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Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati?




Pregi e difetti della associazione, poteri e responsabilità dell'associato referente al concorso.

Vicende della associazione al vaglio della pratica da analizzare, sottoponici il tuo caso.



Il concorso straordinario farmacie, come oramai ben noto da quasi un decennio, ha permesso la partecipazione dei candidati sia in forma individuale che in forma associata.

L'associazione dei candidati ha permesso il raggiungimento di punteggi rilevanti ai fini della graduatoria in quanto la legge del concorso ha di fatto reso possibile il calcolo algebrico suddiviso per due decenni, dei titoli di studio e di carriera e delle esperienze professionali di ciascun partecipante.


Non pochi sono stati i ricorsi avviati dinanzi alla Giustizia Amministrativa per contestare il criterio di attribuzione dei punteggi, soprattutto per quel meccanismo che avrebbe permesso di calcolare per un medesimo periodo temporale le esperienze professionali di ciascuno dei candidati associati, così creando una apparente disparità di trattamento con i candidati partecipanti in forma singola.

Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati?


Tra i requisiti poi previsti per l'apertura della farmacia sono stati sempre richiamati, l'iscrizione all'albo professionale, l'idoneità alla titolarità previsto dalla legge 892 del 1984, nonché l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 delle legge 475/1968, e quindi dalla nota e più volte applicata legge 362/1991 ed infine dalla legge 124 del 2017 che non poche perplessità ha destato nel rimodulare le possibilità di partecipazione in forma societaria ed associata.


Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati?
Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati?

Tralasciando quindi gli aspetti sopra delineati, di cui ci siamo già occupati, oggi la maggiore richiesta di indagine attiene al caso di cui l'associazione vittoriosa, poiché posizionata utilmente in graduatoria in un secondo o terzo interpello, abbia al suo interno dei contrasti insanabili tra gli associati.


Si pensi ai casi tutt'altro che infrequenti relativi ai conflitti sul luogo di apertura della sede, sulle somme da investire, sul nome, e via discorrendo, fino ad arrivare a contrasti che non permettano l'apertura della stessa sede, o ancora peggio che comportino il rischio di NON accettazione della stessa, proprio in quel periodo temporale che le singole Regioni concedono al referente per l'espressione della volontà associativa.


Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati?


E bene i problemi sono di due ordini, il primo attiene alla decisione “tirannica” del candidato referente che non interpelli gli associati, ed il secondo attiene alla impossibilità di funzionamento della associazione, tale da non permettere l'apertura per contrasti interni, una volta accettata la sede, e nei sei mesi concessi dalla Regione. Queste sono le due questioni che mi sono state poste da inizio anno.


Ma come risolvere tali problematiche?


Rispondere a tali quesiti non è agevole, anche perché rare per ora sono le pronunce dei Tribunali, ed anche ove esistenti si tratta di isolate pronunce di primo grado che per natura non dettano un indirizzo consolidato, insomma è ancora troppo presto per focalizzare un indirizzo consolidato, ma si possono avanzare delle soluzioni.


E' quindi opportuno valutare la disciplina generale, e collocarla nel caso particolare. Allo stato oggi si può ipotizzare che nelle associazioni prevalga il principio maggioritario per le decisioni, ma ove questo non sia possibile, per parità dei soci, o per parità dei consensi, sarà ipotizzabile deferire la decisione ad un arbitratore esterno, ipotesi questa azzardata ma affascinante, e che il codice civile prevede nell'art. 1349 per quei contratti che necessitano una integrazione legale per la determinazione della prestazione oggetto del contratto associativo.


Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati?


Il limite per l'arbitratore sarà quello della mala fede, in tale caso la scelta sarà deferita dagli associati ad un soggetto terzo estraneo che dovrà agire utilizzando l'equo apprezzamento.


Aldilà della ipotesi azzardata dal sottoscritto in tema di arbitratore, appare coerente ritenere che in caso di associazioni tra candidati farmacisti, il referente – a cui è demandato il compito di compiere atti – sarà tenuto ad osservare gli obblighi del mandatario. Istituto quello del mandato perfettamente regolato nel nostro codice dall'art. 1703, che prevede l'obbligo di compiere atti per conto dei candidati associati mandanti, e con la diligenza del buon padre di famiglia.



Concorso Farmacie: cosa accade se litigano i Farmacisti associati?

Senza volersi dilungare oltre, è quindi possibile oggi ipotizzare che il referente sia considerato un mandatario, con tutte le conseguenze che attengono all'obbligo di rendicontazione, e di esecuzione, e correlate ipotesi di responsabilità verso gli associati da considerare quindi “mandanti”, verso i quali risponderà di eventuali danni derivanti quali conseguenze immediate e dirette delle proprie azioni, compiute in spregio degli obblighi del mandatario, quali ad esempio, l'adempimento degli obblighi informativi, e di rendicontazione.


Supponiamo infatti che l'associato referente non interpelli i propri colleghi associati per una scelta dirimente, o esprima un diniego senza avere il consenso degli altri partecipanti alla associazione, o addirittura avvii una controversia senza interpellare i propri colleghi.


Si profila quindi una ipotesi di responsabilizzazione oggettiva del socio referente, a cui si può anche ipotizzare che venga riconosciuta però una onerosità della attività, ovvero un “pagamento” come contrappeso per le attività demandate, in sintesi ove sorge una responsabilità allora potrà sussistere anche un compenso per l'attività prestata, il tutto basandosi sulla interpretazione estensiva dell'art. 1709 del codice civile.


Sono tutte ipotesi queste al vaglio della pratica, vedremo come saranno affrontante nelle Regioni coinvolte, e dai farmacisti partecipanti, che a distanza di quasi dieci anni vengono chiamati nei nuovi interpelli.


Il concorso farmacie prosegue il suo corso, e rimane una fonte inesauribile di problematiche e tematiche legali da affrontare caso per caso.


Se anche tu hai un vicenda che ti ha coinvolto, oppure un dubbio, contattaci senza impegno.





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