Concorsi: Scorrimento graduatoria o Stabilizzazione? quali limiti per il Comune
- Avv Aldo Lucarelli
- 9 mag
- Tempo di lettura: 5 min
Affrontiamo la spinosa tematica piu' volte sollecitata dai lettori in tema di scorrimento delle graduatorie vigenti presso gli Enti pubblici - Comuni - Regioni - a fronte di riedizioni di potere amministrativo volte invece a non attingere dalle graduatorie.
Cosa possono fare i candidati in posizione utile in graduatoria quando l'Ente non attinge dalla pur vigente e valida graduatoria?
Quale è il limite del potere del Comune nella scelta tra attingere alla graduatoria vigente o procedere diversamente nel reperimento del personale?
E' possibile contestare la scelta dell’amministrazione comunale di procedere alla stabilizzazione di un’unità di personale ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.l. n. 44/2023 convertito dalla legge n. 74/2023 a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora valida ed efficace per il medesimo profilo?
Partiamo dal dato normativo, ai sensi della legge richiamata: “Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione”).
Il primo punto da affrontare è la possibilità in tali casi di procedere con il "ricorso collettivo". Tar Napoli 3661/2025.
e ciò in quanto: L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023-2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente.

Sul punto leggi pure:
Graduatoria vigente e le scelte differenti del Comune
Com’è noto l’amministrazione deve motivare in presenza di una graduatoria valida ed efficace (circostanza, questa incontestata da parte della difesa comunale) la scelta di coprire i posti a tempo indeterminato in maniera diversa (indizione di un nuovo concorso o, come in questo caso procedura, di stabilizzazione). Tar Napoli 3661/25
In particolare, in tema di Concorsi e di Scorrimento della graduatoria o di stabilizzazione soggiunge sul tema il Tar Napoli n. 1278/2023 ha ricordato che <<rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempreché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso.
In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza.
In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento:
- dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso;
- tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407)>>.
Più specificamente, con riferimento alla stabilizzazione è stato ricordato (cfr. Consiglio di Stato n. 5864/2018) che <<…l’esigenza di stabilizzare precedenti rapporti di lavoro “precari” non esime l’amministrazione dall’obbligo di “valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti”. In ogni caso, la scelta di eventualmente anteporre la stabilizzazione alla regola generale dello scorrimento deve essere adeguatamente motivata…>>.
Tornando al caso che occupa è necessario che l'Ente esterni chiaramente quali siano ragioni per le quali pur in presenza di una graduatoria valida ed efficace per il medesimo profilo professionale richiesto si decida di optare per un'altra soluzione in tale caso pregiudizievole per i candidati posti in posizione idonea.
Non può certo rappresentare una motivazione idonea l’aver fatto riferimento alla <<valorizzazione [del]l’esperienza acquisita dai dipendenti assunti a tempo determinato negli anni precedenti>>; In altri termini, risulta insufficiente e generico il riferimento all’esperienza pregressa soprattutto quando non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l’opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente.(Tar Napoli 3661/25).
Per completezza si conclude evidenziando la giurisdizione del Tar in quanto la contestazione non riguarda l’assunzione a tempo indeterminato del soggetto da stabilizzare bensì la scelta a monte, effettuata in sede di pianificazione, di non utilizzare la graduatoria esistente per coprire il fabbisogno di personale.
avv. Aldo Lucarelli
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