Sconfinamento tra sedi farmaceutiche: evoluzione giurisprudenziale e nuovi criteri applicativi
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 giorno fa
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Negli ultimi anni, il sistema di pianificazione territoriale delle farmacie sta attraversando una fase di progressiva evoluzione interpretativa. Il tradizionale assetto fondato su confini rigidi e su una lettura formalistica della “zona” assegnata sembra infatti lasciare spazio a un approccio più sostanziale, incentrato sulla funzione del servizio farmaceutico e sull’effettiva tutela dell’utenza.
In questo contesto si inserisce la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n. 1111/2026, che ha offerto spunti di riflessione particolarmente rilevanti in materia di sconfinamento tra sedi farmaceutiche.
Dal formalismo cartografico alla funzione del servizio
Storicamente, la disciplina delle farmacie si è basata sulla pianta organica comunale, con individuazione puntuale delle zone territoriali e vincolo per il titolare di operare esclusivamente all’interno della propria area di pertinenza. Il rispetto del perimetro non aveva solo una valenza organizzativa, ma costituiva un vero e proprio limite legale: il trasferimento di sede, l’apertura di ingressi o vetrine, perfino la collocazione dell’accesso, dovevano rientrare rigorosamente nella zona assegnata.
A ciò si aggiungeva – e continua ad aggiungersi – il vincolo della distanza minima di 200 metri tra farmacie, presidio essenziale per evitare concentrazioni e garantire un’equa distribuzione sul territorio.

Sconfinamento tra sedi farmaceutiche: evoluzione giurisprudenziale e nuovi criteri applicativi
La sentenza n. 1111/2026 del Consiglio di Stato, pur non abrogando alcun vincolo normativo, sembra però valorizzare un diverso criterio di lettura: non più la mera conformità geometrica al confine cartografico, bensì la verifica sostanziale dell’equilibrio del servizio farmaceutico.
Lo “sconfinamento” come questione sostanziale
Il punto centrale della pronuncia è la riaffermazione della finalità pubblicistica del sistema: assicurare un’adeguata copertura del servizio in funzione dei bisogni della collettività. In tale prospettiva, il confine di zona non rappresenta un fine in sé, ma uno strumento organizzativo.
Ne deriva che uno sconfinamento meramente formale – ad esempio un ingresso che si affacci su una strada tecnicamente ricadente in zona diversa – non è automaticamente illegittimo se non comporta un’alterazione concreta dell’equa distribuzione del servizio o una violazione della distanza minima.
Il giudizio si sposta dunque dal piano astratto a quello funzionale: occorre valutare se la nuova collocazione comprometta l’assetto complessivo della rete farmaceutica o produca uno squilibrio significativo tra le sedi.
I limiti che restano fermi per le Farmacie ed i Comuni
È importante sottolineare che la pronuncia non elimina né la zonizzazione né la distanza minima. La programmazione comunale conserva piena rilevanza e la distanza di 200 metri continua a rappresentare un parametro inderogabile.
Ciò che muta è l’approccio interpretativo: il rispetto del confine non è più considerato in termini esclusivamente topografici, ma viene inserito in una valutazione più ampia, che tenga conto della funzione del servizio e dell’interesse pubblico alla sua effettiva accessibilità.
Implicazioni operative per le Farmacie
Le conseguenze pratiche sono significative. Per il titolare che intenda trasferire la sede, la legittimità dell’operazione non dipende più soltanto dalla perfetta coincidenza con il perimetro originario, ma dalla capacità di dimostrare che il nuovo assetto non altera l’equilibrio territoriale.
Per la farmacia concorrente che intenda impugnare un trasferimento, non sarà più sufficiente invocare il mero superamento del confine: sarà necessario provare un pregiudizio concreto e uno squilibrio effettivo nella distribuzione del servizio.
Il contenzioso, in altre parole, si sposta da una dimensione formale a una sostanziale, con un inevitabile incremento della complessità tecnica delle valutazioni.
Le nostre Conclusioni
La sentenza n. 1111/2026 del Consiglio di Stato non segna la fine dei confini tra farmacie, ma ne ridimensiona la portata assoluta, riportandoli alla loro funzione originaria di strumenti organizzativi al servizio dell’interesse pubblico.
Il sistema resta vincolato alla programmazione territoriale e alla distanza minima, ma l’interpretazione si orienta verso una maggiore attenzione alla concreta distribuzione del servizio e alla tutela dell’utenza.
Si tratta di un’evoluzione coerente con la progressiva trasformazione del settore farmaceutico, che tende a privilegiare criteri funzionali rispetto a rigide letture cartografiche, senza però abbandonare le garanzie strutturali poste a presidio dell’equilibrio territoriale.
Avv Aldo Lucarelli
















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