Bancario: Le azioni contro le clausole abusive a tutela del consumatore
- Avv Aldo Lucarelli
- 8 lug
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 16 lug
La Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 come ben noto (leggi qui) ha rappresentato un'importante evoluzione in materia di tutela del consumatore contro le clausole abusive, in particolare nell'ambito del procedimento di ingiunzione.
Ma Quando una clausola è abusiva in danno di un consumatore?
Una clausola si considera abusiva (o vessatoria, termini spesso usati come sinonimi in questo contesto) quando, nonostante il requisito della buona fede,
determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Questo concetto è sancito dall'art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che recepisce la Direttiva 93/13/CEE.
Il Codice del Consumo individua due tipi di clausole abusive:
Si tratta di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Spetta al professionista dimostrare che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale o che riproduce una disposizione di legge.

Bancario: Le azioni contro clausole abusive in danno del consumatore
Esempi includono clausole che limitano la responsabilità del professionista (banca) in caso di inadempimento, che impongono al consumatore oneri eccessivi, o che prevedono la decadenza dal beneficio del termine anche per lievi inadempimenti.
Sono clausole che sono sempre e comunque nulle, anche se oggetto di trattativa individuale. Rientrano in questa categoria le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, o che prevedono l'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
La nullità di una clausola abusiva opera a vantaggio esclusivo del consumatore ed è una nullità parziale: significa che la clausola viene espulsa dal contratto, ma quest'ultimo rimane valido per il resto, salvo che non possa sussistere senza la clausola abusiva.
I nuovi rimedi alla luce della Cassazione 9479/2023:
La Sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ha rafforzato notevolmente la tutela del consumatore, in particolare nel contesto del decreto ingiuntivo non opposto.
Prima di questa sentenza, se il decreto ingiuntivo basato su un contratto con clausole abusive non veniva opposto nei termini, si riteneva che le clausole abusive fossero "sanate" dal giudicato implicito.
La Cassazione ha superato questo orientamento, affermando principi fondamentali:
Controllo d'ufficio del giudice in fase monitoria: Il giudice che emette il decreto ingiuntivo ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto posto a fondamento della richiesta di ingiunzione, anche se il consumatore non eccepisce nulla.
Se rileva l'abusività, il giudice ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso.
Se l'accertamento è complesso e richiede un'istruttoria approfondita (es. CTU) non compatibile con la natura del procedimento monitorio, il giudice dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione.
Stop quindi a decreti ingiuntivi sottratti ad un controllo di compatibilità del sistema da parte del giudice
Infatti Il decreto ingiuntivo dovrà contenere un avvertimento specifico al consumatore che, qualora non proponga opposizione nei termini, decadrà dalla facoltà di far valere la natura vessatoria delle clausole su cui si fonda la pretesa creditoria.
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Sono previsti poi ulteriori Rimedi per il consumatore anche dopo il giudicato del decreto ingiuntivo: si tratta di rimedi che prima del 2023 non erano immaginabili visto che spesso il consumatore si rendeva conto tardivamente ed a distanza di anni di aver sottoscritto un contratto capestro in proprio danno, si pensi a clausole eccessivamente onerose o del tutto sproporzionate
La sentenza della Cassazione del 2023 ha aperto la strada a rimedi anche quando il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo e definitivo per mancata opposizione.
É il caso della Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: Il consumatore può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (anche se il termine ordinario è scaduto) per far valere l'abusività delle clausole.
Questo strumento è stato individuato come il più idoneo a garantire l'effettività della tutela del consumatore, in conformità con il diritto euro-unitario.
Ma non é tutto, infatti è oggi previsto, ed anzi é divenuto prassi nei tribunali italiani, come ci é capitato in prima persona di constatare in più di una occasione l’esistenza di uno stringente Controllo del giudice dell'esecuzione: Anche il giudice dell'esecuzione, qualora il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e venga intrapresa l'esecuzione forzata, ha il potere (e il dovere) di controllare d'ufficio l'abusività delle clausole. In caso positivo, potrà adottare le misure necessarie a impedire o limitare l'esecuzione.
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Si tratta di un controllo che avviene in sede di procedura esecutiva quando il consumatore si vede pignorata l’abitazione per non aver opposto nei termini il decreto della Banca.
Spesso accade che il creditore pignoratizio non sia più nemmeno la Banca originaria che ha venduto la posizione a società specializzate per il recupero del credito sul consumatore, si parla spesso di SPV (special purpose vehicle ) ovvero società e specializzate per il recupero del credito.
L’assistenza legale in diritto bancario in tali procedure é fondamentale, intervenire in una procedura esecutiva accanto al debitore per “denunciare” vizi della procedura e la presenza di clausole vessatorie del contratto di finanziamento può portare a risultati inaspettati per riequilibrare i rapporti deteriorati cliente/Banca.
















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