Quali sono le autorizzazioni necessarie per il farmacista che voglia vendere anche altri prodotti in farmacia?
Quali sono i prodotti vendibili in farmacia oltre ai farmaci?
Posso vendere la pelletteria in farmacia?
Nel presente articolo cerchiamo di rispondere a tali domande facendo il punto della situazione sulle
Autorizzazioni in farmacia
Oggi la farmacia nella evoluzione del settore da presidio di vendita e punto nevralgico per l’approvvigionamento dei farmaci 💊 con o senza ricetta sta diventando il centro di una sete di servizi (farmacia dei servizi e farmacia di comunità) oltre che porta di ingresso del sistema in fase di sviluppo della telemedicina.
Leggi pure “La contraffazione dei prodotti cosmetici”
Ma accanto a tale sviluppo “farmaco centrico” che include anche i presidi medico chirurgici ed i dispotici medici, vi é tutto un altro business relativo a quei prodotti che il cliente non paziente si aspetta di trovare in farmacia e che diviene funzionale all’impresa farmacia nell’ottima di un ampliamento dell’offerta, così trovano ingresso in farmacia i cosmetici, articoli sanitari, gli alimenti dietetici, gli integratori, oltre che ha serie di presidi anallergici come oggetti/gioielli ipoallergenici nickel free et similia. (Elenco esemplificativo non indicativo di cosa é autorizzato)
Ma come si deve organizzare una farmacia ai fini autorizzativi?
Le farmacie sono autorizzate alla vendita di medicinali e prodotti complementari dell’area farmaceutica e sanitaria quale presidio di salute in base alla autorizzazione sanitaria di cui alla legge 475/1998 ottenuta tramite concorso o trasferimento, questa quindi riguarda per l’appunto farmaci con o senza ricetta, con o senza convenzione con il SSN e per l’appunto i dispositivi medici ed i presidi medico chirurgici.
Per la vendita di “altri” prodotti della area sanitaria
é necessaria l’autorizzazione commerciale da parte del Comune tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Autorizzazione rilasciata con il meccanismo della Scia e relativa a
Tabella merceologica allegato 9 Dm Industria Farmacia
per i seguenti elementi:
Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati; Articoli per l'igiene della persona; Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane; Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat: Bilance per neonati e per adulti; Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; Massaggiatori, articoli di masso-terapia; Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati; Polveri per acque da tavola; Alimenti per piccoli animali; Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.
Leggi pure
previsti nell’ allegato 9, Decreto Ministeriale Industria n. 375/88 oppure altri prodotti compatibili con l’esercizio della farmacia e ricompresi nel settore merceologico alimentare e non alimentare, secondo le disposizioni del D.lgs 114/1998.
É quindi da escludere che si possano vendere prodotti non compatibili con la farmacia e con la sua autorizzazione originaria
Ma mentre con l’elenco dell’allegato 9 del DM industria si può ragionevolmente essere sereni sulla idoneità dei prodotti in farmacia, per tutti gli altri NON ricompresi o riconducibili alla autorizzazione farmaceutica ed alla tabella 9, sussiste un’area di grigiore oggetto di potenziali sanzioni, ecco quindi che un elenco tassativo non esiste e sarà la compatibilità all’autorizzazione farmacia a costituire criterio dirimente.
É solo il caso di precisare che per la normativa sul commercio un elemento dirimente sarà anche la grandezza del locale se fino a 150 mq oppure fino a 250 mq nel qual caso sarà considerato media struttura di vendita.
Per “altri ed ulteriori prodotti” anche alimentari compatibili con la farmacia non oggetto di convenzione con il SSN e fermo restando la possibilità di una specifico requisito professionale, é necessaria anche una ulteriore autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del dlgs. 114/98 di carattere discrezionale da parte del Comune ma sempre collegati all’area sanitaria/salute nella quale é necessario dimostrare la compatibilità con l’esercizio della sede di farmacia.
Procedura per le autorizzazioni
le domande si presentano nella forma della segnalazione di inizio attività Scia a cui o presenza dei requisiti si accede al provvedimento amministrativo salvo il caso di controllo successivo. Per le strutture oltre i 250 mq invece le domande si devono ritenere accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 90 giorni, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della 241 del 1990.
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É possibile che a seguito di controlli successivi alla Scia alcuni prodotti non vengano ritenuti idonei alla Scia ottenuta e quindi non compatibili con l’autorizzazione della farmacia oppure con la dislocazione degli spazi nella farmacia, ad esempi locali separati, divisione degli spazi.
Il consiglio é quello di chiedere ai propri fornitori la categoria merceologica di riferimento e di aprire un contraddittorio con la Asl competente.
In ogni caso avverso sospensioni dinieghi o sanzioni é sempre possibile ricorrere dinanzi alla giustizia ordinaria per le sanzioni ed al TAR per le autorizzazioni.
Avv Aldo Lucarelli
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