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SuperBonus il finto condominio non ne ha diritto!

Questa la sintesi a cui è giunta la commissione tributaria 2023 una delle prime sul tema che con la pronuncia in esame ha confermato la revoca dei benefici stante la non effettività del condominio costituito al solo scopo di eludere la legge.


Per ottenere il beneficio del super bonus quindi il condominio deve essere reale.


Nella vicenda in esame la società SRL, era la effettiva acquirente e proprietaria dell'immobile, immobile poi intestato ad altri soggetti, esclusivamente al fine di costituire un formale ma fasullo condominio e quindi, in ultima analisi, costituire un escamotage per aggirare il divieto, previsto dalla legge agevolativa, di riconoscere il beneficio all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell'immobile e sua successiva ristrutturazione.


L'acquisto diretto da parte della Srl non avrebbe permesso l'accesso al superbonus.

Da quanto dettagliatamente indicato dall'Ufficio finanziario risulta inequivocabilmente che l'impresa acquirente ed appaltatrice dei lavori, con le varie cessioni e compravendite ha avuto il solo scopo di simulare la costituzione di un condominio in modo da poter accedere non solo al "superbonus 110%" ma, utilizzando la modalità di cessione del credito, realizzare la completa ristrutturazione di un immobile, acquistato in stato fatiscente ed inagibile, a totale spese dello Stato.


Appare di solare evidenza che il legislatore ha concesso il beneficio fiscale in questione ai condomini ma sul presupposto della loro reale esistenza e che quindi fossero esistenti, al momento dell'accesso al beneficio, parti comuni, impianti comuni, che lo stesso fosse utilizzato almeno da una parte dei condomini e che quindi fosse agibile;


Correttamente l'Ufficio precisa che l'accesso al beneficio potrebbe essere fruibile anche da parte di soggetti titolari di reddito di impresa, ma solo nel caso che tali soggetti siano anche condomini e siano chiamati a partecipare alla ripartizione delle spese riguardanti le parti comuni.


Nel caso che ci occupa appare, al contrario, riscontrabile un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto.

Ecco poi il concetto di elusione fiscale.


Come noto, il fenomeno dell'elusione fiscale per abuso del diritto è un concetto elaborato dalla giurisprudenza e che ha trovato poi riconoscimento nell'art. 10/bis dello Statuto del contribuente, il quale, al I comma, recita:"



"Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.


Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.


Il comma 2° poi specifica: "Ai fini del comma 1 si considerano:


a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.


Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario".


Come è evidente dal tenore letterale della norma, l'abuso del diritto è configurabile ogni qualvolta il contribuente ricorre ad una condotta tortuosa, ponendo in essere atti negoziali non lineari, anche tra loro correlati, che legittimano lo stesso all'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti, i quali vengono ottenuti in contrasto con la finalità della norma e con i principi dell'ordinamento tributario, cercando dunque di aggirare le stesse.


Superbonus ed Elusione fiscale.


Proprio per evitare aggiramenti della normativa agevolativa il legislatore con la modifica dell'art. 122/bis del D.L. 34/2020 (in vigore dal 1.1.2022) ha autorizzato l'Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli preventivi sulla cessione dei crediti fiscali sulla base dei dati risultanti dalle banche dati della Amministrazione.


Davanti alle evidenti anomalie riscontrate appaiono del tutto condivisibili e legittimi i provvedimenti di sospensione e di conferma della sospensione emessi dall'Ufficio nei confronti della comunicazione di cessione del credito formulata dal ricorrente condominio.


Conclusione:

gli accertamenti in tema di superbonus non si fermano alla correttezza formale apparente delle operazioni ma affondano le radici nelle condotte sostanziali al fine di evitare l'elusione fiscale.

Prima di chiudere la disamina sul superbonus una precisazione sulla competenza della Commissione Tributaria.


Ed infaffi la Corte Triestina ha precisato in tema di super bonus che:


la Corte ritiene la propria giurisdizione poiché, sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ciò nonostante la possibilità di cessione del credito -impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria - si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del beneficio fiscale.






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