
Il decetramento della farmacie ed il calo demografico
- Avv Aldo Lucarelli
- 2 ott
- Tempo di lettura: 4 min
Con la sentenza 7707/2025 il Consiglio di Stato torna sul tema del "decentramento" delle farmacie previsto dall'articolo 5 della legge 362 del 1991.
In tema di decentramento è opportuno distinguere il decentramento previsto in sede di revisione della pianta organica quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana e anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti,
Ed il decentramento su istanza di parte per zone di nuovo insediamento: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione …”.
Entrambe le formulazioni sono previste dall'art. 5 della legge 362 del 1991, diverso però è il procedimento, in quanto nel primo il primo caso è previsto in sede di revisione (biennale) della pianta organica per mutamenti della distribuzione della popolazione, il secondo invece su istanza del titolare della sede è rivolto a coprire zone di nuovo insediamento.

Emerge pertanto da tali previsioni normative che i presupposti per il decentramento delle farmacie consistono nell'insorgenza di nuovi insediamenti abitativi, a seguito dell'incremento della popolazione o della migrazione da una zona all'altra (ad esempio dal centro a zone residenziali), mentre l'interesse pubblico perseguito è quello ad una diversa e migliore organizzazione dell'assistenza farmaceutica, a numero immutato di farmacie in rapporto alla popolazione.
Come sopra esposto, la citata previsione di cui all’art. 5 comma 2 l. n. 362/91 subordina il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “nuovo insediamento abitativo”.
Onere del titolare di farmacia per sostenere una istanza di insediamento svincolato dalla revisione della pianta organica è quindi quello di provare la sussistenza di alcun “nuovo insediamento abitativo”, che solo giustifica il chiesto decentramento farmaceutico.
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Il decentramento è quindi un atto di programmazione di geografica farmaceutica, relativo alla presenza sul territorio delle farmacie ammissibile sia in sede di revisione della pianta organica per mutamento nella distribuzione della popolazione anche senza variazione del numero di abitanti con lo scopo di garantire una ottimale distribuzione farmaceutica, oppure su istanza del singolo farmacista, quindi svincolato dalla revisione, e diretto a coprire una zona di "nuovo insediamento" (da provare però con dati alla mano si veda CdS 7707/25 e), rimanendo immutato il numero di farmacie in relazione alla popolazione.
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Decentramento su istanza di parte e calo demografico, una relazione "indifferente"
Usiamo le parole del Consiglio di Stato per evidenziare che in tema di decentramento farmaceutico, il calo demografico non svolge un ruolo significativo, almeno per quanto attiene al decentramento su istanza di parte.
Si legge nella sentenza 7707/2025 del Consiglio di Stato
"La pretesa delle ricorrenti di vedere esaminata la loro domanda di trasferimento a prescindere da una revisione della pianta organica appare priva di supporto normativo. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 5, l. n. 362/1991 subordina infatti il decentramento della farmacia all’istituzione di una zona di “nuovo insediamento abitativo”, e tanto non risulta essere avvenuto nel caso di specie. Entrambe le richieste di decentramento avanzate dalle ricorrenti vengono giustificate non con tale circostanza, ma con il presunto calo della popolazione residente nella zona ove la farmacia è attualmente collocata e che comporterebbe un’elevata concentrazione di farmacie rispetto alle reali esigenze della popolazione. Tale conclusione non è conforme ai dati realistici, come si vedrà in seguito, ma ciò che rileva ai fini del decidere è che né l’una né l’altra delle istanze proposte dalle ricorrenti all’Amministrazione evidenziano l’insorgere di un nuovo insediamento abitativo nel comune che, solo, potrebbe giustificare il decentramento della loro farmacia...
La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia 2 ottobre 2019, n. 876, non è conferente al caso di specie. Tale pronuncia invero afferma il principio secondo cui la disciplina del trasferimento delle farmacie non contiene alcun richiamo ad atti prodromici di programmazione, ma tanto statuisce in riferimento al caso concretamente trattato ove era inesistente un piano generale di localizzazione delle farmacie. Nella fattispecie in esame invece il piano esiste e la domanda delle ricorrenti non è collegata con la necessità di fornire il servizio farmaceutico in una zona di nuovo insediamento abitativo, ma unicamente ad una asserita insufficienza dello stesso in una zona già esistente: ciò semmai determina la necessità di una rivisitazione complessiva della pianificazione del servizio del territorio comunale, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione che vi ha provveduto con la deliberazione giuntale"
E' solo il caso di evidenziare infatti che ove mutasse il rapporto tra abitanti e sedi di farmacie aperte, si assisterebbe all'astratta possibilità di prevedere nuove farmacie dopo la revisione della pianta organica in fase di indizione di nuovo concorso ordinario.
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Avv. Aldo Lucarelli
















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