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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Farmacia chiusa e debiti agli ex soci


Rispondiamo a alcuni quesiti relativi alla sorte dei debiti sociali ricaduti su un ex socio di Farmacia Srl liquidata e chiusa.


Salve sono l'ex socio di una Farmacia Srl oggi liquidata e chiusa, che a distanza di un anno ha ricevuto una cartella esattoriale per mancato pagamento di imposte.

Le mie domande sono le seguenti


Se la Farmacia era una SRL perché a me ex socio mi vengono chieste le imposte non pagate interamente dalla SRL prima della cancellazione?
Può un socio di farmacia rispondere di debiti anche dopo la chiusura della società?

Per rispondere a tali domande citiamo sin da subito la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione in due controversie aventi ad oggetto proprio la responsabilità dell'ex socio dopo la chiusura della SRL.


Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato"  (Cass. Sez. Un. 6070/2013)


Per essere piu' precisi in termini affermativi sui quesiti posti vediamo l'orientamento del 2024 sancito nella pronuncia n. 23341 secondo cui:


Concentrando l’esame sugli artt. 2495 cod. civ. e art. 7 d.l. n. 269 del 2003 occorre evidenziare che il terzo comma della prima norma richiamata stabilisce che: «Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.»


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«il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113).» (Cass., Sez. U, 12/03/2013, n. 6070).


L’estinzione della società di capitali conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese comporta, quindi, un fenomeno di tipo successorio («connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società» (Cass., Sez. U, n. 6070 del 2013, cit.), che si caratterizza, da un lato, per il trasferimento ai soci del medesimo debito che faceva capo alla società e, dall’altro

lato, per la limitazione della responsabilità del socio a quanto ricevuto in sede di liquidazione.



Farmacia chiusa e debiti agli ex soci

Farmacia chiusa e debiti agli ex soci


Possiamo quindi precisare che la responsabilità dell'ex socio sussiste anche dopo la chiusura e cancellazione della Farmacia SRL purché vi siano state somme o beni residui all'atto della chiusura e della liquidazione

Farmacia chiusa e debiti agli ex soci: La circostanza che il socio di una società di capitali estinta risponda dei debiti di quest’ultima, nei limiti di quanto attribuito in sede di liquidazione, deriva dal fatto che il patrimonio della estinta società costituiva garanzia per i debiti sorti durante l’esercizio della Farmacia e solo successivamente avrebbe potuto portare alla spartizione di beni - somme - utili e denari tra soci.



È in tale prospettiva che il socio di una società di capitali risponde anche per le obbligazioni della società estinta rimaste inadempiute, comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione di norme tributarie, nei limiti di quanto attribuito nel bilancio di liquidazione.



Tale regola è coerente, dal punto di vista sistematico, con la previsione dell’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, che estende la responsabilità dei soci per il pagamento delle imposte anche a quanto ricevuto negli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione e non solamente ai beni o al denaro ricevuto durante quest’ultima.


Avv. Aldo Lucarelli



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