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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Fideiussioni ABI: Sezioni Unite 24825/2026, nullità e art. 1957 c.c.

3 ore fa
Tempo di lettura: 5 min

Fideiussioni ABI, la svolta delle Sezioni Unite: la nullità non è più automatica fuori dal perimetro del 2005


Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026


La suprema Corte di Cassazione interviene su uno dei temi più controversi del contenzioso con le banche degli ultimi anni e ridisegnano i confini della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.


Quindi con la sentenza n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026, la Corte chiarisce un punto destinato ad avere importanti ricadute pratiche ovvero la presenza, all’interno di una fideiussione, delle note clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. non determina automaticamente la loro invalidità quando il contratto si colloca fuori dall’ambito temporale o oggettivo preso in esame dalla Banca d’Italia nel 2005.


Ma cosa vuol dire?


La decisione affronta inoltre un secondo profilo particolarmente rilevante per banche, servicer e garanti: quali iniziative debba assumere il creditore per evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. quando sia nulla la clausola derogatoria della norma, ma resti valida una distinta pattuizione di pagamento “a prima richiesta”.


Il caso: fideiussioni specifiche stipulate nel 2015


La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Siracusa.

Le garanzie oggetto di contestazione erano state rilasciate nel 2015 a fronte di specifiche operazioni negoziali come un rapporto di conto corrente e un finanziamento chirografario e non avevano quindi natura di fideiussioni omnibus.


Le garanti sostenevano che alcune clausole contenute nei contratti riproducessero quelle dello schema predisposto dall’ABI e censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Da tale coincidenza facevano discendere, in particolare, la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.

Il Tribunale ha quindi investito le Sezioni Unite mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., allo scopo di risolvere i contrasti interpretativi sorti nella giurisprudenza successiva alla nota pronuncia delle Cassazione Sez Un n. 41994/2021.


Il provvedimento Banca d’Italia del 2005 non determina una nullità automatica


La base della decisione riguarda il valore probatorio del provvedimento con il quale, nel 2005, la Banca d’Italia aveva esaminato lo schema ABI relativo alle fideiussioni omnibus.


Secondo la Cassazione, quel provvedimento conserva certamente una significativa rilevanza probatoria, ma non può essere automaticamente esteso a fattispecie diverse da quelle concretamente oggetto dell’accertamento amministrativo.


L’istruttoria della Banca d’Italia riguardava infatti lo schema ABI di fideiussione omnibus ed era riferita a uno specifico contesto temporale, sostanzialmente compreso tra il 2002 e il 2005.


Da ciò deriva una conseguenza decisiva.

Quando la garanzia è specifica, oppure è stata stipulata in un periodo diverso da quello preso in considerazione dall’autorità di vigilanza, la mera coincidenza testuale con le clausole ABI non è sufficiente, da sola, a dimostrare la nullità.


Occorre invece verificare se, nel caso concreto, il modello contrattuale utilizzato sia effettivamente riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata avente effetti restrittivi della concorrenza.


Fideiussioni ABI: Sezioni Unite 24825/2026, nullità e art. 1957 c.c.
Fideiussioni ABI: Sezioni Unite 24825/2026, nullità e art. 1957 c.c.

Il provvedimento della Banca d’Italia può quindi concorrere alla formazione della prova, ma, fuori dal perimetro oggettivo e temporale dell’accertamento del 2005, rappresenta un elemento non autosufficiente.


La conseguenza pratica è evidente non è più sufficiente affermare che una clausola è identica a quella contenuta nello schema ABI per ritenerla automaticamente nulla. È necessario dimostrare anche il collegamento tra quella specifica fideiussione e una condotta anticoncorrenziale rilevante nel concreto contesto negoziale e temporale.


Fideiussione specifica: la nullità è possibile, ma deve essere provata


La Cassazione non afferma che le fideiussioni specifiche siano sottratte alla disciplina antitrust.

Al contrario, resta astrattamente possibile che anche una garanzia specifica costituisca un contratto “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza.


Ciò che cambia è il regime della prova.

Il giudice di merito dovrà verificare concretamente, tra gli altri elementi, l’eventuale standardizzazione del modello contrattuale e la sua riconducibilità a prassi concordate idonee a limitare la concorrenza.


La questione centrale diventa quindi l’accertamento della standardizzazione anticoncorrenziale della clausola o del modello contrattuale, che non può essere presunta per il solo fatto della somiglianza con lo schema ABI.


Resta inoltre fermo quanto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2021: il vizio antitrust riguarda normalmente le singole clausole anticoncorrenziali, mentre l’eventuale nullità dell’intero contratto richiede un’ulteriore verifica secondo i principi in materia di nullità parziale.


Art. 1957 c.c.: cosa accade quando la clausola derogatoria è nulla?


La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda gli effetti della nullità della clausola con cui le parti avevano escluso o derogato all’applicazione dell’art. 1957 c.c.


Una volta eliminata la clausola derogatoria, torna infatti ad applicarsi la disciplina codicistica ma il problema si pone quando, nello stesso contratto, sia presente anche una distinta clausola con cui il garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”.


Ecco quindi che per i Giudici Romanile due pattuizioni devono essere tenute separate.


La nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. non comporta automaticamente la nullità della clausola di pagamento a prima richiesta.

Le due clausole rispondono infatti a funzioni differenti e mantengono una propria autonomia.


Per impedire la decadenza può bastare una richiesta stragiudiziale


Da questa distinzione discende uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia sul piano operativo.

Quando la fideiussione contiene una valida clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante una tempestiva richiesta stragiudiziale rivolta al garante, senza essere necessariamente tenuto a promuovere un’azione giudiziaria entro il termine previsto dalla norma.


Questo vale anche quando la contestuale clausola di esonero o deroga all’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla per ragioni antitrust.

La clausola “a prima richiesta”, tuttavia, non elimina il termine previsto dall’art. 1957 c.c..

Ciò che cambia è la modalità attraverso cui il creditore può utilmente attivarsi: il termine deve comunque essere rispettato, ma la tempestiva iniziativa può assumere forma stragiudiziale.


Si tratta di una precisazione di notevole rilievo pratico, destinata a incidere sulla gestione delle garanzie e sul contenzioso relativo alla decadenza del creditore.


Le Sezioni Unite fissano i principi, ma il merito resta al Tribunale


La sentenza non stabilisce definitivamente se le garanti coinvolte nel procedimento siracusano siano o meno tenute al pagamento.

Il giudizio è infatti giunto davanti alle Sezioni Unite attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis c.p.c.


La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i principi di diritto applicabili alla controversia, ma spetterà ora al giudice di merito verificare, sulla base della documentazione e delle prove acquisite, se nel caso concreto sussistano effettivamente i presupposti per l’applicazione della disciplina antitrust e dell’art. 1957 c.c.


Approfondimenti su fideiussioni e diritto bancario



Conclusioni: nelle fideiussioni ABI oggi conta la prova, non la semplice somiglianza delle clausole


La sentenza n. 24825/2026 segna un cambio di prospettiva nel contenzioso sulle fideiussioni ABI: la riproduzione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. non basta, da sola, a determinare la nullità quando la garanzia è specifica o si colloca fuori dal perimetro temporale e oggettivo accertato dalla Banca d’Italia nel 2005.


Il baricentro della controversia si sposta quindi sul caso concreto.


Anche la clausola “a prima richiesta” va letta autonomamente, perché può incidere in modo decisivo sull’applicazione dell’art. 1957 c.c.


Per comprendere il contenuto del divieto 🚫 é quindi necessario dimostrare, in quel contratto e in quel preciso contesto, l’esistenza e gli effetti di un’intesa anticoncorrenziale.


Per una valutazione del singolo caso è possibile contattare lo Studio Legale Angelini Lucarelli.


Avv. Aldo Lucarelli

Studio Legale Angelini Lucarelli

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gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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