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Sequestro penale, responsabilità tributaria e quote societarie


Affrontiamo un tema spinoso e complesso su richiesta di un nostro lettore.


In caso di procedure fallimentari è legittimo il sequestro penale delle quote societarie?
Il sequestro delle quote è subordinato al concordato fallimentare o ad una procedura fallimentare?
E' possibile revocare un trust di quote societarie ed essere soggetti a sequestro delle stesse?

Per rispondere a tali domande affrontiamo un tema recentemente sviluppato dalla Corte di Cassazione n. 40797 del 2023 in tema di reati tributari e sequestro penale-



La prima decisione di rilievo è rappresentata dalla sentenza Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, con cui le Sezioni Unite affermarono il principio di diritto per cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale...



Sequestro penale, responsabilità tributaria e quote societarie
Sequestro penale, responsabilità tributaria e quote societarie

Sequestro penale, responsabilità tributaria e quote societarie


A distanza di circa un decennio, il tema - sebbene con riferimento alla disciplina peculiare dettata dal D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231 con riguardo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti - venne incidentalmente affrontato anche dalla sentenza Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, Uniland, Rv. 263685, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in


tema di responsabilità da reato degli enti, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita..

Ultima pronuncia in ordine cronologico è la sentenza Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, che, discostandosi dal principio espresso dalla precedente sentenza ebbe a riconoscere,


nel caso di sequestro preventivo disposto prima del fallimento.. la legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, precisando che la legittimazione del curatore, discendente dalla titolarità del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima della dichiarazione di fallimento...


Ma osserva la Cassazione a Sezioni Unite 2023 che "I beni del fallito, dunque, sebbene acquisiti alla procedura concorsuale, non possono qualificarsi, per quanto appena precisato, come "beni appartenenti a persona estranea al reato" sicché il curatore fallimentare diviene mero gestore - detentore dei beni dell'imprenditore."


Sequestro penale, responsabilità tributaria e quote societarie


Sul piano patrimoniale, alla sentenza dichiarativa del fallimento consegue che il fallito è privato dalla data di essa "dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento" (art. 42, comma 1, L. Fall.: cosiddetto "spossessamento del fallito").


La soluzione indicata è del resto comune a quella cui perviene anche la giurisprudenza tributaria di legittimità, secondo cui "il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 L. Fall., il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati" (Sez. 1 civ., n. 24326 del 03/11/2020, Rv. 659654 - 01).


Sequestro penale, responsabilità tributaria e quote societarie


Anche in tal sede, infatti, si è evidenziato..che l'unico limite alla confiscabilità è rappresentato dalla "appartenenza" del bene a persona estranea al reato.

Si è poi condivisibilmente aggiunto che se, in materia di reati tributari, il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale ed il legislatore ha attribuito solo al pagamento del tributo un effetto ostativo rispetto alla confisca ed al sequestro preventivo, valorizzando un'idea di confisca quale misura sussidiaria e post-riparatoria (cfr., art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000), la conseguenza che si deve trarre - anche per tal via - è quella della prevalenza assoluta delle esigenze recuperatorie del profitto stesso: non e', infatti, in questione il mero pagamento di un debito tributario (che segue le regole previste dalla legge fallimentare e dal codice della crisi d'impresa), ma l'assicurazione alla mano pubblica del profitto del reato (rispetto al quale detto debito costituisce solo il parametro di quantificazione), ciò che ne preclude l'assimilabilità ai beni suscettibili di distribuzione tra i creditori

resta irrilevante che il sequestro sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento

oppure dopo l'azione revocatoria dell'atto pubblico di costituzione del trust sulle quote societarie.


Sequestro penale, responsabilità tributaria e quote societarie, in conclusione:

L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari


Pertanto la risposta ai quesiti non può che essere affermativa, con la precisazione che il sequestro delle quote NON è subordinato alle procedure fallimentari

Avv. Adlo Lucarelli

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