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Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali

accedere agli atti concorsuali propri è un diritto sacrosanto, soprattutto per verificare l'iter seguito dalla Pubblica Amministrazione, vediamo cosa è possibile e cosa prevede il diritto di accesso ed i limiti in tema di privacy.


Abbiamo già parlato in altre occasioni dell'importanza dell'accesso agli atti concorsuali per i candidati che non abbiano superato le prove, in questa sede ci occupiamo di un discorso differente, ovvero l'accesso agli atti degli altri candidati, ove ad esempio siamo interessati a conoscere se la procedura del concorrente, ad esempio candidato al concorso farmacie e domani prossimo vicino di casa, che aprirà una nuova sede di farmacia, sia rispettosa dei parametri di legge.


accesso agli atti del nuovo farmacista vincitore di concorso, privacy, quando è possibile?

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Ecco quindi che viene in soccorso la normativa in particolare, l'accesso agli atti, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'accesso agli atti “indistinto” quindi un accesso non qualificato o che non individui gli atti che si richiedono.


La Pubblica Amministrazione diligentemente risponderà anche ad “accessi agli atti” non qualificati ma sarà molto semplice per l'eventuale avversario opporsi alla richiesta, e quindi negare l'accesso.


Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali
Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali


L'accesso gli atti potrà quindi essere operato nella forma della legge 241 del 1990 al fine di ottenere atti e documenti che riguardano l'interessato direttamente, stiamo quindi parlando degli atti propri del concorso e degli atti direttamente afferenti la propria posizione, oppure accesso agli atti civico, quello avanzato ai sensi del d.lgs 33 del 2013 riguardante tutti gli atti della pubblica amministrazione soggetti a pubblicazione o altri atti nella propria veste “civica” quindi con funzione di controllo e apprendimento del corretto iter procedurale.

In tema di Farmacisti, privacy ed accesso ai dati concorsuali

E' solo il caso di precisare che


«L’accesso civico generalizzato si delinea come […] autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)».

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La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, infatti, che


«Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).


Ecco quindi che si potrà avere un accesso civico, e non piu' semplicemente agli atti, per conoscere gli atti delle procedure concorsuali, o gli atti degli iter amministrativi, ove cioì tuttavia non sia motivatamente denegato dopo istruttoria dell'Ente, che attenzione, dovrà sentire il contro-interessato- avversario.

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In caso di diniego infatti sarà possibile rivolgersi al TAR o piu' semplicemente al difensore civico al fine di chiedere un riesame del diniego o della mancata risposta.


La conoscenza degli atti amministrativi è infatti il primo passo per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, nonché l'unico modo per poter valutare l'avvio di una pratica legale.



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