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Il fallimento dell'azienda farmacia e la prosecuzione dell'attività


E' automatica la decadenza dell'autorizzazione in caso di fallimento?


Chiamato a pronunciarsi sulla decadenza, il Sindaco, deve concedere le deduzioni difensive in favore della curatela fallimentare dell'impresa fallita..


Il fallimento dell'azienda farmacia e la prosecuzione dell'attività


Ed, infatti, si deve concordare con la costante giurisprudenza, Tar Lazio 10708/21, che afferma che, da un lato, “salva la ricorrenza di particolari ragioni di urgenza, è illegittimo il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia che, a seguito della chiusura dell'esercizio per oltre 15 giorni, sia stato disposto, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. d), t.u. delle leggi sanitarie, senza una preventiva contestazione del comportamento del farmacista e l'assegnazione di termini per deduzioni” (T.A.R. Puglia, Bari , sez. III , 10/01/2013 , n. 24; T.A.R. , Lazio, Roma, sez. III , 20/11/2003 , n. 0435)


Le deduzioni difensivi quindi sono elemento partecipativo imprescindibile in favore del farmacista soggetto al provvedimento di decadenza.


e, dall’altro lato, che “ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett, d) del t.u. delle leggi sanitarie la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia a causa della chiusura dell'esercizio protrattasi per oltre 15 giorni può essere disposta solo nel caso in cui la chiusura non sia stata previamente notificata alla competente Autorità (per la regione Lazio, il sindaco), ovvero nel caso in cui questa, a seguito della notifica, non abbia acconsentito alla chiusura.


Ecco quindi che non è da considerarsi un automatismo il fallimento dell'azienda farmacia e la prosecuzione dell'attività

Il fallimento dell'azienda farmacia e la prosecuzione dell'attività
Il fallimento dell'azienda farmacia e la prosecuzione dell'attività

Tale mancato consenso, però, non può tradursi nella semplice mancanza di assenso, ma deve essere esplicito e motivato” (T.A.R., Lazio, Roma sez. III , 20/11/2003 , n. 10435);


Ecco quindi che in caso di fallimento della società titolare dell'autorizzazione ben potrà essere mantenuta l'autorizzazione in via temporanea al fine di consentire alla procedure di vendere l'attivo della procedura e mantenere il servizio con la gestione provvisoria autorizzata dal Giudice Fallimentare.



Diverso il discorso in cui a fallire sia il soggetto singolo privato, poiché in tal caso appare applicabile de plano il dettato dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie che ne dispone la decadenza "per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato..."





Diritto Farmaceutico

Avv. Aldo Lucarelli




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