Le revisioni a cascata della pianta organica farmacie
- Avv Aldo Lucarelli
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Accade sovente che i Comuni pongano in essere revisioni a cascata della pianta organica delle farmacie per mezzo di più delibere di giunta comunale che si susseguono quindi nel tempo.
A volte invece la revisione della pianta organica é solo “cartacea” confermativa non innovando il precedente assetto.
Ma quale é il criterio per comprendere quale sia l’atto da impugnare nel caso in cui un farmacista già titolare di sede si senta violato da un atto di revisione della pianificazione territoriale?
Dell’argomento ci siamo già occupati numerose volte, cosicché é stato messo l’accento sulla differenza tra revisione effettiva della pianta organica e revisione confermativa della pianta organica, tale seconda fattispecie comprende quegli atti che sono meramente confermativi della pianta organica esistente e quindi rappresentano una riedizione del potere senza una istruttoria.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, in taluni precedenti, che nel caso di giudizi aventi a oggetto l’istituzione e/o la perimetrazione di nuove sedi farmaceutiche nel territorio comunale, che siano oggetto di contestazione da parte dei titolari di farmacie già esistenti, in caso di sopravvenienza di nuovi provvedimenti di revisione della pianta organica, che siano espressione di una rinnovata istruttoria regionale, la loro mancata impugnazione determina l’improcedibilità dell’impugnazione originaria senza riguardo del fatto che i nuovi provvedimenti possano essere in tutto o in parte coincidenti con quelli precedenti quanto a perimetrazione delle zone (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016; id., 17 giugno 2019, n. 4083; id., sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 839).
Il criterio quindi é quello della rinnovata istruttoria da parte dell’ente

Nei suddetti precedenti giurisprudenziali, infatti, la nuova pianificazione era stata preceduta da un’istruttoria completa che aveva riesaminato in toto la precedente pianificazione: il nuovo atto, essendo frutto di una rinnovata istruttoria, aveva assunto natura di atto di conferma in senso proprio, con la conseguenza che sussisteva per l’interessato la necessità della sua impugnazione essendo stato ormai superato il vecchio provvedimento di pianificazione.
Sussiste quindi atto di conferma quando vi é una rinnovata istruttoria
In altri casi, invece, la nuova pianta organica aveva modificato la perimetrazione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche, incidendo, in modo lesivo, sulla posizione giuridica dell’interessato, con la conseguenza che, ormai era venuto meno l’interesse all’annullamento della precedente pianificazione delle sedi farmaceutiche, ormai superata da una nuova e differente programmazione.
É il caso di successione di nuove piante organiche al posto delle precedenti. In tali casi oltre alla nuova istruttoria sussiste anche un atto del tutto nuovo rispetto al precedente
La fattispecie in esame, oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n3872/25 invece, non rientra in nessuna delle suddette due categorie, in quanto:
- le successive deliberazioni relative alla pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune ivi compresa quella che prevede l’istituzione della sede farmaceutica, non hanno minimamente inciso sull’oggetto della deliberazione del Consiglio comunale oggetto di impugnativa tali sedi, essendo collocate al di fuori del centro urbano.. non hanno risentito di tale nuova pianificazione e neanche dell’istituzione della nuova sede farmaceutica che ha inciso esclusivamente sulla perimetrazione della zona relativa alla sede farmaceutica xxx.
- dagli atti di causa non risulta l’esecuzione di una nuova e approfondita istruttoria da parte dell’Amministrazione competente che abbia riesaminato in modo completo la precedente pianificazione comunale delle sedi farmaceutiche, come nei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati, tanto da potersi configurare, in caso di conferma della precedente programmazione, la natura di atto di conferma in senso proprio e non di atto meramente confermativo della deliberazione assunta (Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2023, n. 5016; id., 17 giugno 2019, n. 4083).
In mancanza quindi di tali elementi non vi é un quid nuovo tale da configurare né una revisione né una conferma della presente trattandosi di “mera conferma”.
La sussistenza di atti di mera conferma rientra nel novero degli atti “meramente confermativi” proprio per l’assenza di una decisione sulla revisione e di una istruttoria.
- Ne deriva che l’omessa impugnazione dei successivi atti di pianificazione, riconducibili per al novero di atti meramente confermativi, non può comportare la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’appello e al ricorso di primo grado. CdS 3872/2025
Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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