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Appalto le cause di esclusione non automatiche nelle gare

Ai sensi dell’art 95 co. 1 del codice degli appalti (d.lgs 36/2023) La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:


a) sussistere gravi infrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

b) situazione di conflitto di interesse

c) sussistere una distorsione della concorrenza

d) offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave..

2. gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali…


In tema di cause di esclusione non automatica relativa al punto d) dell’art 95 ovvero per offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale la giurisprudenza ha precisato che


La causa di esclusione non automatica .. richiede che la stazione appaltante disponga di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che un concorrente abbia stipulato accordi con altri operatori economici al fine di falsare la concorrenza e che valuti il concreto impatto delle offerte sulla procedura di gara. (Tar Sicilia 1067/2025)  


Ed inoltre che

ai fini dell’individuazione dell’unico centro decisionale e del collegamento sostanziale tra le imprese e, pertanto, dell’eventuale alterazione del gioco concorrenziale, i relativi indizi devono essere vagliati non già in una prospettiva atomistica, ma nel loro insieme e letti in una visione complessiva. (CdS 393/2021)


Appalto le cause di esclusione non automatiche nelle gare
Appalto le cause di esclusione non automatiche nelle gare

Appalto le cause di esclusione non automatiche nelle gare


In motivazione la sezione ha precisato che non è in discussione l’astratta possibilità della contestuale partecipazione alla stessa gara del consorzio e di un’impresa consorziata, quanto piuttosto l’esistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, circa la sussistenza di un unico centro decisionale, i quali (anche tenendo conto di quanto riscontrato dalla stazione appaltante in ordine al risultato in un'altra gara alla quale avevano preso parte i medesimi operatori) rivelano l’esistenza dell’unicità del centro decisionale e, pertanto, di un concreto rischio di contaminazione delle offerte. Nel caso specifico, la valutazione della stazione appaltante si era basata su diversi indici significativi del collegamento tra imprese partecipanti e della riferibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, tra cui le strette relazioni familiari tra esponenti aziendali, il ribasso pressochè analogo offerto dai due operatori e la netta differenza rispetto alla media dei ribassi degli altri concorrenti.



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Diritto Amministrativo ed Appalti

Avv Aldo Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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