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Farmacia la decadenza e la revoca dell’autorizzazione

la decadenza dell'autorizzazione per la violazione di legge farmaceutica ad esempio la violazione del vincolo dei dieci anni


E La revoca dell'autorizzazione per violazione della legge farmaceutica


Quali sono le differenze dei due istituti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione?

Quali i rimedi?


Come già evidenziato dal T.A.R. con la sentenza della Sez. III, n. 3735/2022, ove veniva in rilievo una causa di decadenza per la violazione del divieto di il divieto di cessione della propria farmacia negli ultimi 10 anni operato mediante la cessione di quote societarie, con sentenza 02/08/2022, n. 6775, ha chiarito:


-che le cause di decadenza de qua, ove ne siano riscontrati i presupposti, ineriscono a profili vincolati del potere esercitato dalla P.A. (cfr. punto 5 della motivazione);


E che in tema di farmacia sotto forma di società


-che la nozione di “cessione” dell’esercizio farmaceutico, la cui realizzazione nel decennio (antecedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario) priva il cedente di uno dei requisiti partecipativi alla procedura di cui si tratta, si presti ad abbracciare anche l’attività modificativa posta in essere dalla ricorrente con riguardo alla imputazione, proprietaria e gestionale, della farmacia di cui era individualmente titolare: ciò anche limitando il raggio di osservazione al segmento, della complessiva operazione societaria, posto in essere nel 2018 e culminato nel trapasso della farmacia rurale dalla sua sfera di titolarità individuale a quella della neo-costituita società


-che il termine “cessione” è caratterizzato da una ampia portata semantica, in quanto suscettibile di ricomprendere nel suo ambito espressivo tutti gli atti che, indipendentemente dal nomen iuris e dalla causa giustificativa, producano l’effetto finale di “separare” la titolarità di un bene (nella specie, l’esercizio farmaceutico, comprensivo del titolo amministrativo che, in chiave autorizzatoria, ne legittima lo svolgimento e dell’insieme dei rapporti, personali e reali, che ne integrano la componente patrimoniale) dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro (…).


Farmacia la decadenza e revoca dell’autorizzazione


Secondo il Consiglio di Stato, in altri termini,


“non vi è dubbio che sia riconducibile alla suddetta figura giuridica l’attribuzione della titolarità della farmacia, intesa come “complesso aziendale unitario, comprensivo di tutti i suoi elementi materiali ed immateriali”, effettuata a titolo di conferimento aziendale a favore della società siccome dotata di autonoma personalità giuridica, quale contropartita e modalità di copertura della sottoscrizione pro quota del capitale sociale della neo-costituita società



Non assume rilievo, in senso contrario, la natura giuridica dell’atto, in relazione all’alternativa qualificatoria “gratuità-onerosità”, atteso che, a prescindere dalla estraneità del profilo alla fattispecie normativa, incentrata come si è detto sull’ampia nozione di “cessione”, il cui elemento caratterizzante è relativo all’effetto traslativo dell’atto piuttosto che a quello causale-costitutivo, non può negarsi che il conferimento da parte della ricorrente della farmacia di cui era titolare nella neo-costituita società abbia natura di prestazione corrispettiva finalizzata a compensare, sul piano logico-causale, l’acquisizione al suo patrimonio della titolarità (maggioritaria) delle quote sociali, rappresentative della posizione dominicale del socio nei riguardi del patrimonio sociale.




Nemmeno potrebbe riconoscersi rilievo al fatto che si ponga in essere una donazione delle quote sociali al fine di escludere la corrispondenza dell’atto costitutivo de quo alla fattispecie presidiata dal divieto intra-decennale di cessione.


Con la stessa sentenza il Consiglio di Stato, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 229/2020, ha ricordato che -con la disposizione normativa sopra richiamata- lo scopo del legislatore è di “evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile”.


Detto precedente trova applicazione al caso in esame nel quale si ritrova il medesimo modus operandi.


Quanto sopra ove si stia disquisendo di decadenza dell'autorizzazione mentre ove la pubblica amministrazione intervenga a seguito di un controllo per la verifica dei requisiti possiamo assistere alla revoca dell'autorizzazione



La revoca dell'autorizzazione da parte della Regione

nell’esercizio dei poteri che la Regione detiene in forza del comma 1 dell’art. 100 del d.lgs. 219/2006, il quale stabilisce che “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida”.




Ne discende che il provvedimento di revoca rientra tra le prerogative regionali, posto che il soggetto che rilascia un determinato provvedimento può anche revocarlo, in forza del principio del contrarius actus (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15/11/2023, n.9781: in applicazione del principio del contrarius actus, la competenza all'adozione degli atti di secondo grado in funzione di autotutela deve provenire dall'organo che ha adottato l'atto della cui revoca si discute).



Quale che sia la modalità la decadenza dell'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione sono due fenomeni distinti che si basano su un esercizio successivo del potere di controllo della pubblica amministrazione in capo alla farmacia ed al suo titolare.



diritto farmaceutico


Avv Aldo Lucarelli

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