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Farmacie, la liberalizzazione dei turni, ed i parametri minimi di legge.

Farmacia, turni notturni, turni festivi, la libertà del singolo farmacista di aprire, ma non di chiudere, quali sono i criteri?

Quale è la normativa in tema di orario e turni notturni delle farmacie?
Cosa vuol dire liberalizzazione dei turni delle farmacie?

La regolamentazione oraria delle farmacie è regolata su base regionale da disposizioni regionali, sotto il controllo e responsabilità della Giunta, la quale riceve annualmente il calendario e gli orari di riferimento.


Oggi infatti il riferimento legislativo è dato dal decreto legge 1/2012, che recita:

I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.


E dalla legge 124 del 2017 secondo cui


Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la titolarita' o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche' ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.


Trattasi quindi di liberalizzazione, con criteri minimi imposti per legge, nel senso che sebbene vi sia libertà di organizzazione, non si puoì scendere al di sotto di una certa soglia, ecco il senso della liberalizzazione.


Sussiste poi un interrogativo, chi è tenuto a stabilire i turni?
E chi può eccepire tali turni?

I turni sono gestiti dalle autorità locali, individuate da leggi regionali. Sono le singole Leggi Regionali a dettare la competenza in tema di turni e trasmissione dei calendari notturni. Molto dipende dalla dimensione delle città, suddivise per soglie di popolazione e/o accentramento di centri urbani ove siano di modeste dimensioni. Ecco quindi che un ruolo predominante è affidato ai Sindaci, alla ASL ed agli Ordini professionali. Questi ultimi talvolta con funzioni consultive altre volte con funzioni regolamentari.


Ed infatti come sostanzialmente già rilevato in sede amministrativa (T.A.R. Toscana n. 268), la legittimazione e l’interesse all’impugnazione del provvedimento di regolamentazione (o, meglio, di deregolamentazione) degli orari delle farmacie appare radicato in capo ai farmacisti in linea con l’esigenza fondamentale di “impostare un servizio farmaceutico efficiente e rispondente ai bisogni della collettività”.


Ove sorgano quindi disagi al funzionamento del servizio farmaceutico, sarà diritto/onere dei singoli farmacisti farsi portori di tale interesse ma chiaramente anche della popolazione (organizzata in comitati ad esempio comitati di quartiere)e certamente avrà un ruolo determinante l'amministrazione Comunale e la ASL di competenza.


Del resto, l’attualità e concretezza nell’interesse al buon funzionamento delle farmacie non appaiono certo escluse dal fatto che non si siano ancora verificati sostanziali disagi nell’erogazione del servizio farmaceutico o dal richiamo del potere/dovere del Comune di precedere rivedere criteri di organizzazione del servizio, ove dovessero verificarsi disservizi.


E' solo il caso si sottolineare che in tela tematica, condita per così dire di normativa nazionale e di normativa regionale, oltre che di provvedimenti amministrativi comunali, gioca un ruolo fondamentale la riforma del 2017.


Tale norma da un lato richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; dall'altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono più vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi. (

T.A.R. Campania, Napoli, n. 1125; Cons. Stato 2012).


La norma attribuisce inoltre direttamente a ciascun esercente, titolare di farmacia, la facoltà di programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità; e ciò senza il bisogno dell'intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi. (T.A.R. Toscana).


Nella successiva giurisprudenza si è poi definitivamente affermata la soluzione sopra richiamata, che attribuisce agli orari di apertura delle farmacie (regolamentate sulla base della specifica normativa oggi prevista dalla legislazione regionale) la funzione di una garanzia “minima” e cogente dei limiti temporali di apertura del servizio, lasciando libero il gestore della singola sede farmaceutica di osservare orari più ampi di quelli fissati dall’autorità comunale:

"conviene partire dalla norma principale che regola la materia, ossia il decreto legge n. 1/2012: "I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori".

Come già osservato dalla Giustizia Amministrativa (CdS 2014) la disposizione di legge nazionale chiarisce, senza possibilità di equivoci, che i provvedimenti delle autorità locali (Sindaci/ASL/Ordini Professionali) che stabiliscono turni e orari del servizio farmaceutico non hanno altra funzione, e non producono altro effetto, che quello di precisare gli obblighi che gravano sugli esercenti - ossia di programmare il "servizio minimo garantito" all'utenza - senza incidere sulla loro libertà di prolungare il servizio a proprio piacimento.




Conclusione, in tema di turni di Farmacia, ecco quindi che per poter inquadrare correttamente tutta la vicenda, una volta delineati i parametri minimi imposti dalla legge sull'intero territorio nazionale sarà necessario analizzare le fattispecie delineate nelle singole regioni, a volte integrate anche da delibere comunali.


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