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Farmacia la sola autorizzazione non costituisce azienda

La qualificazione come cessione di azienda della Farmacia e la soggezione ad imposta di registro, diversamente che ad iva del cespite dipende dalla qualificazione dell'atto, i cui connotati, verificabili dal Giudice, devono riferirsi a precisi elementi identificativi dell'oggetto contrattuale, vediamo quali ed proponiamo una tesi, secondo cui l'autorizzazione senza complesso aziendale non costituisce cessione d'azienda.


In tema di di alternatività Iva/Imposta di Registro la Corte di Giustizia Europea ha statuito che:

dette disposizioni debbono ritenersi volte ad « agevolare i trasferimenti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di una spesa rilevante, che sarebbe, in ogni caso, recuperata successivamente mediante detrazione dell'IVA versata a monte»;

  

per «trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni» si deve intendere la cessione «di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali ed eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma, ma che non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti» (Corte Ue causa C-17/18, cit., punto 14);


«affinché si configuri un trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un 'impresa, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un'attività economica autonoma e che la questione se tale complesso debba o meno contenere sia beni mobili che beni immobili deve essere valutata alla luce della natura dell'attività economica di cui trattasi» (causa C-17/18, cit., punto 15; 10.11.2011);


a detti fini, «deve essere accordata particolare importanza alla natura dell'attività economica che si intende proseguire nell'ambito della valutazione globale delle circostanze di fatto che dev'essere effettuata per determinare se l'operazione di cui trattasi rientri nella nozione di «trasferimento di una universalità di beni ai sensi dell a direttiva IVA.


Per la giurisprudenza della Cassazione si qualifica quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere sottoposta ad iva, inoltre ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, né è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (v. Cass., 30 giug no 2021, n. 18402).



Farmacia la sola autorizzazione non costituisce cessione di azienda
Farmacia la sola autorizzazione non costituisce cessione di azienda

Farmacia la sola autorizzazione non costituisce cessione di azienda


Si è, inoltre, rimarcato che se può ascriversi alla fattispecie della cessione di azienda anche una sola parte dei beni ceduti che, pur non comprendendo tutti quelli che appartenevano all'azienda oggetto di cessione, abbia tuttavia mantenuto un'organizzazione autonoma idonea a consentire di esercitare un'attività d'impresa, seppur con inevitabili integrazioni che il cessionario abbia dovuto porre in essere, e ciò non di meno - è pur sempre necessario che i beni ceduti conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure co n la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa, dovendo comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa (Cass., 30 marzo 2021, n. 8748;) nonché che tale accertamento è demandato al giudice.


Farmacia la sola autorizzazione non costituisce cessione di azienda: La Corte ha, poi, escluso che una cessione di azienda possa identificarsi con la mera cessione di un'autorizzazione amministrativa, essendosi rilevato che «la cessione dell'autorizzazione al trasporto merci alcuna potenzialità produttiva avrebbe potuto esprimere se non in combinazione con i beni strumentali cui correlare quell'autorizzazione e, così, rendere possibile l'esercizio dell'impresa» (Cass., 30 giugno 2021, n. 18402); nonché che deve essere esclusa la potenziale idoneità dei fattori produttivi all' esercizio del l'impresa laddove emergeva la « necessità di eseguire «gravosissimi lavori di ristrutturazione», (Cass., 11 maggio 2022, n. 14929).



Tale principio tuttavia dovrà essere temperato con la previsione dell’art 12 co 11 della legge 475/68 secondo cui il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.



Secondo il principio sopra riportato quindi la cessione dell'autorizzazione della farmacia senza il complesso aziendale non dovrebbe costituire cessione di azienda, mancando quella autonoma produttività che necessità ai fini della qualificazione di cessione di azienda ove tuttavia non incorra nel divieto disposto dell’articolo 12 richiamato.


Nella fattispecie in esame quindi i singoli beni ed i rapporti giuridici che potrebbero formato oggetto di cessione non rivestirebbero alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale essendo a tal fine necessaria l'ulteriore predisposizione, a carico dell'acquirente, di apparati tecnici o di lavori di ristrutturazione dalché ne deriverebbe la tesi del presente articolo ovvero che la singola autorizzazione non costituirebbe cessione d'azienda.


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 E detta conclusione oggi rilanciata deve ritenersi conforme ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nell'aprile 2024 in quanto se è vero che “deve essere accordata particolare importanza alla natura dell'attività economica che si intende proseguire nell'ambito della valutazione globale delle circostanze di fato che dev'essere effettuata per determinare se l'operazione di cui trattasi rientri nella nozione di trasferimento di un'universalità di beni” non è dato riscontrare in quali termini sussista, nella fattispecie in esame un'azienda in difetto della stessa (imprescindibile) componentistica tecnica strumentale al perseguimento del fine produttivo. Cass. n. 8805/2024 del 03 aprile 2024.


Avv. Aldo Lucarelli

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