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Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti

Cosa accade alle Associazioni di candidati farmacisti in caso di recesso di uno degli associati?

È possibile per un candidato ritirare la propria candidatura al concorso dopo anni?

I colleghi farmacisti associati possono recriminare il comportamento all'associazione che si sottrae alla associazione prima della assegnazione?

Attenzione alla responsabilità ad L, vediamo cos'è, se hai fretta arriva alla conclusione.

Cerchiamo di rispondere e di fare il punto della normativa.


Dobbiamo precisare che l'associazione è un ente caratterizzato dall'organizzazione di più persone al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro.


Quindi si potrà parlare di associazione ove vi sia stata una forma di costituzione che sarebbe rinvenibile nel Bando di concorso.


Ma una cosa è la "gestione associata" a cui ambiscono i candidati vincitori, altro è invece la costituzione di una vera e propria associazione con vincolo e statuto.


Ecco quindi che per usare le parole del Consiglio di Stato


i candidati non assegnatari sono liberi da vincoli verso la pubblicazione amministrazione almeno fino al momento in cui non si realizzi l'effettiva assegnazione nei loro confronti a seguito dei successivi interpelli.


Ecco quindi che nella finestra temporale tra la partecipazione e l'assegnazione, magari distanti anni e diversi interpelli, il candidato


- durante tale finestra di tempo -


non sarebbe vincolato al rispetto dei requisiti del bando perché non vi sarebbe alcun rapporto pendente con la pubblica amministrazione.


Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti


Tali requisiti quindi torneranno stringenti quando la selezione quindi il nuovo interpello individui quei candidati come vincitori assegnatari.


Sul punto può anche interessare:



Altro punto sarà quello dei rapporti interni tra candidati associati, i quali dovranno informare preventivamente i propri colleghi in caso si volessero tirare indietro dalla propria originaria scelta.


Una mancata informazione preventiva potrebbe essere fonte di responsabilità contrattuale e nel peggiore dei casi di una causa risarcitoria,


fermo restando però che non può sussistere un vincolo inscindibile tra candidati per gestione associata nè il Bando ha previsto modi di uscita dalla domanda collegiale, eccetto il caso di riduzione del punteggio dell'evento morte.


Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti


Quindi?


L'assoluzione di farmacisti come Associazione Temporanea o come accordo associativo contrattuale?

Ove si ritenga che l'associazione dei candidati sia una forma di contratto associativo che come causa contrattuale abbia la somma dei punteggi per l'ottenimento della sede farmacia


si potrà ipotizzare un risoluzione per eccessiva onerosità, ove la giusta causa sia proprio la lungaggine della procedura concorsuale.


Nel silenzio del bando sia la tesi del raggruppamento temporaneo orizzontale (farmacisti) previsto nel codice degli appalti (art 48 d.lgs 50/2016) che di un contratto associativo soggetto alla risoluzione possono trovare sostenitori.


Tale silenzio tuttavia potrebbe essere inteso nel senso di una piena libertà degli associati di liberarsi prima dell'ottenimento dell'effettivo vincolo pubblico dato dall'autorizzazione all'apertura della farmacia.


Prima di chiudere va segnalato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di Raggruppamento Temporaneo di imprese e recesso di una di esse ne ha precisato nella ammissibilità (art 48 comma 19 d.lgs 50/2016)...


Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti
Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti

Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti


Tuttavia, parte della giurisprudenza, muovendo dai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, ha, in più occasioni, affermato che in materia di gare pubbliche



il divieto di modificazione della compagine delle associazioni temporanee di imprese o dei consorzi

nella fase procedurale, corrente tra la presentazione

delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, è finalizzato a

impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. o al

Consorzio, e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a

condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei

requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione

dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. venuto

meno per effetto dell’operazione riduttiva (Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2015,n. 169).


Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti

Ancora di recente si è affermato che dall’esclusione di una delle imprese raggruppate, determinata dalla sottoposizione ad una procedura concorsuale,non debba necessariamente derivare l’esclusione dalla gara dell’intero raggruppamento, allorquando il venir meno della singola impresa determini una mera sottrazione, senza sostituzione da parte di da altro operatore, di modo che l’operazione non sia finalizzata ad eludere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti e sempre che i residui membri del raggruppamento risultino da soli in possesso della totalità dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dell’appalto (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1379).


Salvo l'eventuale danno subito dai colleghi, danno ipotetico e da valutare.


Sperando di aver dato utili spunti vi invitiamo a leggere il blog in diritto farmaceutico in questo link

Lo scioglimento dell'associazione di farmacisti

Ecco quindi che la tesi della responsabilità ad L (elle) è una forma di rapporto che divide i rapporti verticali con la Regione/pubblica amministrazione, da quelli orizzontali, tra parti private. Per dirla con il codice degli appalti,raggruppamento orizzontale!


Mentre la responsabilità verticale sorgerà solo con l'assegnazione e quindi l'autorizzazione della sede, la responsabilità orizzontale verso i colleghi farmacisti "sarebbe" già sorta sin dalla nascita del rapporto associativo con la domanda al bando di concorso.






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