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Farmacie, quando l'amministrazione puo' chiudere la sede a distanza di anni.


Cogliamo l'occasione prospettata da una recentissima pronuncia del Tar per trattare il quesito giunto, ovvero,


Cosa accade se viene aperta una farmacia sulla base di documenti risultati erronei?

E' possibile chiudere una Farmacia anche dopo un anni dall'autorizzazione?

Per rispondere al quesito - la cui risposta è comunque affermativa - precisiamo che siamo nell'alveo della


auto tutela amministrativa, ovvero quando la pubblica amministrazione torna sui propri passi, si parla di un vero e proprio ripensamento, ma quando è legittimo?

Secondo la consolidata giurisprudenza, il superamento del termine ragionevole (attualmente fissato in 12 mesi) per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela è ammesso in due ipotesi, e precisamente:


«a) nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale;




b) nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso - non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva - si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 3422/2020; nello stesso senso, ex plurimis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I ter, sentenza n. 3209/2022; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 300/2022).




Ecco quindi che quando una farmacia è assegnata sulla base di un presupposto errato, ovvero il possesso dei requisiti, o l'assenza di incompatibilità, l'esercizio da parte della Pubblica Amministrazione - di un ripensamento anche a distanza di anni non è illegittimo.



Ed infatti precisa la giurisprudenza amministrativa che "nel caso di specie risulta integrata l’ipotesi di cui si è detto al punto precedente sub b), sopra descritta, che legittima il superamento del termine ragionevole di cui al comma 1 dell’articolo 21 nonies L. n. 241/1990, per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dei provvedimenti illegittimi."

Pertanto "il provvedimento di autoannullamento, adottato all’incirca a 22 mesi di distanza, non è sotto questo profilo illegittimo."


Possiamo quindi concludere che l'assenza dei requisiti per l'autorizzazione o l'apertura di una Farmacia NON sono sanati dal decorso del tempo, potendo la Pubblica Amministrazione ritornare sui propri passi una volta verificata l'erroneità della precedete valutazione.


Rimane da valutare il "come" si venga in possesso di simili informazioni, a tal riguardo è da sottolineare, come già fatto in altri articoli, Leggi Qui, la possibilità di accedere agli atti e documenti inerenti i procedimenti amministrativi, ai sensi della normativa in tema di conoscibilità dei documenti amministrativi.



Avv. Aldo Lucarelli

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