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Covid, Responsabilità Medica e Green Pass



Responsabilità medica - Covid – E' arrivata la Cassazione a curare la responsabilità del medico?

E' giunta dopo una breve attesa, la sentenza chiave della Cassazione che oggi delinea in modo chiaro quali sono i profili della responsabilità medica, soprattutto con specifico riferimento all'esercente una professione sanitaria per i casi nuovi ed atipici sprovvisti di linee guida.


La sentenza non tratta direttamente la vicenda Covid-19 ma i principi enunciati sembrano avere un lungo presagio su quello che sarà il tema di scontro nei prossimi mesi, la responsabilità del sanitario di fronte a vicende atipiche e nuove.


Va, infatti, rammentato che sì può parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia


Del pari, va ricordato della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della norma cautelare che si doveva osservare: "sul punto,... possono venire in rilievo, nel determinare la misura del rimprovero, sia le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare.


Necessaria quindi una valutazione complessiva di tali indicatori - come pure di altri, quali l'accuratezza nell'effettuazione del gesto medico, le eventuali ragioni di urgenza, l'oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data e così di seguito - al fine di esprimere la conclusiva valutazione sul grado della colpa, ponendo in bilanciamento fattori anche di segno contrario, che ben possono coesistere nell'ambito della fattispecie esaminata, non dissimilmente da quanto avviene in tema di concorso di circostanze"


L'individuazione della regola cautelare violata è compito al quale l'interprete non può sottrarsi, in generale, nel giudizio di responsabilità per colpa ma in modo particolare nella materia della colpa medica, ove le regole cautelaci sono a volte sfuggenti, a volte rigidamente determinate, più spesso di natura elastica ed in quanto tali in grado di mostrare diversa incidenza sulla stessa esigibilità della condotta salvifica. Conseguentemente, il giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo in questa materia è particolarmente difficoltoso, ove non risultino indiscusse massime di esperienza e leggi scientifiche di copertura con ragionevole grado di certezza.


Oggi è la Cassazione a deliberare gli ambiti della responsabilità medica proprio alla vigilia del primo maxi processo di risarcimento Covid iniziato a Roma in concomitanza con l'indagine della Procura della Repubblica di Bergamo per i fatti relativi all'emergenza Covid dell'inverno 2020.


Vediamo altri punti salienti ed innovativi,

La Cassazione pone l'accento su un' indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista


In sintesi cosa avrebbe dovuto fare diversamente il medico nel caso concreto?


Ecco alcuni passi della sentenza:


L'introduzione, ad opera del c.d. decreto Balduzzi, del parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, con la più incisiva conferma di tale parametro ad opera della L. n. 24 del 2017, ha modificato i termini del giudizio penale imponendo al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario alla luce di tali parametri ma, ancor prima, un'indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell'evento lesivo. Una decisione, come quella in esame, in cui si sia trascurato di indicare a quali linee-guida o, in mancanza, a quali buone pratiche clinico-assistenziali si ispira la descrizione del comportamento doveroso, di valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri in relazione al concreto rischio che si sarebbe dovuto evitare, e di specificare la natura ed il grado della colpa considerando se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico assistenziali, risulta viziata da carenza di motivazione (in merito alla distinzione tra attuazione ed adattamento rispetto alle linee-guida ovvero alle best practices, Sez. 4, n. 15258 del 11/02/2020, Agnello, Rv. 27924202). 5.1. Con specifico riferimento all'esercente una professione sanitaria va, infatti, rammentato che sì può parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; e quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia.


Non si tratta più di una colpa in sé considerata, ma richiede che il presunto danneggiato offra la prova della strada alternativa che doveva essere seguita dal medico, tenuto conto delle conoscenze e del grado di specializzazione, delle conoscenze della comunità medica, dell'esistenza di una profilassi riconosciuta, oltre che del quadro clinico e della novità della fattispecie.


Vengono poi evidenziati altri elementi chiave come la “prevedibilità dell'evento lesivo” sia esso prevedibile o meno a seconda delle conoscenze mediche e scientifiche esistenti, oltre al grado di specializzazione del medico, in una ottica che valuti anche la situazione ambientale in cui si trova ad operare il sanitario, il tutto sulla base del quadro patologico del paziente e del grado di novità/atipicità della patologia.


Chiaro l'intento della Cassazione

offrire un riparo dalla caccia alle streghe.


La sentenza della Cassazione arriva quindi in un momento chiave in cui il sistema sanitario è chiamato a confrontarsi con la responsabilità del suo operato, facile prevedere che questa pronuncia farà da spartiacque tra la responsabilità sanitaria per gli eventi prevedibili e conosciuti e quelli nuovi ed atipici e soprattutto sprovvisti di linee guida accreditate.




Prima di chiudere la disamina una nota sul Green Pass che diventa obbligatorio a partire dal 6 agosto.


Il certificato servirà ai maggiori di 12 anni in zona bianca per l’accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici. Ma anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti ma non per le consumazioni in piedi.


E in piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso. Il green pass, che già è necessario per partecipare a feste di nozze, visitare parenti nelle residenze per anziani e accedere alle sale d’attesa dei pronto soccorso consente di entrare nei reparti ospedalieri per le visite.

Limite alla propria libertà oppure garanzia collettiva di salute?











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