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Impresa agricola e fallimento


L'impresa agricola al riparo dal fallimento, ma quando si è nell'ambito dell'impresa agricola?

Ai sensi dell’art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: le attività agricole cd. in senso proprio di “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali” di cui al comma 2; le attività agricole cd. connesse di cui al comma 3, ossia “le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”, per le quali si deve pertanto accertare in concreto se esse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall’attività agricola in senso proprio svolta dall’imprenditore stesso.


Impresa agricola e fallimento


Lla sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 c.c., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 1049/21 e 12215/2012);” “l'art. 2135 c.c., comma 3, nell'individuare quali attività connesse le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore.”;


Impresa agricola e fallimento

Le cooperative agricole

Ed inoltre, con specifico riguardo alle cooperative agricole, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”,


“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”, per cui in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, è qualificabile come imprenditore agricolo ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 228/2001, anche la cooperativa che svolga in via esclusiva le attività agricole cd. per connessione di cui all’art. 2135, comma 3, c.c., purchè con l’apporto prevalente dei soci o con la destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico .



Impresa agricola e fallimento
Impresa agricola e fallimento


Impresa agricola e fallimento


In definitiva quando si tratti di società cooperativa fra imprenditori agricoli, in definitiva, l'accertamento di merito della fallibilità deve procedere alla verifica:

a) della forma sociale e della qualità dei soci;

b) dello svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società, ai sensi dell'art. 2135 c.c., comma 3;

c) dell'apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 2, comma 2.”; Cass. Civ. 831/2018



Avv. Aldo Lucarelli

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