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Farmacia rurale ed il regime degli sconti del SSN

Per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell’applicazione della deroga all’ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile.


Ma come si calcola il limite di fatturato?

E' necessario computare tutto il fatturato compresi i servizi ai privati oppure si applica solo per la quota inerente le prestazioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale?

La precisazione è dirimente in quanto a seguito di verifiche fiscali periodiche da parte della ASL, il nostro farmacista rurale sussidiato rischierebbe di perdere i benefici di legge ove nel fatturato venissero calcolate anche le prestazioni "extra" erogate dalla farmacia dei servizi.


Farmacia rurale ed il regime degli sconti del SSN


Ai fini del calcolo dello sconto:


a) di individuare le componenti rilevanti del “fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale” al fine di verificare il superamento o meno della soglia di fatturato prevista dall’art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 da parte dell’esercizio farmaceutico;


b) sulla base di questa preliminare verifica, di accertare la correttezza del calcolo della percentuale di sconto da parte dell’ASL (da intendersi quale percentuale che il Servizio sanitario nazionale deve trattenere sugli importi dovuti all’esercizio farmaceutico convenzionato).



Farmacia rurale ed il regime degli sconti del SSN

Farmacia rurale ed il regime degli sconti del SSN


I limiti di fatturato previsti, sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie, sono stati ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo – che poteva includere non solo la vendita dei medicinali (compresi quelli pagati dai cittadini), ma anche tutti gli altri prodotti normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia – ma il solo fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA.



L’espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa, sicché come tale si intende il fatturato risultante dalla somma dei prezzi di vendita al pubblico, al netto dell’IVA, di tutti i prodotti dispensati dalle farmacie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, compreso i prodotti integrativi e protesici.




Studio Legale Angelini Lucarelli














CdS 5406/14

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