top of page

Concorso Farmacie e requisiti, come tutelarsi dal decorso del tempo?

Concorso Farmacie, se i requisiti vengono persi durante il concorso, si possono riacquistare?


Come noto i farmacisti vincitori di concorso che abbiano aperto una nuova sede a seguito del Concorso Straordinario sono vincolati per un solo triennio dalla apertura alla gestione della sede che quindi potrà poi essere ceduta.


Ma se nel corso del concorso si possono acquisire o cedere quote societarie senza pregiudicare la partecipazione?


Per essere maggiormente chiari, ci è stato piu volte chiesto se durante il periodo che intercorre tra la domanda al concorso e l'eventuale assegnazione vittoriosa, ci possano essere delle modifiche sul possesso dei requisiti.


È accaduto infatti che tra la domanda e l'assegnazione siano trascorsi anche 10 anni e quindi siano mutate le originarie condizioni lavorative e personali.


Cerchiamo di dare una risposta utile e pratica, si, è possibile perdere e riacquistare i requisiti, del concorso farmacie.


Se non hai tempo clicca qui.


È noto che la normagiva prevede che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.


Cosi come al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione.


E cio' è posto a tutela del farmacista, ed al fine di evitare la mercificazione delle sedi.


Tali stringenti regole riguardano la titolarità della farmacia non anche le quote societarie sopratutto in ambito concorsuale.

Infatti, l'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dal 2017, e poco dopo altra giurisprudenza, ha precisato che il possesso dei requisiti di ammissione al concorso si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà del candidato di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la pubblica amministrazione dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A.


Quindi il presupposto della partecipazione ad un concorso o ancor meglio ad una gara pubblica risiede nella affidabilità che la pubblica amministrazione ripone sui candidati vincitori e sul possesso dei loro requisiti.



Ma cosa accade quindi a coloro che pur avendo partecipato non sono risultati assegnatari al primo/secondo interpello?


I candidati non assegnatari sono liberi da vincoli verso la pubblicazione amministrazione almeno fino al momento in cui non si realizzi l'effettiva assegnazione nei loro confronti a seguito dei successivi interpelli.


Ecco quindi che nella finestra temporale tra la partecipazione e l'assegnazione, magari distanti anni e diversi interpelli, il candidato

- durante tale finestra di tempo -


non sarebbe vincolato al rispetto dei requisiti del bando perché non vi sarebbe alcun rapporto pendente con la pubblica amministrazione.

Tali requisiti quindi torneranno stringenti quando la selezione quindi il nuovo interpello individui quei candidati come vincitori assegnatari.


Tale ardua ricostruzione è la sintesi del seguente principio di diritto secondo cui:


“E’ pur vero che nelle ipotesi in cui l’amministrazione decida legittimamente di scorrere la graduatoria non vi è l’indizione di una nuova selezione concorsuale, né formulazione di nuove offerte, ma ciò non vale ad elidere l’oggettiva circostanza che tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, i.e. l’aggiudicazione, e la riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento, c’è una netta cesura, determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), tant’è che la stesse devono essere “confermate” in sede di interpello”.

Di tal ché “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione”.



Conclusione,


L’Adunanza plenaria ha riaffermato il principio di alternatività nella titolarità delle sedi

farmaceutiche attribuite all’esito del concorso straordinario previsto dal d.l. n. 1 del 2012. I

farmacisti vincitori di due sedi che hanno partecipato in forma associata in due diverse

regioni devono necessariamente optare per l’una o per l’altra, dovendosi applicare la regola

generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del r.d. n. 1265 del 1934, in linea con la ratio del

concorso straordinario il quale è volto a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da

parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge e a garantire una più

capillare presenza di farmacie sul territorio.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1


Ecco quindi che il possesso dei requisiti concorsuali può essere delimitato alla fase di presentazione della domanda ed alla fase di assegnazione, almeno ove non si violino precise norme.



Sul vincolo tra candidato ed amministrazione vi è poi il problema della scadenza delle graduatorie, emersa solo dopo anni di concorso, ma questo è un altro capitolo.












bottom of page