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Demolizione non eseguita, il Comune acquisisce le opere abusive.

Ecco la sintesi a cui si giunge al termine della ricostruzione legale, e poco potrà decidere il Consiglio Comunale, trattandosi atti atto vincolato Vediamo i dettagli.


il provvedimento di acquisizione di opere abusive al patrimonio comunale ha come unico presupposto l’accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione, con la conseguenza che, trattandosi di atto dovuto,


Ed infatti


lo stesso non è subordinato ad alcuna valutazione sulla compatibilità delle opere con gli interessi urbanistici e ambientali e sull’utilizzabilità delle stesse a fini pubblici, e risulta sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione.


Trattandosi di atto vincolato, di natura sanzionatoria, rientra nella competenza dirigenziale prevista dall’art. 107, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.


In merito la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V 26.01.2000, n. 341) ha chiarito che “decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione della costruzione abusiva, se l’inottemperanza non sia giustificata, si verifica automaticamente l’acquisizione al patrimonio del comune di tale costruzione, nonché dell’area di sedime e di quella ulteriore necessaria ai fini urbanistico-edilizi; la suddetta acquisizione al patrimonio del Comune, si precisa, è infatti atto dovuto sottoposto esclusivamente all’accertamento della volontaria inottemperanza e del decorso dei termini prescritti” (Sez. V, 23.01.1991, n. 66; cfr. anche Sez. V, 20.04.1994, n. 333).


L’esclusione della competenza consiliare si radica quindi nel fatto che l’acquisto è un effetto ex lege che sottrae tale tipo di acquisto alle scelte discrezionali fondamentali riservate al consiglio comunale dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000.


Ed infatti la giurisprudenza ha specificato che il provvedimento dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive nonché del terreno sottostante e circostante costituisce atto dichiarativo dell’intervenuta acquisizione ex lege in conseguenza dell’inutile decorso del termine fissato dall’art. 7 della l. n. 47 del 1985 al trasgressore per l’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione (TAR Sicilia, Palermo, III, 02/08/2018 n. 1745; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 04.06.2012, n. 4610).




Acquisizione gratuita come attività Sanzionatoria:


Oltre alla natura dichiarativa dell’atto la giurisprudenza riconosce anche la natura sanzionatoria del medesimo atto.


Infatti l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla.


Né l’esistenza di un potere di determinare l’ulteriore area che può essere acquisita in quanto «necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive» (art. 31, c. 3, DPR 380/2001), può comportare il mutamento della natura dell’atto in considerazione della natura di accertamento tecnico della scelta da effettuare. L’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi rientra quindi tra le competenze gestionali della dirigenza.



Ed il consiglio Comunale che competenza mantiene?


La competenza del consiglio comunale può radicarsi, invece, ai sensi dell’art. 31, c. 5, del DPR 380/2001, in un momento successivo in quanto, dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione e dell’ulteriore provvedimento sanzionatorio di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, come conseguenza della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione, residua l’eventualità che il Consiglio Comunale possa, con apposita delibera, escludere la demolizione dell’opera acquisita al patrimonio comunale (ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici) e si configura quale alternativa all’ulteriore ordinanza di demolizione in danno delle opere abusive gratuitamente acquisite (cfr., ex multis, Tar Campania, Napoli, IV, 23/05/2019 n. 2758) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.10.2019 n. 2088)” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 ottobre 2021, n. 2316; anche T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 16 giugno 2021, n. 4108; III, 7 gennaio 2020, n. 53).



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