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Farmacia SaS, i contrasti tra Soci rischiano di costare caro.


Con recente sentenza di diritto societario sulla figura e responsabilita dell'amministratore di SaS la cassazione ha ribadito un principio risalente nel tempo ma assai importante, ovvero

La coincidenza della qualità di Socio ed Amministratore nella SaS comporta l'esclusione dalla società in caso di responsabilità.


E che questo sia un principio dirompente si comprende dal fatto che usualmente le vicende del Socio non si riflettono nella qualifica di Amministratore anche se incidenti sulla stessa persona. In sintesi Socio ed Amministratore sono due strade autonome anche se ricadenti sulla stessa persona, ma ciò non vale per la Società in Accomandita Semplice ove obbligatoriamente l'amministratore debba essere il Socio accomandatario.

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Quindi,

Si è chiarito che la revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio, nelle società di persone titolari di Farmacia, costituiscono situazioni affatto distinte,

legate a presupposti non necessariamente coincidenti, sicché non è possibile sovrapporre la disciplina legale dell’una figura a quella dell’altra,


né implica che l’eventuale revoca della carica di amministratore incida di per sé sul perdurare del rapporto sociale

Sul punto per le Sas si vedano Cass., sez. 1, 8 aprile 2009, n. 8570; Cass., sez. 1, 29 novembre 2001, n. 15197.

Consulta l'archivio gratuito articoli Tuttavia, si è osservato che nella società in accomandita semplice l’amministratore non può che essere un socio accomandatario,


Nella Sas Farmacia la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale, automaticamente comporta anche la cessazione della carica di amministratore. Ecco quindi che ove io Socio accomandatario sia anche il Titolare dell'autorizzazione, un contrasto interno alla società rischierà di coinvolgere la sorte della stessa farmacia.

In dottrina ed in giurisprudenza si è anche affermato che il cumulo delle


qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dall’amministratore determinino, non solo la revoca del mandato, ma anche l’esclusione del socio

per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente (Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2736); E ciò in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull’amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale. 26059/22.


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La gestione della Farmacia nella forma della SaS se da un lato consente di massimizzare gli investimenti anche con un socio minoritario al sicuro da esposizioni debitorie dall'altro rischia di comportare un blocco gestionale o addirittura la perdita dell'azienda farmacia ove venga escluso il Socio accomandatario titolare dell'autorizzazione.




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