Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare
- Avv Aldo Lucarelli
- 1 giorno fa
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In questo post affrontiamo il riparto di responsabilità tra il Direttore di Farmacia ed il titolare dell’azienda Farmacia quale impresa che può essere un privato così come spesso accade una società.
In caso di ingiunzione di sanzione per l’assunzione di personale in Farmacia chi é il responsabile?
nel nostro caso il contratto di lavoro del direttore della farmacia è stipulato con la società Srl quale titolare dell’esercizio farmaceutico.
Il datore di lavoro è la società che può anche essere una società farmacia comunale. Nel caso che vedremo, relativo alla responsabilità ex art. 32 del RD 1706/1938 in tema di assunzioni la responsabilità per i motivi che sono di seguito affrontati ricade sulla titolare della farmacia, la società, mentre ove le attività poste in essere ricadano non nell'alveo della farmacia come azienda ma come presidio di dispensazione farmaci, prevarrà la responsabilità del direttore della farmacia.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 32 del R.D. 30 settembre 1938 n.1706, come sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, “Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale [oggi azienda sanitaria] il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso.
Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale”.
La disposizione richiamata è chiara nell’individuare il titolare dell’esercizio farmaceutico il soggetto tenuto alle comunicazioni relative alle assunzioni degli addetti all’esercizio stesso.
Il direttore della farmacia non è il titolare dell’esercizio stesso, ma un mero dipendente, seppure con funzioni di responsabilità – nella gestione dell’esercizio e, in generale, del servizio connesso, come meglio si dirà infra – quale è il direttore.
Nel caso di specie il titolare dell’esercizio farmaceutico è la società s.r.l. e non già la direttrice della farmacia.
Il legislatore ha dunque previsto una duplicità di figure, quella del titolare dell’esercizio farmaceutico (che può essere anche una società) e quello del direttore della farmacia, necessariamente una persona fisica.
Certamente ben può verificarsi che il titolare dell’esercizio sia un farmacista, ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, dovendosi trarre le necessarie conseguenze in punto di riparto di responsabilità tra la società comunale, titolare della farmacia, e la direttrice, odierna ricorrente, che ha con la società comunale un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. Sez. Lavoro 1° settembre 2023 n. 25590).
Va precisato che la responsabilità del direttore, che deve essere un farmacista, è connessa e funzionale all’esercizio del servizio che la farmacia è tenuta ad offrire, ovvero, in via principale, la dispensazione dei farmaci, esulando da tale responsabilità quanto invece connesso all’organizzazione e alla gestione della farmacia da un punto di vista imprenditoriale.
Deve rammentarsi che la giurisprudenza costituzionale inquadra l’attività di vendita al pubblico di farmaci al dettaglio nell'ambito dei servizi pubblici di natura economica dati in concessione (Corte Cost. n. 150 del 2011, 430 del 2007, 448 e 87 del 2006). Tale servizio costituisce un'attività economica, seppur disciplinata, vigilata, e soggetta a programmazione e pianificazione (cfr. L. n. 475/1968) (cfr. Ad. Plen. 14 aprile 2022 n. 5), in quanto, pur a fronte dell'indubbia natura commerciale dell'attività, vi è l’esigenza di tutelare il diritto alla salute dei cittadini, atteso che con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale le farmacie, pubbliche e private, sono state ritenute parte integrante del Servizio stesso, il quale, previo convenzionamento, se ne avvale per erogare l'assistenza farmaceutica alla popolazione.
Nell’ambito dell’attività di vendita al pubblico di farmaci è il titolare che gestisce il fabbisogno di personale e procede alle assunzioni degli addetti al servizio, con la logica conseguenza che non può che gravare sul titolare l’onere di effettuare le comunicazioni dei dati dei lavoratori, come previsto dall’art. 32 del R.D. n. 1706/1938.
L’ordinanza ingiunzione (emessa dalla Asp/Asl in sede ispettiva) laddove individua quale soggetto trasgressore la direttrice della farmacia non tiene conto dell’assetto dei rapporti e del riparto di responsabilità del titolare e del direttore.
un ricorso pertanto, in relazione alla predetta ordinanza è meritevole di accoglimento, dovendosi disporre l’annullamento dell’ordinanza (Tar Milano 3661/25)
Quindi l'ordinanza emessa dalla ASL/ASP ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 1706/1938 laddove individua quale soggetto trasgressore la direttrice della farmacia non tiene conto dell’assetto dei rapporti e del riparto di responsabilità del titolare e del direttore.

Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolare
Ove invece con un provvedimento l’ATS contestati al direttore di aver erogato un farmaco con ricetta scaduta, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 219/2006, la responsabilità non sarà addebitabile al titolare.
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 24 aprile 2006 n. 219, per quanto qui rileva, “1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute. 2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta». 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale…”.
Va ricordato che ai sensi dell’art. 7 della L. 8 novembre 1991, n. 362 la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
La previsione della specifica qualifica si spiega in ragione delle competenze necessarie alla gestione della farmacia quale presidio sociosanitario e centro di erogazione servizi sanitari. In particolare la vendita al pubblico di farmaci richiede il possesso della specifica professionalità in capo a tutti gli addetti all’esercizio. Il direttore poi è responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, con particolare riferimento all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia di somministrazione di farmaci.
Il direttore di farmacia ed il riparto di responsabilità con la società titolareIl direttore rappresenta la figura apicale della struttura organizzativa, inquadrato nella categoria “quadro” del CCNL del comparto Farmacie Municipalizzate, chiamato a svolgere “con ampia autonomia operativa, compiti implicanti funzioni di analoga importanza e di responsabilità” (cfr. art. 10 CCNL 2022-2024).
L’art. 24 del Codice deontologico del farmacista (approvato dal Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani in data 7 maggio 2018) prevede che il direttore sia responsabile dell’organizzazione complessiva della farmacia e debba curare, in particolare, che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari. “Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell’ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni”.
Considerato il ruolo proprio del direttore della farmacia, su questi incombe l’onere di verificare che l’erogazione dei farmaci avvenga in piena aderenza alla normativa di settore. Non si tratta, come è evidente, di adempimenti formali, ma di un’attività cui è sottesa, in ultima analisi, la tutela della salute dei cittadini.
Nella funzione affidata al direttore della farmacia– come qualunque soggetto apicale di una struttura organizzativa – è insito il potere di vigilanza sui collaboratori, al fine di garantire l’osservanza delle previsioni normative in questo delicato ambito.
La responsabilità della violazione dell’art. 89 del D.lgs. n. 219/2006 non può che ricadere sul direttore quale soggetto preposto da un lato all’osservanza delle disposizioni normative, dall’altro alla vigilanza dei collaboratori farmacisti.
Ma qualle è la sanzione?
Ai sensi dell’art. 148 comma 8 del D.lgs. n. 219/2006: “Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dall'articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni”.
Prima di chiudere una precisazione da evidenziare, ovvero che competente contro le ordinanze é il TAR.
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Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
















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