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Società: Cessione di azienda e Bancarotta, elementi collegati dagli eventi.


Ci è stato chiesto se possa rispondere del reato di bancarotta fraudolenta l'imprenditore poi dichiarato fallito di una società che abbia precedentemente ceduto il proprio ramo d'azienda, e se l'affitto del ramo di azienda possa essere parificato alla cessione per quanto concerne la responsabilità.


In particolare nel quesito la cessione del ramo d'azienda era stata effettuata per rispondere ad esigenze del mercato e per monetizzare un complesso di beni ancora capace di redditività economica.


Per rispondere al quesito è opportuno richiamare il consolidato orientamento

della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «integra il reato di bancarotta

fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda

non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire

contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società»


L'elemento dirimente quindi per valutare la responsabilità, non è la cessione del ramo di azienda in sé considerato ma il riflesso che tale condotta comporta a carico dell'impresa cedente.


La cassazione penale nella pronuncia 16989 del 2014 ha avuto modo di precisare che la bancarotta sussiste ove dalla cessione del ramo di azienda derivi l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale della società cedente.

Più in generale, del tutto costante è l'affermazione della Cassazione secondo cui l'alienazione di cespiti della fallita - espressione questa alla quale può ricondursi anche il contratto di affitto - integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito «il pagamento del prezzo pattuito ovvero, come nel caso di specie, la prestazione pattuita.

Ecco quindi che la cessione del ramo di azienda è parificato all'affitto dell'azienda, ove ai fini degli effetti anche l'affitto, per le modalità in cui è stipulato non garantisca il ripiano dei debiti da parte della società che concede in affitto il proprio ramo.


Dunque, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di

azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, mentre

non assume rilievo, al riguardo la responsabilità dell'acquirente per i debiti aziendali pregressi, in quanto per detti debiti sussiste una normativa ad hoc, stante una co- responsabilità ove detti debiti risultino dai libri sociali, così come previsto dall'art. 2560 cc,

senza che tale aspetto possa riguardare la distrazione già compiuta da parte della società alienante.









La cessione del ramo di azienda e bancarotta.

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