Famiglia, Spese straordinarie il rimborso alla madre anche senza accordo preventivo
Spese straordinarie: il rimborso alla madre anche senza accordo preventivo
Uno dei nodi più ricorrenti nel contenzioso familiare riguarda le spese straordinarie sostenute per i figli: cosa succede quando un genitore le anticipa senza aver prima ottenuto il consenso esplicito dell'altro?
La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce che si sono succedute negli ultimi anni, ha tracciato una linea sempre più netta a tutela del genitore collocatario, ridimensionando il peso del "dissenso" dell'altro genitore quando la
spesa risulta comunque necessaria e coerente con le esigenze e il tenore di vita dei figli.
Il principio di fondo
La regola tradizionale voleva che le spese straordinarie – cioè quelle non ricomprese
nell'assegno di mantenimento ordinario – dovessero essere preventivamente concordate tra i genitori, pena la non rimborsabilità.
La giurisprudenza più recente ha però
progressivamente eroso questa rigidità, distinguendo tra: spese ordinarie o comunque prevedibili e coerenti con le abitudini di vita della famiglia, per le quali non serve alcun accordo preventivo; spese realmente straordinarie in senso stretto (imprevedibili, rilevanti, imponderabili), per cui la concertazione resta opportuna ma la sua assenza non comporta
automaticamente la perdita del diritto al rimborso, se il giudice accerta che la spesa era
comunque nell'interesse del minore.

Le pronunce principali
Cass. ord. n. 5059/2021.
La Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre condannato, sia in primo che in secondo grado, a rimborsare spese scolastiche e mediche sostenute dalla madre. I giudici hanno affermato che non è configurabile, in capo al genitore collocatario, un obbligo di informare e concordare preventivamente con l'altro genitore la determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisioni "di maggiore interesse" per il figlio: il genitore non collocatario resta comunque tenuto al rimborso se non ha tempestivamente manifestato un dissenso motivato.
Cass. ord. n. 6799/2022.
La Sezione VI ha confermato l'obbligo del padre di rimborsare
alla madre la metà delle spese per l'asilo privato e per visite mediche specialistiche, pur in
assenza di previo accordo, trattandosi di esborsi necessari per i figli e sostenibili in base allecondizioni economiche familiari. Anche qui viene ribadito il principio secondo cui l'assenza
di concertazione preventiva non esclude il rimborso quando manchino validi e tempestivi
motivi di dissenso.
Cass. ord. n. 17017/2025.
La Prima Sezione ha riformato la decisione del Tribunale di Roma, riconoscendo il diritto al rimborso per una serie di spese: corsi di inglese, corso di atletica, visite mediche specialistiche, rilascio dei passaporti e sostituzione di serratura e allarme domestico dopo un furto. La Corte ha osservato che l'integrazione linguistica
extrascolastica è ormai una consuetudine così radicata nel tessuto sociale da rendere tali
spese di natura sostanzialmente ordinaria; il silenzio del padre, che non aveva mai
manifestato un dissenso motivato, è stato interpretato come implicito assenso.
Cass. ord. n. 23946/2026.
Pronuncia più recente, relativa al rimborso di rette scolastiche relative a più annualità e di spese odontoiatriche.
La Cassazione ha ribadito che la mancata
concertazione preventiva – dovuta solo per le spese davvero imprevedibili e di rilevante
entità – non determina di per sé la perdita del diritto alla ripetizione: il mancato interpello
può avere conseguenze nei rapporti interni tra i coniugi, ma non priva la spesa della sua
rimborsabilità se il giudice ne accerta la corrispondenza all'interesse del minore e al tenore di vita familiare.
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Il filo conduttore
Le quattro ordinanze, pur riguardando spese diverse (istruzione, sanità, sicurezza
domestica, attività extrascolastiche), convergono su alcuni criteri di valutazione che il
giudice di merito è chiamato ad applicare caso per caso:
1. la conformità della spesa al tenore di vita della famiglia;
2. l'effettiva utilità e rispondenza all'interesse del minore;
3. la tempestività e la fondatezza di un eventuale dissenso manifestato dal genitore non collocatario;
4. la sostenibilità economica della spesa rispetto alle condizioni dei genitori.
Quando questi elementi sono riscontrati, il previo accordo tra i genitori — pur restando la
prassi raccomandabile per evitare contenziosi — non è più configurabile come condizione
imprescindibile per ottenere il rimborso.
Implicazioni pratiche
Per il genitore collocatario, questo orientamento consolidato rafforza la possibilità di agire
per il recupero delle somme anticipate anche quando l'altro genitore non ha espresso unconsenso formale, purché la spesa sia documentata e riconducibile alle esigenze effettive dei figli.
Per il genitore non collocatario, resta comunque determinante comunicare
tempestivamente e per iscritto eventuali motivi di dissenso, poiché il silenzio protratto
rischia di essere interpretato come acquiescenza.
Va inoltre ricordato che questo orientamento non annulla la distinzione tra spese
ordinarie/prevedibili e spese straordinarie in senso stretto: per queste ultime, quando
particolarmente rilevanti o imponderabili, il previo accordo resta la regola generale, mentre
la sua assenza viene valutata dal giudice caso per caso, senza automatismi né in un senso né nell’altro.
Avv Ilaria Paletti
















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