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Concorso Farmacie, premorienza ed eredità... cosa accade?

Analizziamo un caso, inizialmente poco frequente, ma oggi non inusuale a distanza di 10 anni dal d.l. 1/2012 che ha indetto il Concorso Straordinario Farmacie, ovvero,


Cosa accade in caso di decesso di uno degli associati durante il concorso straordinario farmacie?


Vogliamo anticipare la risposta, dipenderà dal caso in cui vi sia stata l'assegnazione e l'apertura della nuova sede, dal caso, assai non infrequente in cui il decesso avvenga nelle more della graduatoria.

Cosicché si avrà una conservazione della sede, ed un subentro dell'erede, ove l'assegnazione sia stata adempiuta e l'autorizzazione ottenuta con la sede aperta, mentre aimé vi sarà la decurtazione del punteggio dell'associazione, con retrocessione della posizione nella graduatoria ove vi si trovi ancora in fase di assegnazione. (Sul punto sono concordi sia il TAR Toscana che il TAR Lazio).


In tale secondo caso infatti, la mancata assegnazione o l'assegnazione in corso di apertura, comporta il venir meno della situazione di diritto che consenta un mantenimento della sede, in ossequio ad una interpretazione sfavorevole dell'art. 11 co. 7 del D.L. 1/2012.


Quindi la mancata apertura della sede, perché ancora in corso di perfezionamento, comporterà la possibilità per l'ente Regionale di rivalutare il punteggio, che lo ricordiamo, è la somma aritmetica dei titoli dei canditati.


Ma l'erede del co-assegnatario vanta qualche diritto?


Anche tale domanda troverà la sua risposta dalla fase in cui si trova la procedura concorsuale,

e quindi avremo un diritto legittimo, concretizzato in posizione soggettiva piena ove, la farmacia sia stata assegnata ed aperta, e magari gestita in forma di SRL, con tutto cio' che attiene alla successione della quota,

INVECE,

vi sarà una assenza di tutela ove l'associazione veda la scomparsa dell'associato nella fase ancora in itinere concorsuale, prima del rilascio dell'autorizzazione, allorquando nessuna posizione potrà essere reclamata dall'erede del defunto associato.

premorienza associato, cosa accade, vediamolo con l'avvocato Aldo Lucarelli
Concorso Farmacie

Il concorso straordinario come disciplinato dal predetto art. 11 è caratterizzato dalla specificità della normativa che regola la fattispecie e dalla eccezionalità della modalità selettiva, sia perché basata sulla mera comparazione dei titoli, sia in quanto reca particolari forme di agevolazione dell'ammissione, consentendo la partecipazione associata dei concorrenti, attribuendo il vantaggio di concorrere cumulando i propri titoli con quelli posseduti da altri aspiranti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2020, n. 4634).


È, dunque, dalla previsione normativa in argomento e all’interpretazione della giurisprudenza richiamata discende la non ammissibilità del subentro dell’erede, soggetto estraneo all’associazione, e del mantenimento del punteggio dell’associato deceduto.

Va solo ricordato che è onere/obbligo del referente dell'associazione quello di comunicare in corso di procedura all'Ente Regionale l'avvenuto decesso di uno degli associati, stante il ricalcolo del punteggio in difetto.

La mancata comunicazione infatti comporterà decadenza dall'assegnazione in fase successiva al momento dei controlli di regolarità pre-apertura della sede.


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