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Farmacia ed il valore delle quote sociali nel tempo

Posso cedere le quote della società prima della scadenza del triennio?
La cessione delle quote equivale alla cessione dell'intera farmacia?
Il recesso del mio socio realizza di fatto una cessione di quote?
Quale è il valore delle quote se l'atto avrà i suoi effetti ad una certa data futura?
Posso modificare il valore che era stato pattuito per l'acquisto della farmacia?
In caso di un evento imprevedibile è possibile modificare il prezzo di acquisto delle quote della farmacia?

Per rispondere a tali quesiti dettati dalla pratica, la cui risposta dipende da precisi limiti e precisazioni normative, è opportuno evidenziare che nel diritto societario attuale bisogna distinguere tra rapporti tra soci-società da rapporti soci-soci, nelle società di capitali come la SRL oggetto del nostro quesito, oltre al fatto di dover valutare l'impatto dell'atto verso le autorità di controllo, siano esse la Regione e la ASL per le questioni farmaceutiche o l'Agenzia delle Entrate per le questioni fiscali, evitando di compiere atti elusivi.


Ecco quindi che andrà distinta l'operazione di recesso del socio, attività che ha rapporti diretti verso la società, dall'attività di compravendita, che invece potrebbe avere effetti limitati ai soli privati.


Nel caso di recesso del socio (art. 2473 c.c.) il rapporto derivante dalla manifestazione di volontà del socio di esercitare il diritto di recesso a lui attribuito dallo statuto e in ogni caso dalla legge (art. 2473 c.c., comma 1, secondo periodo) è solo fra società e socio recedente anche quanto alle conseguenze patrimoniali della sua manifestazione di volontà alla società rivolta. Il recesso quindi di fatto realizza una modifica della compagine sociale (da tre a due oppure da due ad uno) ma tali risvolti hanno un effetto immediato sulla società.


Nel caso invece di cessione a terzi per atto tra vivi della quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata (art. 2469 c.c.) oppure di promessa di cessione a terzi, il relativo contratto, cui la società è estranea, è valido e efficace fra le relative parti indipendentemente dal suo deposito presso il registro delle imprese, necessario solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi (art. 2470 c.c.). (Cass. 28717/22)


Ecco quindi che la promessa ad esempio avrà un valore solo tra le parti essendo la società estranea.

Nella cessione delle quote l'aspetto più importante è relativo alla attribuzione del valore da dare alla transazione, sopratutto nei casi in cui l'effetto sia differito nel tempo, ad esempio decorso un triennio dalla stipula dell'atto.


Farmacia ed il valore delle quote sociali nel tempo

Quote, Indennizzo o Aggiustamento?


In tale prospettiva esistono delle clausole, la cui scelta è di grande rilevanza sul piano pratico, si tratta delle clausole di indennizzo e delle clausole di aggiustamento.

Le clausole di aggiustamento operano nel caso di mancata determinazione del prezzo di cessione in misura fissa e costituiscono il meccanismo di determinazione del prezzo definitivo di cessione ogni qual volta quest'ultimo rappresenti l'espressione monetaria da calcolarsi alla data del trasferimento.


In tal caso, il prezzo viene inizialmente determinato dalle parti in via provvisoria, al momento della stipulazione del contratto preliminare di cessione o della promessa di vendita, mentre il corrispettivo viene fissato in via definitiva, sulla base di una nuova situazione patrimoniale, finanziaria e/o reddituale della farmacia da acquistare aggiornata alla data del contratto definitivo.



Farmacia ed il valore delle quote sociali nel tempo


La (eventuale) differenza positiva o negativa tra il "valore indicato inizialmente alla data di "riferimento" del primo atto e quello alla data dell'atto conclusivo legittima, appunto, l'"aggiustamento" dell'iniziale prezzo provvisorio e, quindi, la fissazione del prezzo definitivo.

Per l'effetto, le clausole di "aggiustamento" del prezzo e quelle di indennizzo intervengono su piani diversi: le prime attengono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore (pagamento del prezzo), sulla base degli inevitabili cambiamenti del "valore" della società tra la data di "riferimento" e la data del contratto, e i relativi "aggiustamenti" del prezzo provvisorio possono essere indifferentemente a favore del compratore o del venditore, a seconda dei risultati della gestione della società target nel citato periodo.


L'adeguamento quindi è frutto del fattore tempo che intercorre tra l'accordo iniziale e l'atto finale.

Le seconde, viceversa, si ricollegano alla previsione di una prestazione complementare (ed eventuale) a carico del (solo) venditore da eseguire in favore del compratore solo in caso di violazione delle clausole di "garanzia convenzionale" e, quindi, di difformità tra il "valore" della società e quello effettivo, allo scopo di ripristinare l'originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive contrattuali principali.

In sostanza, l'obbligo di indennizzo a carico del venditore è un meccanismo che attiene alla reintegrazione del valore delle azioni o quote acquistate dal compratore, così come diminuito per effetto della difformità tra il "valore" della società "garantito convenzionalmente" e quello effettivo.


Farmacia ed il valore delle quote sociali nel tempo


L'indennizzo quindi è una garanzia sul valore riferito ad un evento per ripristinare l'equilibrio iniziale.

Sul piano pratico, siffatta differenza comporta che, in caso di disaccordo tra le parti, la determinazione dell'indennizzo è devoluta al giudice, ordinario o arbitrale, trattandosi della risoluzione di una vera e propria controversia. La determinazione del prezzo da "aggiustare" è, invece, normalmente demandata ad un terzo valutatore indipendente (c.d. "esperto"), trattandosi di determinare/modificare una delle prestazioni integranti l'oggetto del contratto (il prezzo, appunto).


Ciò non toglie che, in mancanza dell'espresso riferimento alla ponderazione di un "esperto", nel caso di contenzioso giudiziale, la misura del corrispettivo definitivo possa essere stabilita attraverso un'indagine tecnica di natura contabile disposta dal giudice, sulla scorta degli elementi evocati dalla clausola (Sul punto conforme Cass. 9347/23 e 16648/22).


Maggiore sarà la chiarezza dell'atto iniziale minore sarà la necessità di ricorrere ai ripari successivamente!




Avv. Aldo Lucarelli


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