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Farmacia, quando il trasferimento è subordinato a condizioni..


Nel presente articolo vediamo SE e Quando il diritto al trasferimento della sede del farmacista puo' essere condizionato.


La questione è regolata dall'art. 13 del DPR 1275/1971, che legittima il trasferimento della farmacia all'interno della propria Zona di competenza e pur sempre con il limite dei 200 metri dalla farmacia limitrofa piu' vicina.


Sulla questione delle distanze abbiamo avuto modo di disquisire innumerevoli altre volte, si vedano gli articoli nel blog e purché il trasferimento sia effettuato “in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona“.



Sussiste quindi una libertà di trasferimento del farmacista, nei limiti sopra descritti, e pur sempre con un controllo di forma da parte della amministrazioni. Si sono registrati casi in cui ad esempio è stato inibito il trasferimento da una sede centrale ad una zona decentrata ma piu' popolosa nell'assunto che cio' non fosse nel primario interesse alla distribuzione dei farmaci.


Trasferimento Farmacia: è possibile imporre delle condizioni al trasferimento? Si.


E bene in un recente caso risolto è stato affermato che l'amministrazione ben puo' dare indicazioni in termini operativi al fine di garantire il rispetto della zona, e quindi il mantenimento di un sistema anti concorrenziale, che sia votato alla migliore distribuzione dei farmaci.


E' possibile subordinare il trasferimento di una farmacia al rispetto di prescrizioni amministrative? Si.

La commissione della ASL ha potuto subordinare l’assenso al trasferimento al rispetto di una serie di condizioni.


In particolare nel caso in esame sono state prescritte a carico del farmacista che aveva ottenuto il trasferimento alcune condizioni vincolati e precisamente:

  1. di non apporre alcuna insegna identificativa della farmacia (la croce) sulla parte di edificio all'incrocio delle due strade;

  2. di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla strada ove era presente l'altra farmacia;

  3. di adottare delle misure atte a evitare che attraverso la vetrina sulla di competenza dell'altra farmacia possa essere identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali.

Tutto ciò è stato imposto in quanto la strada all'angolo, oggetto di contesa, ricadeva in una zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica.


Ecco quindi che assistiamo ad una interpretazione rigorosissima del concetto di “zona di pertinenza” nella piata organica delle farmacie e dei relativi confini.

La base giuridica è pur sempre costituita dall’art. 1 della legge n. 475/1968 che imporrebbe che tutti i locali in cui il farmacista esercita la sua attività devono collocarsi all’interno della zona assegnata, comprese le pertinenze quali l’insegna o la vetrina, secondo una interpretazione estensiva adottata dal TAR.


Quindi è possibile per una commissione di vigilanza pubblica sulle farmacie imporre l'oscuramento di una vetrina, o determinare la modalità di apposizione della croce verde?

Sembra proprio di sì, sebbene tali prescrizioni a rigore di norma sarebbero maggiormente di competenza dell'ordine dei farmacisti, chiamato a vigilare in tema di profili deontologici. (art. 24 e segg.).


Confini tra farmacie

Per la giurisprudenza tale ricostruzione è corretta, infatti la finalità della disciplina legislativa dettata per il servizio farmaceutico è chiaramente diretta a dettare una serie di regole anticoncorrenziali (identificabili fondamentalmente nella divisione del territorio comunale, nella previsione di piante organiche relative alle sedi, nella conseguente limitazione numerica delle sedi derivante dallo stretto rapporto con la popolazione residente) e a creare un regime tendenzialmente di monopolio, giustificato dalla necessità di garantire l’alto livello di un servizio essenziale per la tutela della salute.



In questa prospettiva, una interpretazione in funzione anticoncorrenziale della norma sulla distanza tra le sedi è perfettamente confacente alla complessiva ratio della legge n. 475/1968, perché si inserisce armonicamente nelle direttive volte a tutelare il “mercato rilevante” per ciascuna sede farmaceutica, e, anzi, ne costituisce una logica conseguenza.

Ecco quindi che le prescrizioni individuate, pertanto, tendono a evitare interferenze tra le zone di pertinenza e trovano giustificazione nelle norme sopra richiamate.



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Avv Aldo Lucarelli

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