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Il farmacista imprenditore al passo del tempo


Analizziamo la figura del farmacista individuale - persona fisica - dinanzi alle evoluzioni normative in atto ed allo sviluppo del mercato che sembra prediligere organizzazioni societarie rispetto alla visione tradizionale del farmacista come direttore ed unico interprete della farmacia.

Le norme in tema di farmacista individuale non sono cambiate molto negli ultimi tempi, ciò che è mutato è il contesto in cui il farmacista persona fisica si muove, stiamo parlando dell'apertura alle società di capitali di cui alla legge 124 del 2017 ed ai riflessi, meno conosciuti, in tema di acquisto della farmacia, partecipazione al concorso, idoneità, vendita e riacquisto della farmacia.


Rimangono infatti vigenti le disposizioni in tema per il farmacista individuale, il quale è soggetto al necessario step della idoneità previsto dall'art. 7 comma 3 della legge 362 del 1991 per quel che riguarda la “direzione della farmacia”.

E' sufficiente notare che la norma non distingue tra “farmacista imprenditore” e “farmacista direttore”, la figura del farmacista persona fisica, non prevede la possibilità – invece data alle società – di avere nella stessa persona l'imprenditore ed il farmacista, con la logica conseguenza che il singolo farmacista persona fisica dovrà avere quelle idoneità non richieste ai soci di società, per essere titolare della farmacia di cui sarà anche direttore, o per dirla al contrario che non appare ammessa la figura dell'imprenditore persona fisica non farmacista (senza quindi ricorrere a società) nel mondo delle farmacie.


Per dirla in modo piu' diretto al fine di non essere travisati:


La persona fisica che non sia anche farmacista non sembra, ancora oggi, poter operare nelle farmacie nemmeno a livello imprenditoriale se l'attività rimane in chiave individuale. Se è stata apertura la porta agli investimenti societarie nelle farmacie, la porta rimane chiusa per quelle persone fisiche che farmacisti non sono a meno di non entrare in società.


Leggi pure:


Attenzione non stiamo parlando della possibilità di avere partecipazione societarie ma del fatto che se il farmacista agisce come persona individuale non sarà possibile estendere allo stesso quelle prerogative dettate solo per le società in tema di farmacie. Non vi sarebbe spazio quindi per l'imprenditore individuale non farmacista.


E' il caso di quelle disposizioni normative ancora vigenti che dettano una disciplina piu' restrittiva per la titolarità della farmacia (art. 7 co. 3 legge 362/1991) e di quelle in tema di vendita della sede da parte del farmacista individuale, si pensi all'art 12 della legge 475 del 1968.


Alla luce dei recenti concorsi ordinari – strada percorribile per il farmacista individuale di divenire titolare di sede in alternativa all'eredità ed all'acquisto ed alla assegnazione provvisoria – appare ancora applicabile infatti il divieto di cessione infra triennio, così come il divieto di conferimento della sede vinta a concorso infra triennio.


In tema di trasferimento poi per il singolo farmacista persona fisica sarà necessario ancora il rispetto del termine di 10 anni per partecipare ad un nuovo concorso, oltre alla possibilità – per una sola volta nella vita (frase che al sottoscritto appare piu' di origine biblica che di diritto farmaceutico) ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione. Cosi come è ancora previsto al per il farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.


Il farmacista imprenditore al passo del tempo
Il farmacista imprenditore al passo del tempo

Il farmacista imprenditore al passo del tempo

Anche in tema di acquisto, il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.


Sempre per il farmacista persona fisica è precisato che Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. (art. 12 legge 475/1968). Tale inciso è stato utilizzato dalla giurisprudenza per NON ammettere ipotesi di “affitti di ramo di azienda”, Leggi qui il post dedicato agli atti elusivi



Tali norme, ben chiare a quasi tutti i nostri lettori, sono tuttavia al tramonto NON perché non siano vigenti bensì poiché vengono sistematicamente aggirate per mezzo delle partecipazioni societarie, ammesse dalla legge 124/2017, e per quel che concerne la persona fisica, tramite il ricorso alle SRL unipersonali, (leggi qui Srl Unipersonale) dove sebbene vi sia una concezione “atomistica” nel senso che il proprietario è un solo soggetto (soggetto persona fisica o soggetto come persona giuridica si pensi al Srl unipersonale a socio unico partecipata da altra società al 100%), sono comunque soggetti alternativi alla persona fisica e con personalità giuridica autonoma.


Leggi pure:



Conclusivamente, le norme in tema di titolarità, gestione, idoneità del titolare, divieti di cessione, sono pienamente vigenti, tuttavia l'applicazione pratica è oggi calata in una realtà multiforme dove l'elemento imprenditoriale sta prevalendo sull'elemento personale, che rende l'imprenditore individuale (ad avviso di chi scrive) svantaggiata di fronte alle norme sullo sdoppiamento della personalità giuridica di prerogativa societaria e di chiave imprenditoriale.


Leggi pure se di interesse:


Rimane ancora il baluardo delle realtà rurali dove la figura del farmacista persona fisica è cruciale nella gestione delle micro imprese farmacie, a volte con fiscalità agevolata e sussidi territoriali, imprescindibile per il contatto con il territorio e la clientela.


Leggi il blog in diritto farmaceutico ed articoli per la farmacia e l'impresa, se non trovi il tuo caso contattaci senza impegno.


Diritto per le Farmacie

Avv. Aldo Lucarelli


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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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