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Covid 19 - TAR Lazio accoglie ricorso sulla “vigilante attesa” ora medici liberi di intervenire? No.

Aggiorniamo la notizia di qualche giorno fa alla luce del decreto del Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza del Tar Lazio qui riportata in tema Covid-19 e autonomia medica.

Vediamo il perché. Home


Il Tar Lazio dopo la sospensione dello scorso marzo 2021, ha annullato il contenuto della nota ministeriale aggiornata all’aprile 2021 con la quale, in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, si prevede una "vigilante attesa" e la somministrazione di Fans e Paracetamolo, «si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale».


Il Tar annulla la circolare del ministero della Salute aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, oltre a prevedere la "vigilante attesa" nei primi giorni d'insorgenza della malattia, pone anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid.


Afferma il Tar - In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.

La prescrizione dell’Aifa, come mutuata dal ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid 19 come avviene per ogni attività terapeutica".

Secondo il Tar del Lazio il "contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale”



Il medico quindi tornava libero di agire secondo la propria professonalità scienza coscienza e deontologia, svincolato da regole prestabilite e sotto la propria responsabilità.

La pronuncia quindi sembrava ristabilire una certa autonomia medica, lasciando i medici svincolati dalle prescrizioni, e tornado ad un principio di scienza e coscienza secondo professionalità. Così' era stata accolta e commentata la sentenza del Tar Lazio.



Tuttavia qualche giorno dopo, ovvero il 19 gennaio 2022 - il Consiglio di Stato ha deciso per la sospensione della sentenza, in quanto "Deve essere sospesa in via monocratica la sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso proposto da alcuni medici avverso le Linee guida dell’Aifa e la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19."

Ha chiarito il decreto che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021 non ha natura vincolante ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid-19. 


Il decreto chiarisce che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che, secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto.


Di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del Medico di medicina generale di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale. Ne consegue che la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i Medici di medicina generale della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca), determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e detti medici ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente.


La vicenda è ancora in itinere, ora la palla passa alla fase merito del Consiglio di Stato il prossimo febbraio.



CdS 207/2022 - Presidente Frattini - Aifa - Covid 19 - 


Legale Oggi
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