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Appalti PNRR: il Soccorso Istruttorio al vaglio del PNRR


Quale è il valore del soccorso istruttorio nelle gare che hanno ad oggetto finanziamenti pubblici come quelli del PNRR?
Puo' il soccorso istruttorio spingersi fino a sostituire domande incomplete?

Rispondiamo anticipando la conclusione, in tema di Appalti, il Soccorso Istruttorio al vaglio del PNRR: le lacune della domanda non appaiono superabili con il ricorso al soccorso istruttorio con il quale si perverrebbe all’illogica conclusione che la Pubblica Amministrazione sarebbe chiamata a “sostituire” piuttosto che a far “integrare” le domande.


È approdo giurisprudenziale quello per cui “Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso) l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del ricorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.” (Cons. St., V, 23.11.2022, n. 10525).


Soccorso Istruttorio e PNRR:


Nell’ambito delle procedure del PNRR, dunque, l’amministrazione non è tenuta a prevedere all’attivazione dei poteri di soccorso istruttorio, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a cui sono ispirate tutte le procedure concorsuali aventi ad oggetto l’assegnazione di benefici pubblici e dell’inderogabilità dei termini stabiliti dal più volte citato PNRR. (Tar Abruzzo n. 413.23)

La giurisprudenza si è largamente espressa nel senso che il principio secondo il quale nel procedimento amministrativo (ivi compresi quelli selettivi), l’istituto del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato utilmente dal candidato incorso in una sia pure incolpevole mancata indicazione di un profilo della domanda, sebbene rilevante.






Tanto, sia alla luce di un elementare e certamente non sproporzionato principio di autoresponsabilità in materia, sia per il rispetto della par condicio tra i candidati e dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa (Cons. St. Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).


Appalti: il Soccorso Istruttorio al vaglio del PNRR e l'autoresponsabilità dell'impresa


Si tratta di un principio, quello di autoresponsabilità, che trova applicazione a maggior ragione in presenza di selezione, con stringenti termini decadenziali, di progetti che aspirano alla distribuzione di scarse risorse pubbliche, come accade laddove, come nel caso di specie, la selezione riguardi progetti che debbono essere finanziati con spendita di risorse pubbliche da erogare in tempi certi e rapidi (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021 n. 531 e 4 ottobre 2016 n. 4081).


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