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La revisione delle piante organiche in pendenza di ricorsi e concorsi


Ci viene posto un quesito in tema di revisione della pianta organica e di comportamento del Comune che, una volta ricevuta l'istanza o addirittura l'impugnazione di un atto, modifichi in corso di controversia la pianta organica esistente in pendenza del procedimento amministrativo o addirittura - come accaduto in pendenza della procedura di assegnazione.


Ma è possibile che un Comuni modifichi la pianta organica in pendenza di procedure amministrative collegate?

Cosa accade in caso di pluralità di piante organiche succedutesi nel tempo?

Per rispondere a tali domande è opportuno soffermarsi su quella che è la differenza tra atto confermativo e atto meramente confermativo nella giustizia amministrativa.


Ed infatti ogni qual volta l'atto - in questo caso l'atto di revisione della pianta organica da effettuare ogni due anni - abbia un valore confermativo questo atto avrà valenza autonoma e quindi dovrà essere impugnato dall'interessato farmacista che si ritenga leso dalla revisione.


E cio' - attenzione - a prescindere se il contenuto dell'atto sia il medesimo dell'atto che è stato sostituito, in quanto l'atto confermativo ha un contenuto autonomo sulla base della istruttoria e delle motivazioni adottate.


Ecco quindi che una pianta organica successiva cha appaia identica alla precedente in realtà costituisce nuova pianta organica.

Come insegna consolidata giurisprudenza “Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e quindi autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece, l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione” (cfr. TAR Milano, sez. II, 9 maggio 2022 n. 1058)


La revisione delle piante organiche in pendenza di ricorsi e concorsi
La revisione delle piante organiche in pendenza di ricorsi e concorsi

revisione delle piante organiche ricorsi e concorsi


Ed in particolare in tema di successione di una pluralità di atti di revisione della pianta organica delle farmacie comunali, si richiama la non recente ma sempre valida giurisprudenza amministrativa, perfettamente applicabile alla fattispecie, secondo cui

Con la logica conseguenza che


È improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, qualora non siano stati tempestivamente impugnati i provvedimenti di revisione successivi, poiché l'annullamento giurisdizionale di una pianta organica non comporta affatto la caducazione di quelle successive, le quali, anche quando non dispongano alcuna variazione rispetto al precedente assetto delle farmacie, non costituiscono provvedimenti meramente confermativi, ciascuna rilevando per diversi ed autonomi presupposti”. CdS 6108/2000.


Prima di chiudere segnaliamo che in tema di revisione delle piante organiche in pendenza di assegnazioni di sedi a concorso il Consiglio di Stato nell'ultimo revirement ha ammesso la legittimità di tali "modifiche" in corso di autorizzazione in quanto sganciate dal Concorso. Sul punto si segnala l'ultima pronuncia sul tema, Tar Sicilia 918/2024 che ha recepito l'orientamento innovativo del CdS 6343 secondo cui “la tesi di parte ricorrente – secondo la quale l’indizione della procedura selettiva paralizzerebbe le riperimetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della procedura di assegnazione –

condurrebbe ad esiti contrastanti con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, della l.

n. 475/1968, che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie

spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente

pubblicate dall’ISTAT, oltre che palesemente aberranti, rischiando di dar luogo a

notevoli ritardi nell’espletamento delle procedure” (Cons. Stato Sez. III 28/6/2023,

n. 6343).




Avv. Aldo Lucarelli

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