top of page

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione in Farmacia, la SRL con CdA.

Oggi ci occupiamo di un tema caldo, dopo l'arrivo della riforma 124 del 2017 che ha permesso l'ingresso del modello societario all'interno del mondo "individuale" della farmacia dapprima governato dalla sola persona fisica.


Oggi è possibile infatti che una società, ed in particolare una srl, gestisca una farmaciia. E' solo il caso di ricordare che il noto parere 69 del 2018 del Consiglio di Stato ha eletto la Srl ordinaria a categoria privilegiata della gestione della farmacia in forma societaria.


Ed è anche oggi possibile che una SRL detenga il 20% delle farmacie della regione, sempre secondo la normativa vigente.


E quindi, in caso di SRL che gestisca la farmacia, o le farmacie, come si organizza la gestione societaria?


Abbiamo già focalizzato l'attenzione della differenza tra la Direzione della Farmacia e l'amministrazione, oggi binomio spesso che NON si incontra sopratutto in quelle realtà ove il Titolare effettivo non gestisca in senso proprio la farmacia, che rimane quindi affidata ad un responsabile Direttore di sede, il quale sarà chiamato ad una presenza costante, incompatibile con contratti part time..


E quindi tornado alla gestione possiamo quindi dire che in tema societario la SRL che gestisce la farmacia potrà avere un Consiglio di Amministrazione, chiamato a dirigere il lato imprenditoriale dell'attività.


Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è infatti l’organo esecutivo della società a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall’assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell’attività di impresa. Il consiglio di amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella gestione del lato aziendale, avrà infatti la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di sviluppare il lato business dell'attività farmacia.


Il CdA è composto dai consiglieri ed è guidato dal suo presidente. La definizione del numero degli amministratori (art. 2383 Codice Civile), se non è stabilita dall’atto costitutivo, spetta all’assemblea che ne stabilisce anche la retribuzione. Gli amministratori restano in carica per tre anni. Salvo che l’atto costitutivo non stabilisca diversamente.



Ove il CdA lo reputi opportuno potrà essere nominato un amministratore delegato a determinate funzioni, per ovviare ad una gestione accentrate in un unico amministratore titolare, ma pur sempre focalizzata su un unico ruolo operativo.


Ma accanto alla gestione della farmacia, nella responsabilità del Direttore, gli amministratori, quali componenti del CdA avranno il compito di:

deliberare sulla intera gestione della società farmacia;
convocare l’assemblea;
curare la contabilità;
redigere il bilancio di esercizio;
rappresentano la società di fronte a terzi e in giudizio.

E poi c'è l'ipotesi del conflitto di interessi nella SRL...

Singole persone possono essere membri di consigli di amministrazione in più società, tuttavia “gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea” (art. 2390 cc).

Tuttavia l’articolo 2391 del Codice Civile stabilisce che l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e di ogni interesse diretto o indiretto in una determinata operazione della società.. il concetto chiave è che il potenziale conflitto di interessi deve essere quindi palesato!

Vediamo infine la questione inerente la la responsabilità degli amministratori, ovvero dei componenti del CdA.

Gli amministratori hanno l’obbligo di svolgere i propri compiti con la diligenza del mandatario (art. 2392) e sono responsabili solidalmente nei confronti della società per i danni provocati nell’inosservanza di tale dovere.


Conclusione, la gestione della Farmacia nella Srl con CdA:




Oggi la gestione della farmacia sotto la forma di una società ha un ruolo assoluto rispetto rispetto al passato ove titolarità e gestione si incontravano in una unica persona fisica.
Se da una parte la SRL unipersonale ha reso possibile una gestione societaria, ancora ancorata ad una unica persona, è pur sempre vero che il diritto societario ed i rapporti societari contaminano da vicino la gestione della farmacia, seppure nel Marzo 2022 il Consiglio di Stato nella recente Adunanza plenaria ha ribadito la possibile sussistenza delle incompatibilità delle legge 362 del 1991 articoli 7 ed 8, in capo alle società, alla luce dello Statuto adottato, che andrà comunicato volta per volta alla Regione competente.

Il Consiglio di Amministrazione nella SRL potrà essere il luogo di incontro di interessi differenti ed anche conflittuali nella gestione societaria della farmacia.












bottom of page