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Farmacia: ampliamento dei locali non viola la pianta organica?


Ci è stato chiesto se è possibile con una unica autorizzazione per sede farmaceutica aprire dei locali contigui in ampliamento di quelli principali.


Puo' una farmacia aumentare lo spazio a propria disposizione per far fronte a necessità operative sorte successivamente all'apertura?

Puo' una farmacia aumentare lo spazio a propria disposizione in spazi NON contigui per far fronte a specifiche attività?

La risposta alle due domane non è scontata..


Infatti mentre nel primo caso l'autorizzazione all'apertura di spazi già operativi è presente per una sede giá allestita che sarebbe oggetto di ampliamento, previo parere favore ed ispezione ASL (art. 111 TULS), ed all'interno della propria zona di competenza prevista in pianta organica; infatti ogni modifica che comporti ampliamento e/o variazione destinazione d'uso dei locali della farmacia indicati nel provvedimento di autorizzazione deve essere autorizzato dal Servizio farmaceutico, previa consegna della planimetria, ed ispezione,


nel secondo caso, la possibilità di utilizzare locali NON contigui, ovvero non annessi puo' andare incontro alla problematiche inerenti da una parte l'autorizzazione all'apertura e dall'altro, il problema delle distanze e della pianta organica, con possibile simulazione di una doppio esercizio, chiaramente vincolato all'unicità dell'autorizzazione, col rischio quindi di essere un atto simulato, o nel caso peggiore in frode alla legge.

L'ampliamento di farmacia prevede l'autorizzazione della ASL ai sensi dell'art. 111 del TULS. Vediamo nel dettaglio con l'Avvocato Aldo Lucarelli
Farmacia, é possibile l'ampliamento?

E' opportuno infatti segnalare che di recente (Aprile 2022) il Consiglio di Stato ha ammesso la legittimità dell'apertura in spazi non contigui alla Farmacia, MA nel limitato presupposto che l'autorizzazione Comunale fosse concessa alla Farmacia “autorizzando, nei suddetti locali, esclusivamente l’espletamento delle attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di “Farmacia dei Servizi” in premessa richiamata”, quindi di servizi extra non rientranti nella vendita dei farmaci.


La motivazione utilizzata dal Comune, che in tale caso ha legittimato un ampliamento non contiguo, non è stata censurata dal Consiglio di Stato, a nostro avviso, non tanto perché era concessa la dislocazione in uno spazio, bensì perché, nell'ampliamento "l’esercizio di cui trattasi, piuttosto che integrare una nuova farmacia, aveva dato luogo ad un’ulteriore e diversa attività commerciale, volta esclusivamente alla attività di vendita parafarmaci, prenotazioni CUP ed eventuali servizi tra quelli individuati dalla l. n. 69 del 2009."


Quindi possiamo concludere escludendo, per la seconda domanda prospettata, la legittimità di succursali di farmacia che non siano quelle previste dall'art. 116 del Testo Unico.

Prima di chiudere uno sguardo alle Farmacie Succursali che non vanno quindi confuse con le sedi aggiuntive di una farmacia esistente.


Ed infatti le farmacie succursali sono altra cosa, e sono quelle previste dall'art. 116 del TULS, sono farmacie che restano aperte per un limitato periodo dell'anno, fissato nel decreto di autorizzazione, nelle stazioni di cura, dove si verificano rilevanti fluttuazioni stagionali della popolazione. La valutazione della necessità di aprire una farmacia succursale è affidata all'Autorità Sanitaria Locale e la gestione della farmacia viene affidata al vincitore del concorso pubblico al quale possono partecipare solo i farmacisti titolari delle farmacie presenti nel Comune (ove esistano più farmacie) o della Provincia, qualora nel Comune interessato esista una sola farmacia. In quest'ultimo caso però la farmacia può anche essere assegnata direttamente dall'Autorità Sanitaria al titolare dell'unica farmacia esistente presente nel Comune.


A parità di altre condizioni la farmacia viene assegnata al titolare della farmacia più vicina alla stazione di soggiorno e cura. .


La farmacia succursale deve avere un farmacista direttore responsabile (art. 120 del TULS) ed è soggetta a tutte le norme previste per le farmacie ordinarie.


Le farmacie succursali a loro volta vanno distinte dai dispensari farmaceutici, entrati nel nostro ordinamento con la L. 221/1968 di cui parliamo in altri Post.





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