Il Turbamento di funzioni religiose durante la processione.. è reato!
- Avv Aldo Lucarelli
- 21 gen 2022
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 18 giu 2022
E' un reato turbare le funzioni religione.
Lo stabilisce l'articolo 405 del codice penale, secondo cui chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
La legge 24 febbraio 2006, n. 85 ha sostituito la precedente locuzione "del culto cattolico", così da unificare nella tutela apprestata da tale disposizione tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre.
Recentemente la Cassazione (20.01.2022) ha anche tenuto a precisare che in tema di delitti contro il sentimento religioso, integra il reato di “turbatio sacrorum”, di cui all’art. 405 cod. pen., la condotta di colui che interferisca con l’ordinato svolgimento di una processione religiosa alla presenza di un ministro del culto ordinando, in qualità di “capo vara”, ai portatori del fercolo soste ingiustificate del corteo dinanzi all’abitazione della famiglia di un capo-mafia.
La pronuncia segue i vari episodi registrati nel recente passo durante le feste patronali di alcuni paesi a forte infiltrazione mafiosa, con pratiche di "rispetto" nei confronti dei capi mafia.
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