abuso di professione nella parafarmacia
- Avv Aldo Lucarelli
- 6 giu
- Tempo di lettura: 4 min
Farmacista assente in parafarmacia non responsabile per la vendita dei farmaci
Non incorre nel reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art' 348 cp ed è immune da responsabilità il farmacista titolare di parafarmacia nella quale un “banchista” non qualificato abbia venduto dei farmaci in sua assenza. Cass. Penale 7100/2025.
La sentenza in commento conduce alla conclusione che nelle parafarmacie, la funzione del titolare farmacista non ha valore di “garanzia” dalla quale discenderebbe una responsabilità nel caso in cui venisse venduto un farmaco da un soggetto non abilitato ed in assenza della prova di un eventuale accordo tra il farmacista ed il soggetto non abilitato che abbia dispensato farmaci.
La Corte di Cassazione nel caso in esame ha ribaltato la sentenza che aveva attribuito al titolare della parafarmacia una responsabilità penale; Responsabilità insussistente in quanto il farmacista titolare di parafarmacia non è tenuto ad essere presente sempre all'interno dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 5 D.L.. n. 223 del 2006, ed ad assumere quindi una posizione di garanzia, poiché tale previsione non è prevista da una norma penale. Tale assunto vale tuttavia nel presupposto però che nella parafarmacia si vendano anche “altri beni” diversi dai farmaci, da qui l'assunto che per detti beni – non farmaci - non è necessaria la presenza del farmacista, il quale invece è obbligatorio nella vendita di farmaci.
Nel caso oggetto di esame era invece risultato che il banchista, privo dei requisiti, avesse venduto medicinali da banco in assenza del farmacista titolare.
La responsabilità titolare era stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado sulla base dei dati oggettivi che la parafarmacia fosse aperta e che all'interno vi fosse una persona non abilitata alla somministrazione di farmaci, circostanze tali da denotare "inequivocabilmente la manifestazione del suo consenso".

abuso di professione nella parafarmacia
Ma costituisce costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di esercizio abusivo della professione, che il bene tutelato dal reato sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate solo da soggetti in possesso di una necessaria competenza tecnica verificata mediante il rilascio di specifica attestazione di idoneità da parte dello Stato o l'iscrizione in un albo o elenco professionale (Cass. n. 28174 del 23 giugno 2021).
Per detta ragione il delitto di esercizio abusivo della professione costituisce una norma penale in bianco che si salda con altre disposizioni volte a determinare le attività per le quali detto apparato di tutela è predisposto e che, con riferimento alle parafarmacie, è dato dall'art. 5 de D.L. 4 luglio 2006 n. 223,
("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), che ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie (art. 5, comma 1 :"Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio..”
Con specifico riferimento al soggetto abilitato, il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che: "La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.”
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Ciò vuol dire che nelle parafarmacie, in cui vengono commercializzati beni di varia natura, è necessaria la presenza del farmacista solo quando vengono compravenduti medicinali in quanto per detta attività sono obbligatorie laurea, abilitazione ed iscrizione all'albo professionale dei farmacisti.
D'altro canto, l'articolo 348 cp (esercizio abusivo della professione) è volto ad assicurare la tutela di un interesse pubblico in relazione allo svolgimento di attività che possano dirsi esclusive o comunque qualificanti nell'ambito di una determinata professione, nel caso in esame quella di “farmacista”.
Ne consegue che, nel caso in esame, sussiste il fatto materiale previsto dalla disposizione penale, in quanto la vendita di medicinali, cioè l'atto riservato in via esclusiva alla categoria professionale dei farmacisti secondo la legge di settore sopra richiamata, è avvenuta da parte di una persona priva dei requisiti menzionati e in assenza della titolare, unico legittimato a provvedervi.
Poiché, però, in concreto non risulta né che il farmacista titolare, avesse determinato, o comunque deliberatamente consentito, l'esecuzione materiale alla commercializzazione dei farmaci, né che avesse impartito direttive affinché lo si facesse, deve escludersi che il farmacista titolare abbia avuto qualsiasi tipo di responsabilità concorsuale, omissiva o commissiva, rispetto all'esercizio abusivo della professione di farmacista commesso dal banchista non farmacista, sia sotto il profilo causale che sotto quello della riferibilità psicologica del reato.
Dagli argomenti che precedono consegue che il farmacista titolare della parafarmacia deve essere assolto dal reato contestatole per non aver commesso il fatto.
Prima di chiudere si precisa che le disposizioni oggetto di contestazione nel presente caso sono l'art. 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione) e l'art. 5 del D.L. 223/2006 recante “interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci” il cui secondo comma prevede espressamente che
“La vendita di cui al comma 1 (nelle parafarmacie) è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.”
Avv. Aldo Lucarelli
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