazione generale.
Un esempio pratico
Si immagini che la società Alfa sia seconda classificata.
Riceve la comunicazione dell’aggiudicazione in favore della società Beta e, accedendo alla piattaforma, trova l’offerta tecnica dell’aggiudicataria con dieci pagine integralmente oscurate.
Prima ipotesi
La comunicazione dell’aggiudicazione contiene una specifica determinazione con la quale la stazione appaltante spiega che quelle pagine sono state oscurate perché contenenti determinati segreti tecnici e commerciali, accogliendo motivatamente la richiesta di Beta.
Alfa ritiene invece che quei documenti siano indispensabili per verificare la legittimità dell’attribuzione del punteggio.
In questo caso è configurabile il rito speciale dell’art. 36, comma 4: la decisione sull’oscuramento deve essere contestata entro dieci giorni.
Seconda ipotesi
Alfa trova le stesse dieci pagine oscurate ma nessuna decisione della stazione appaltante. Sulla piattaforma compare soltanto la richiesta con cui Beta aveva chiesto la riservatezza.
Non vi è una decisione espressa dell’amministrazione.
Secondo la Plenaria, il mero oscuramento materiale non può essere considerato un provvedimento implicito tale da far decorrere il termine di dieci giorni.
Se Alfa presenta quindi una richiesta volta a ottenere le parti non ostensibili e l’amministrazione oppone un diniego — oppure resta inerte fino alla formazione del silenzio — la tutela torna a essere quella generale dell’art. 116 c.p.a.
Un punto importante anche per le stazioni appaltanti
La pronuncia non interessa soltanto gli operatori economici.
Ha conseguenze organizzative molto rilevanti anche per le amministrazioni.
La stazione appaltante che voglia beneficiare della rapidità e della certezza proprie del sistema dell’art. 36 deve rispettare rigorosamente il procedimento previsto dal Codice.
Non basta caricare alcuni file sulla piattaforma.
Occorre:
rendere disponibile la documentazione prevista dalla legge;
esaminare le richieste di oscuramento;
effettuare un’effettiva valutazione degli interessi contrapposti;
adottare una decisione specifica;
darne conto nella comunicazione dell’aggiudicazione.
Soltanto così può ragionevolmente operare il termine processuale eccezionale di dieci giorni.
La Plenaria realizza quindi una sorta di corrispondenza tra onere di trasparenza dell’amministrazione e onere di immediata reazione del concorrente.
Quanto più intensa è la compressione dei tempi di tutela, tanto più rigoroso deve essere l’adempimento degli obblighi informativi che consentono al destinatario di comprendere la lesione.
Dieci giorni o trenta giorni? La regola pratica
La distinzione può essere riassunta con una formula.
Dieci giorni quando esiste una decisione espressa sull’oscuramento inserita nel completo meccanismo di comunicazione e accesso digitale previsto dall’art. 36.
Trenta giorni, secondo l’art. 116 c.p.a., quando quel meccanismo speciale non si è validamente realizzato e la controversia torna ad avere le caratteristiche ordinarie di un giudizio sul diritto di accesso.
Non bisogna però trasformare questa distinzione in un automatismo: nella pratica è sempre necessario individuare con precisione quale atto sia stato adottato, che cosa sia stato effettivamente comunicato all’operatore e in quale momento la lesione sia divenuta conoscibile.
Accesso agli atti e impugnazione dell’aggiudicazione non sono la stessa cosa
Un’ultima precisazione è essenziale.
Il termine relativo alla controversia sull’accesso non deve essere confuso con il termine per contestare l’aggiudicazione.
Lo stesso art. 36, al comma 9, dispone che il termine di impugnazione dell’aggiudicazione e dell’ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella dell’aggiudicatario decorra comunque dalla comunicazione prevista dall’art. 90.
Ne consegue che la strategia processuale deve essere valutata con particolare attenzione.
La controversia sull’ostensione documentale e quella sulla legittimità dell’aggiudicazione sono tra loro strettamente collegate, ma non necessariamente soggette al medesimo dies a quo o allo stesso termine processuale.
È proprio per evitare che il concorrente sia costretto a contestare una gara senza conoscere i documenti rilevanti che l’intero sistema dell’art. 36 è stato costruito attorno all’immediata disponibilità digitale degli atti.
Conclusioni
La sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8 del 9 settembre 2026 offre una lettura dell’art. 36 coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il rito super-accelerato non rappresenta una penalizzazione generalizzata per l’operatore economico che chiede di conoscere gli atti della gara.
Il termine di dieci giorni costituisce il corrispettivo processuale di un preciso obbligo posto a carico dell’amministrazione: rendere tempestivamente disponibili gli atti e comunicare chiaramente le proprie decisioni sull’oscuramento.
Se la stazione appaltante adempie correttamente, l’operatore deve reagire con estrema rapidità.
Se invece gli obblighi informativi sono sostanzialmente violati, il meccanismo eccezionale non può essere esteso oltre i suoi presupposti e torna ad applicarsi il rito generale dell’art. 116 c.p.a.
Altrettanto significativo è il secondo principio affermato dalla Plenaria: gli omissis non parlano da soli.
La pubblicazione di un’offerta oscurata non dimostra l’esistenza di una decisione amministrativa sull’istanza di riservatezza.
Per far scattare il termine eccezionale occorre una determinazione specifica ed espressa della stazione appaltante.
Il quadro che emerge è quindi fondato su una relazione molto chiara: celerità sì, ma soltanto in presenza di trasparenza effettiva e piena conoscibilità della decisione amministrativa.
Avv Aldo Lucarelli
Studio Legale Angelini Lucarelli
Riferimenti principali: artt. 35 e 36, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; art. 116, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 settembre 2026, n. 8; Consiglio di Stato, sez. III, ord. 29 maggio 2026, n. 4327.
















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