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Studio Legale Angelini Lucarelli
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Famiglia, Spese straordinarie il rimborso alla madre anche senza accordo preventivo

7 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Spese straordinarie: il rimborso alla madre anche senza accordo preventivo


Uno dei nodi più ricorrenti nel contenzioso familiare riguarda le spese straordinarie sostenute per i figli: cosa succede quando un genitore le anticipa senza aver prima ottenuto il consenso esplicito dell'altro?

La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce che si sono succedute negli ultimi anni, ha tracciato una linea sempre più netta a tutela del genitore collocatario, ridimensionando il peso del "dissenso" dell'altro genitore quando la

spesa risulta comunque necessaria e coerente con le esigenze e il tenore di vita dei figli.


Il principio di fondo


La regola tradizionale voleva che le spese straordinarie – cioè quelle non ricomprese

nell'assegno di mantenimento ordinario – dovessero essere preventivamente concordate tra i genitori, pena la non rimborsabilità.


La giurisprudenza più recente ha però

progressivamente eroso questa rigidità, distinguendo tra: spese ordinarie o comunque prevedibili e coerenti con le abitudini di vita della famiglia, per le quali non serve alcun accordo preventivo; spese realmente straordinarie in senso stretto (imprevedibili, rilevanti, imponderabili), per cui la concertazione resta opportuna ma la sua assenza non comporta

automaticamente la perdita del diritto al rimborso, se il giudice accerta che la spesa era

comunque nell'interesse del minore.




Le pronunce principali


Cass. ord. n. 5059/2021.


La Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre condannato, sia in primo che in secondo grado, a rimborsare spese scolastiche e mediche sostenute dalla madre. I giudici hanno affermato che non è configurabile, in capo al genitore collocatario, un obbligo di informare e concordare preventivamente con l'altro genitore la determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisioni "di maggiore interesse" per il figlio: il genitore non collocatario resta comunque tenuto al rimborso se non ha tempestivamente manifestato un dissenso motivato.



Cass. ord. n. 6799/2022.


La Sezione VI ha confermato l'obbligo del padre di rimborsare

alla madre la metà delle spese per l'asilo privato e per visite mediche specialistiche, pur in

assenza di previo accordo, trattandosi di esborsi necessari per i figli e sostenibili in base allecondizioni economiche familiari. Anche qui viene ribadito il principio secondo cui l'assenza

di concertazione preventiva non esclude il rimborso quando manchino validi e tempestivi

motivi di dissenso.


Cass. ord. n. 17017/2025.


La Prima Sezione ha riformato la decisione del Tribunale di Roma, riconoscendo il diritto al rimborso per una serie di spese: corsi di inglese, corso di atletica, visite mediche specialistiche, rilascio dei passaporti e sostituzione di serratura e allarme domestico dopo un furto. La Corte ha osservato che l'integrazione linguistica

extrascolastica è ormai una consuetudine così radicata nel tessuto sociale da rendere tali

spese di natura sostanzialmente ordinaria; il silenzio del padre, che non aveva mai

manifestato un dissenso motivato, è stato interpretato come implicito assenso.

Cass. ord. n. 23946/2026.


Pronuncia più recente, relativa al rimborso di rette scolastiche relative a più annualità e di spese odontoiatriche.

La Cassazione ha ribadito che la mancata

concertazione preventiva – dovuta solo per le spese davvero imprevedibili e di rilevante

entità – non determina di per sé la perdita del diritto alla ripetizione: il mancato interpello

può avere conseguenze nei rapporti interni tra i coniugi, ma non priva la spesa della sua

rimborsabilità se il giudice ne accerta la corrispondenza all'interesse del minore e al tenore di vita familiare.


leggi il blog diritto di famiglia


Il filo conduttore


Le quattro ordinanze, pur riguardando spese diverse (istruzione, sanità, sicurezza

domestica, attività extrascolastiche), convergono su alcuni criteri di valutazione che il

giudice di merito è chiamato ad applicare caso per caso:


1. la conformità della spesa al tenore di vita della famiglia;

2. l'effettiva utilità e rispondenza all'interesse del minore;

3. la tempestività e la fondatezza di un eventuale dissenso manifestato dal genitore non collocatario;

4. la sostenibilità economica della spesa rispetto alle condizioni dei genitori.

Quando questi elementi sono riscontrati, il previo accordo tra i genitori — pur restando la

prassi raccomandabile per evitare contenziosi — non è più configurabile come condizione

imprescindibile per ottenere il rimborso.

Implicazioni pratiche


Per il genitore collocatario, questo orientamento consolidato rafforza la possibilità di agire

per il recupero delle somme anticipate anche quando l'altro genitore non ha espresso unconsenso formale, purché la spesa sia documentata e riconducibile alle esigenze effettive dei figli.


Per il genitore non collocatario, resta comunque determinante comunicare

tempestivamente e per iscritto eventuali motivi di dissenso, poiché il silenzio protratto

rischia di essere interpretato come acquiescenza.


Va inoltre ricordato che questo orientamento non annulla la distinzione tra spese

ordinarie/prevedibili e spese straordinarie in senso stretto: per queste ultime, quando

particolarmente rilevanti o imponderabili, il previo accordo resta la regola generale, mentre

la sua assenza viene valutata dal giudice caso per caso, senza automatismi né in un senso né nell’altro.



Avv Ilaria Paletti

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Disclaimer: 

gli articoli del blog non costituiscono consulenza sono casi di scuola ad uso studio di carattere generale e non prescindono dalla necessità di un parere specifico su caso concreto.

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