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Cartella ed Intimazione da Agenzia delle Entrate Riscossione cosa fare?

La cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'intimazione di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, due aspetti della stessa procedura. cosa fare?



La cartella contiene la descrizione delle somme dovute all’ente creditore, l’invito a provvedere al pagamento entro i termini definiti dalla data di notifica, le informazioni sulle modalità di pagamento (dove, come) e le istruzioni per richiedere la rateizzazione, la sospensione o proporre ricorso.


La procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente: le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengono iscritte a ruolo (il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute). Il ruolo formato dall’ente creditore viene trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede a predisporre e notificare le cartelle, nonché a riscuotere le somme indicate. L’Agente della riscossione può, a seguito di istanza del contribuente, concedere la rateizzazione della cartella ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73, salvo diverse indicazioni dell’ente creditore. Oggi la rateizzazione è estesa alla somma di € 120.000 anche senza particolari formalità, ed in 72 rate. Una volta ricevuto il pagamento dell’importo indicato nella cartella, l’Agenzia delle entrate–Riscossione effettua il riversamento di quanto riscosso alle casse dello Stato o degli altri enti creditori.

In caso di mancato pagamento, o non tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione o sospensione, avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute.


Ecco quindi che

Agenzia delle Entrate Riscossione procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.



Sospendere la cartella di Agenzia delle Entrate:


Se si ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella non sia dovuta, è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione. La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;

  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;

  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;

  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

La richiesta di sospensione può essere presentata:

Se invece non si sospende e l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

L'avviso, ovvero l'intimazione, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.


L'intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602/1973 costituisce una intimazione riassuntiva dei debiti verso la Pubblica Amministrazione, contenente somme a titolo di imposte, tasse e sanzioni che possono essere di diversa natura, IVA, IRPEF, IRAP, Addizionali Regionali, sino a Bolli e multe del codice della strada o di carattere amministrativo.

L'intimazione però include spesso diversi tributi, per cartelle da mettere in esecuzione, quindi "mischia" le diverse tipologie delle somme dovute che possono variare da imposte personali, IRPEF o aziendali, IRAP, sino a somme dovute per infrazioni del codice della strada.


Ecco quindi che sorge il problema del "mix" di tributi imposte e sanzioni che sono collegate solo dal codice fiscale o dalla partita iva del debitore intimato.



Sorte quindi la necessità di intervento proprio per suddividere le somme, capire quale siano dovute e quali ad esempio possano risultare prescritte, o ancora quale siano da rateizzare.



Le strade sono diverse, da quella del ricorso alla Commissione Tributaria ove si contestino questioni inerenti le norme fiscali applicate, a quella della causa civile, ove venga contestata la forma della possibile ingiunzione, sino alla strada meno conflittuale della mediazione e/o rateizzazione.


Un ultima precisazione, oggi la mediazione conciliativa è automatica anche in caso di ricorso per tutte le posizioni fiscali fino a 50.000 euro, infatti una volta proposto il ricorso questo varrà come proposta di mediazione per un lasso di tempo di 90 giorni entro i quali l'Ente potrà far pervenire le proprie proposte per definire ed evitare il conflitto.


Infatti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 546 del 1992 "Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa..."


La questione è molto articolata, ed andrà valutata caso per caso, oggi a seguito della ripresa delle attività di riscossione assistiamo ad una vasta attività di produzione giurisprudenziale.






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